| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 77. Previdenza | 
| Capitolo: | 77.6 pensioni | 
| Data: | 28/05/1973 | 
| Numero: | 296 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Le disposizioni vigenti in materia di pensioni in favore delle vittime civili di guerra in base agli articoli 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , sono estese a superstiti dei caduti ed ai [...] | 
| Art. 2. La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1973. | 
| Art. 3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire ventisei milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'anno finanziario 1973, a carico del capitolo 2931 dello stato [...] | 
§ 77.6.141 - Legge 28 maggio 1973, n. 296.
Estensione delle disposizioni in materia di pensioni di guerra alle vittime civili, e loro superstiti, a seguito di dimostrazioni avvenute fra il 25 luglio e l'8 settembre 1943.
(G.U. 15 giugno 1973, n. 153).
     Le disposizioni vigenti in materia di pensioni in favore delle vittime civili di guerra in base agli articoli 9 e 10 della 
La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1973.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire ventisei milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'anno finanziario 1973, a carico del capitolo 2931 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario medesimo, e del corrispondente capitolo per gli anni finanziari successivi.