§ 77.6.131 - D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081.
Norme sulla liquidazione e riliquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza e degli altri assegni ordinari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:28/12/1970
Numero:1081


Sommario
Art. 1.      Per le cessazioni dal servizio dei dipendenti dello Stato successive al 31 agosto 1971 la liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza si effettua sulla base degli stipendi, paghe o [...]
Art. 2.      La tabella di pensione di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, quale risulta modificata per effetto di successive disposizioni, è sostituita, [...]
Art. 3.      Con effetto dal 1° settembre 1971, l'art. 1, secondo comma, della legge 26 novembre 1953, n. 876, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      Il settimo comma dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è sostituito, con effetto dal 1° settembre 1971, dal seguente:
Art. 5.      A modifica di quanto disposto dall'art. 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870, la corresponsione degli assegni di caroviveri è sospesa, con effetto dal 1° settembre 1971, anche nei [...]
Art. 6.      Le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato, del fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'amministrazione ferroviaria, del fondo per il [...]
Art. 7.      La riliquidazione prevista dal precedente art. 6 si effettua:
Art. 8.      Nei riguardi dei pensionati ex dipendenti delle cessate gestioni statali del dazio di consumo contemplati dalla legge 22 dicembre 1952, n. 3595, la riliquidazione della pensione prevista dal [...]
Art. 9.      L'assegno mensile di cui all'art. 26, ultimo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, dovuto, in aggiunta al nuovo trattamento di quiescenza, al personale militare al quale compete il [...]
Art. 10.      Le pensioni, le quote di pensione, gli assegni ed il sussidio di quiescenza di cui all'art. 34, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, nonché gli assegni [...]
Art. 11.      Nei riguardi dei titolari di pensioni o assegni, cessati dal servizio con decorrenza anteriore al 1° settembre 1971, viene conservata a titolo di assegno personale, non riversibile, da [...]
Art. 12.      L'aumento di pensione e l'eventuale assegno personale derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli non vanno computati:
Art. 13.      I precedenti articoli si applicano anche ai titolari di pensione a carico del fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai [...]
Art. 14.      La perdita della cittadinanza italiana non comporta per i dipendenti dello Stato la perdita del diritto al trattamento di quiescenza.
Art. 15.      Per accelerare la riliquidazione delle pensioni prevista nel presente decreto ed il pagamento delle pensioni stesse, sono autorizzate prestazioni straordinarie da retribuire con i compensi per [...]
Art. 16.      La maggiore spesa derivante dall'attuazione del presente decreto fa carico alle somme autorizzate con l'art. 44 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sostituito con l'art. 19 della legge 28 ottobre [...]
Art. 17.      Sono abrogate le disposizioni precedenti incompatibili con quelle del presente decreto.


§ 77.6.131 - D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081.

Norme sulla liquidazione e riliquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza e degli altri assegni ordinari.

(G.U. 7 gennaio 1971, n. 4, S.O.).

 

     Art. 1.

     Per le cessazioni dal servizio dei dipendenti dello Stato successive al 31 agosto 1971 la liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza si effettua sulla base degli stipendi, paghe o retribuzioni in vigore alla data della cessazione dal servizio e degli altri eventuali assegni pensionabili spettanti alla data stessa. Gli stessi stipendi o paghe, ridotti del 10 per cento, si considerano ai fini della determinazione dell'assegno mensile spettante in aggiunta al trattamento di quiescenza al personale militare al quale è dovuto il trattamento economico di sfollamento.

     Per il personale delle ferrovie dello Stato che cesserà dal servizio dopo il 31 agosto 1971, le competente accessorie da sottoporre a ritenuta per il fondo pensioni ai sensi del regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1322, sono considerate per una somma uguale ad un decimo degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti. Le competenze accessorie predette, da computare nella liquidazione delle pensioni, sono considerate per una somma uguale ad un decimo, nonché ad un decimo degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti, goduti dall'agente al momento in cui ha cessato di percepire le competenze predette. Nel caso però di intervenute modifiche nella misura del trattamento di attività, si computano i corrispondenti stipendi, assegni e compensi risultanti dall'applicazione dell'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio.

 

          Art. 2.

     La tabella di pensione di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, quale risulta modificata per effetto di successive disposizioni, è sostituita, dal 1° settembre 1971, dalla tabella allegata al presente decreto.

 

          Art. 3.

     Con effetto dal 1° settembre 1971, l'art. 1, secondo comma, della legge 26 novembre 1953, n. 876, è sostituito dal seguente:

     "Tale tredicesima mensilità, per i titolari di pensione o assegno decorrente da data non posteriore al 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, va commisurata al trattamento mensile loro dovuto al 1° dicembre ai suddetti titoli e va corrisposta unitamente alla rata di pensione pagabile nel mese di dicembre; invece per i titolari ai quali la pensione o l'assegno non sia spettato per l'intero anno la tredicesima mensilità va concessa in ragione di un dodicesimo per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni del trattamento mensile loro dovuto ai suddetti titoli al 1° dicembre, oppure all'atto della cessazione della pensione o dell'assegno se anteriore a tale data, e va corrisposta, rispettivamente, unitamente alla rata di pensione pagabile nel mese di dicembre oppure alla cessazione della pensione o dell'assegno".

     Con effetto dalla predetta data del 1° settembre 1971, l'art. 4 della legge 26 novembre 1953, n. 876, è sostituito dal seguente:

     "Ai titolari di pensioni o assegni che prestano opera retribuita alle dipendenze dello Stato, delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici in genere, ancorché svolgano attività lucrativa, la tredicesima mensilità di cui al precedente art. 1 non compete relativamente al periodo in cui hanno prestato detta opera retribuita.

     Qualora però l'importo della tredicesima mensilità che spetterebbe come pensionato, tenuto conto anche del caroviveri, sia superiore a quello della tredicesima mensilità dovuta in relazione alla nuova prestazione di opera retribuita, compete agli interessati la tredicesima mensilità nella misura pari alla differenza fra i due importi predetti".

 

          Art. 4.

     Il settimo comma dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è sostituito, con effetto dal 1° settembre 1971, dal seguente:

     "La corresponsione dell'indennità integrativa speciale è sospesa nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestino opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici in genere ancorché svolgano attività lucrativa".

 

          Art. 5.

     A modifica di quanto disposto dall'art. 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870, la corresponsione degli assegni di caroviveri è sospesa, con effetto dal 1° settembre 1971, anche nei casi di prestazione di opera retribuita presso enti pubblici che svolgano attività lucrativa.

 

          Art. 6.

     Le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato, del fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'amministrazione ferroviaria, del fondo per il culto, del fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato commissariato per l'emigrazione, relativi a cessazioni dal servizio anteriori al 1° settembre 1971, sono riliquidate d'ufficio, con effetto dalla data medesima, dalle amministrazioni competenti con provvedimento formale soggetto al controllo della Corte dei conti.

     Fino a quando non sarà in pagamento la nuova pensione o assegno risultante dalla riliquidazione prevista dal precedente comma sarà corrisposto mensilmente, a titolo di acconto, con effetto dalla stessa data del 1° settembre 1971, in aggiunta alla pensione o assegno in godimento al 31 agosto 1971, un importo netto pari al dieci per cento della rata netta mensile di pensione o assegno medesimi e di caroviveri.

     Alla corresponsione dell'acconto provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione o assegni e le amministrazioni competenti per le pensioni provvisorie.

     All'atto del pagamento della nuova pensione o assegno risultante dalla riliquidazione, le direzioni provinciali del tesoro provvedono al conguaglio tra le somme spettanti e quelle pagate a titolo di acconto.

 

          Art. 7.

     La riliquidazione prevista dal precedente art. 6 si effettua:

     1) considerando, in sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni e degli altri eventuali assegni calcolati nella precedente liquidazione o riliquidazione, gli stipendi, paghe o retribuzioni e gli altri eventuali assegni pensionabili in vigore al 1° settembre 1971;

     2) applicando le disposizioni in vigore al 1° settembre 1971;

     3) lasciando invariato il numero degli anni di servizio e la percentuale considerati nella precedente liquidazione o riliquidazione;

     4) mantenendo fermo il grado, o, in mancanza, la qualifica, nonché la posizione giuridica rivestiti alla data di cessazione dal servizio, salvo quanto disposto nei successivi commi;

     5) lasciando invariato l'importo degli assegni percentuali pensionabili considerati nella precedente liquidazione o riliquidazione che derivino dall'applicazione dell'art. 4 del regio decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da altre analoghe disposizioni.

     Nei confronti dei titolari di pensioni od assegni che all'atto della cessazione dal servizio rivestivano una delle qualifiche fuse in applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini della riliquidazione si considera lo stipendio della classe corrispondente alla qualifica rivestita, con gli aumenti periodici già computati nella precedente liquidazione o riliquidazione.

     Nel caso che la qualifica rivestita all'atto della cessazione dal servizio sia stata riprodotta o sostituita dopo il 30 giugno 1970 con più classi in luogo dell'unico stipendio previsto alla data predetta, ai fini della riliquidazione si considera lo stipendio della classe spettante in relazione alla anzianità di qualifica, valutando ai fini degli aumenti periodici l'anzianità eccedente quella complessivamente richiesta per la classe medesima.

     Per il personale delle ferrovie dello Stato si applicano i criteri stabiliti dall'art. 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 304.

 

          Art. 8.

     Nei riguardi dei pensionati ex dipendenti delle cessate gestioni statali del dazio di consumo contemplati dalla legge 22 dicembre 1952, n. 3595, la riliquidazione della pensione prevista dal precedente art. 6 si effettua sulla base della totalità del servizio prestato e le pensioni risultanti dalla riliquidazione medesima sono a carico dello Stato, salvo per la somma già a carico dei comuni alla data del 31 agosto 1971. Analogo criterio è seguito nei riguardi degli altri titolari di pensioni o assegni a onere ripartito per i quali abbia trovato applicazione il disposto dell'art. 4 della legge 27 settembre 1963, n. 1315.

 

          Art. 9.

     L'assegno mensile di cui all'art. 26, ultimo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, dovuto, in aggiunta al nuovo trattamento di quiescenza, al personale militare al quale compete il trattamento economico di sfollamento, è riliquidato, con effetto dal 1° settembre 1971, tenendo conto, per quanto riguarda il trattamento di attività, delle seguenti competenze:

     stipendio o paga in vigore al 1° settembre 1971, ridotto del 10 per cento;

     quote di aggiunta di famiglia;

     indennità militare nelle misure vigenti al 1° settembre 1971;

     assegno personale di sede, nei confronti di coloro per i quali l'assegno stesso sia calcolato e che al 1° settembre 1971 risiedono in comune con popolazione non inferiore a 700.000 abitanti.

 

          Art. 10.

     Le pensioni, le quote di pensione, gli assegni ed il sussidio di quiescenza di cui all'art. 34, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, nonché gli assegni vitalizi a carico del fondo di previdenza per gli assuntori ferroviari, sono aumentati, con effetto dal 1° settembre 1971, in ragione del dodici per cento, escludendo dall'aumento stesso il carovita previsto dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088, e successive modificazioni; gli oneri relativi al sussidio di quiescenza ed agli assegni vitalizi per gli assuntori ferroviari sono a carico, rispettivamente, del fondo istituito con l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e di quello previsto dall'art. 17 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236.

     Le pensioni, le quote di pensione, gli assegni ed il sussidio di quiescenza di cui al presente articolo non sono soggetti alla riliquidazione prevista dal precedente art. 6.

     La corresponsione dell'aumento di cui al primo comma è disposta d'ufficio dalle direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite.

 

          Art. 11.

     Nei riguardi dei titolari di pensioni o assegni, cessati dal servizio con decorrenza anteriore al 1° settembre 1971, viene conservata a titolo di assegno personale, non riversibile, da riassorbire in occasione di successivi miglioramenti, a qualsiasi titolo spettanti, la eventuale differenza tra l'importo complessivo mensile netto del trattamento di quiescenza in godimento al 31 agosto 1971 e quello dovuto dal 1° settembre 1971.

     Ai fini del raffronto si considerano la pensione e l'assegno, nonché l'eventuale assegno personale di cui all'art. 37 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

     L'assegno personale di cui al primo comma è soggetto soltanto al bollo per tassa di quietanza e va corrisposto anche con la tredicesima mensilità spettante ai titolari di pensioni ordinarie ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876.

     Nei confronti del personale al quale si applica l'ultimo comma dell'art. 37 della legge 18 marzo 1968, n. 249, la pensione risultante dalla riliquidazione o dall'aumento percentuale è corrisposta nei limiti del trattamento netto in godimento al 31 agosto 1971.

 

          Art. 12.

     L'aumento di pensione e l'eventuale assegno personale derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli non vanno computati:

     ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, ultimo comma, e 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, dall'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni, nonché dall'art. 7, della legge 10 febbraio 1962, numero 66;

     per la determinazione del limite di reddito previsto dall'art. 6 della legge 25 novembre 1964, n. 1266.

 

          Art. 13.

     I precedenti articoli si applicano anche ai titolari di pensione a carico del fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonché ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134. Il relativo onere è a carico del fondo e della cassa predetti.

     I provvedimenti di riliquidazione delle pensioni relative ai personali di cui al comma precedente sono adottati, anche per quanto riguarda la corresponsione degli acconti, dagli organi amministrativi del fondo e della cassa predetti in conformità alle rispettive norme di legge e di regolamento.

 

          Art. 14.

     La perdita della cittadinanza italiana non comporta per i dipendenti dello Stato la perdita del diritto al trattamento di quiescenza.

 

          Art. 15.

     Per accelerare la riliquidazione delle pensioni prevista nel presente decreto ed il pagamento delle pensioni stesse, sono autorizzate prestazioni straordinarie da retribuire con i compensi per lavoro straordinario, nei limiti massimi di orario e di spesa mensili previsti dalle vigenti disposizioni nonché con i compensi speciali di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni, per le prestazioni eccezionali, rese con il sistema del cottimo, in eccedenza ai limiti mensili predetti.

     Il Ministro per il tesoro stabilirà d'intesa con le amministrazioni interessate, i criteri e le modalità per l'esecuzione dei lavori inerenti alla riliquidazione delle pensioni e, con propri decreti, provvederà alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 16.

     La maggiore spesa derivante dall'attuazione del presente decreto fa carico alle somme autorizzate con l'art. 44 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sostituito con l'art. 19 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, considerate per l'anno 1971 nei fondi di cui ai capitoli n. 3523 e n. 3528 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, nell'anno 1971, nel bilancio dello Stato ed in quelli delle amministrazioni statali con ordinamento autonomo, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 17.

     Sono abrogate le disposizioni precedenti incompatibili con quelle del presente decreto.

 

 

Allegato

 

     Pensioni di riposo dei caporali e soldati dell'Esercito

Gradi

Minimo a 20 anni di servizio

Aumento per ogni anno di servizio utile

Massimo a 35 anni di servizio utile

Caporale maggiore e caporale

164.300

2.806

206.400

Appuntato e soldato

140.800

2.806

182.900

 

     Tabella

     Pensioni di riposo dei sottocapi e comuni della Marina e degli avieri dell'Aeronautica

Gradi

Minimo a 20 anni di servizio

Aumento per ogni anno di servizio utile

Massimo a 32 anni di servizio utile

Sottocapo del C.E.M.M., primo aviere e aviere scelto

164.300

3.508

206.400

Comune di 1a, 2a e 3aclasse del C.E.M.M., aviere

140.800

3.508

182.900

 

     Tabella

     Pensioni di riposo degli allievi carabinieri, degli allievi guardie di finanza, degli allievi guardie di pubblica sicurezza, degli allievi agenti di custodia delle carceri e degli allievi guardie forestali

Gradi

Minimo a 20 anni di servizio

Aumento per ogni anno di servizio utile

Massimo a 30 anni di servizio utile

Allievo carabiniere, allievo guardia di finanza, allievo guardia di pubblica sicurezza, allievo agente di custodia delle carceri e allevo di guardia forestale

154.800

4.240

197.200