§ 77.6.124 - Legge 26 novembre 1969, n. 937.
Estensione a talune categorie di pensioni assunte nel debito vitalizio dello Stato ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:26/11/1969
Numero:937


Sommario
Art. 1.      Le pensioni liquidate in base alle norme dei regolamenti dei comuni, delle province e delle istituzioni pubbliche di beneficenza delle zone di confine passate sotto la sovranità o sotto [...]
Art. 2.      La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1962.
Art. 3.      All'onere di lire 27.000.000 relativo al periodo 1° luglio 1962-31 dicembre 1969 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al [...]


§ 77.6.124 - Legge 26 novembre 1969, n. 937. [1]

Estensione a talune categorie di pensioni assunte nel debito vitalizio dello Stato ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, delle norme sulla riversibilità contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46.

(G.U. 18 dicembre 1969, n. 318).

 

     Art. 1.

     Le pensioni liquidate in base alle norme dei regolamenti dei comuni, delle province e delle istituzioni pubbliche di beneficenza delle zone di confine passate sotto la sovranità o sotto l'amministrazione di altri Stati ed assunte nel debito vitalizio dello Stato ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, sono riversibili applicando le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, 16, 17, 18 e 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora le disposizioni medesime siano più favorevoli di quelle previste dai suddetti regolamenti.

 

          Art. 2.

     La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1962.

     Coloro che anteriormente alla predetta data sono venuti a trovarsi nelle condizioni richieste dal precedente articolo hanno diritto, d'ufficio, alla riversibilità della pensione.

 

          Art. 3.

     All'onere di lire 27.000.000 relativo al periodo 1° luglio 1962-31 dicembre 1969 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

     All'onere di lire 3.500.000 relativo all'anno finanziario 1970 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.