Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.6 pensioni |
Data: | 18/10/1969 |
Numero: | 751 |
Sommario |
Art. 1. A favore dei pensionati di guerra di prima categoria provvisti di assegni di superinvalidità di cui alla lettera A, ed alla lettera A-bis, nn. 1 e 3, della tabella E annessa alla legge 18 marzo [...] |
Art. 2. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 2 miliardi di lire all'anno, si provvede per l'anno finanziario 1969, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo [...] |
§ 77.6.123 - Legge 18 ottobre 1969, n. 751.
Concessione di un assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra fruenti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A ed alla lettera A-bis numeri 1 e 3 della tabella E annessa alla L. 18 marzo 1968, n. 313.
(G.U. 8 novembre 1969, n. 283).
A favore dei pensionati di guerra di prima categoria provvisti di assegni di superinvalidità di cui alla lettera A, ed alla lettera A-bis, nn. 1 e 3, della tabella E annessa alla
All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 2 miliardi di lire all'anno, si provvede per l'anno finanziario 1969, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e, per l'anno finanziario 1970, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.