§ 77.6.103 - D.P.R. 17 marzo 1965, n. 144.
Norme sul trattamento previdenziale del personale dipendente dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL) in applicazione della delega [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:17/03/1965
Numero:144


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Sono iscritti obbligatoriamente al Fondo, dopo aver superato il periodo di prova e con effetto dalla data di assunzione, i lavoratori dipendenti dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica [...]
Art. 3.      L'art. 5 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:
Art. 4. 
Art. 5.      I lavoratori dipendenti dall'ENEL, provenienti da imprese o impianti trasferiti o da trasferire all'Ente ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, già iscritti al Fondo alla data del [...]
Art. 6.      Ai lavoratori dipendenti dall'ENEL provenienti da imprese o impianti trasferiti o da trasferire all'Ente ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, già iscritti a forme di previdenza [...]
Art. 7.      Ai lavoratori dipendenti dall'ENEL, provenienti da imprese o impianti trasferiti o da trasferire ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, già in servizio alla data di entrata in vigore [...]
Art. 8.      Ai lavoratori iscritti al Fondo è riconosciuto, come periodo di contribuzione al Fondo medesimo, l'effettivo servizio prestato presso aziende elettriche successivamente al 1° gennaio 1946, [...]
Art. 9.      In favore dei lavoratori dipendenti dall'ENEL, provenienti da imprese o impianti trasferiti o da trasferire all'Ente ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, già iscritti presso [...]
Art. 10.      L'ammontare iniziale delle pensioni in corso di godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 1949 e il 1° luglio 1956, [...]
Art. 11. 
Art. 12.      Il lavoratore dipendente dall'ENEL, che passi o si trovi nella categoria dei dirigenti e che non possa o non voglia avvalersi delle facoltà indicate negli articoli 27 e 28 della legge 31 marzo [...]
Art. 13.      All'art. 6 della legge 31 marzo 1956, n. 293, integrato con legge 3 febbraio 1963, n. 53, è aggiunta la seguente lettera:
Art. 14.      La misura del contributo di cui all'art. 9 della legge 31 marzo 1956, n. 293, può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, ad iniziativa del Ministro per il lavoro e la [...]
Art. 15.      Al personale dipendente dall'ENEL, per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano:


§ 77.6.103 - D.P.R. 17 marzo 1965, n. 144.

Norme sul trattamento previdenziale del personale dipendente dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL) in applicazione della delega contenuta nell'art. 13 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

(G.U. 20 marzo 1965, n. 71).

 

     Art. 1.

     L'art. 1 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:

     "Il Fondo istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio 1949, a decorrere dalla data d'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica assume la denominazione di "Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e dalle aziende elettriche private".

     Il Fondo costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed ha lo scopo di provvedere al trattamento per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, operai ed impiegati, dipendenti dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e da aziende elettriche private".

 

          Art. 2.

     Sono iscritti obbligatoriamente al Fondo, dopo aver superato il periodo di prova e con effetto dalla data di assunzione, i lavoratori dipendenti dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL) ad esso vincolati da un rapporto contrattuale avente carattere continuativo.

     Sono esclusi dall'obbligo di cui al precedente comma:

     a) i lavoratori aventi qualifica di dirigente;

     b) i lavoratori ai quali l'ENEL affida incarichi che non richiedono esclusività e continuità di prestazioni in favore dell'Ente stesso;

     c) i lavoratori espressamente assunti dall'ENEL per lavori di carattere eccezionale o transitorio;

     d) gli apprendisti, ai quali si applicano le disposizioni contenute nella legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 3.

     L'art. 5 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:

     "Il Fondo è amministrato da un Comitato, del quale fanno parte:

     a) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede;

     b) il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     c) un funzionario del Ministero del tesoro;

     d) cinque rappresentanti dei datori di lavoro, di cui quattro designati dall'ENEL ed uno designato dall'organizzazione sindacale delle aziende elettriche private;

     e) cinque rappresentanti degli iscritti al Fondo, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

     f) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     I membri predetti sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati allo scadere del quadriennio.

     In caso di assenza i membri del Comitato sono sostituiti dai rispettivi membri supplenti nominati con lo stesso decreto".

 

          Art. 4. [1]

 

          Art. 5.

     I lavoratori dipendenti dall'ENEL, provenienti da imprese o impianti trasferiti o da trasferire all'Ente ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, già iscritti al Fondo alla data del trasferimento, conservano l'iscrizione al Fondo stesso con la decorrenza attribuita in applicazione della legge 31 marzo 1956, n. 293, e successive modificazioni ed integrazioni.

     I lavoratori che prima del trasferimento all'ENEL erano assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale per il trattamento d'invalidità, vecchiaia e superstiti in base alle norme comuni, sono iscritti obbligatoriamente al Fondo, su denuncia dell'Ente, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di trasferimento dell'impresa o dell'impianto di appartenenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

          Art. 6.

     Ai lavoratori dipendenti dall'ENEL provenienti da imprese o impianti trasferiti o da trasferire all'Ente ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, già iscritti a forme di previdenza obbligatoria sostitutive dell'assicurazione generale invalidità, vecchiaia e superstiti, o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione dall'assicurazione suddetta, è data facoltà di optare per la conservazione del trattamento previdenziale in atto.

     I lavoratori che optino per il trattamento previdenziale in atto sono tenuti a darne comunicazione all'Ente gestore ed all'ENEL, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto di trasferimento dell'impresa o dell'impianto stesso all'ENEL, se questo è successivo a tale data.

     In tal caso, l'ENEL è obbligato a versare all'Ente gestore del trattamento previdenziale in atto, secondo le disposizioni che disciplinano il trattamento stesso, i contributi dovuti in proprio e per conto dei lavoratori dipendenti che hanno esercitato il diritto di opzione di cui trattasi, fermo restando il riparto dell'onere fra datori di lavoro e lavoratori nelle aliquote previste dalle norme relative al trattamento prescelto. Il contributo dovuto in proprio dall'ENEL per il trattamento di pensione, ove si tratti di lavoratori provenienti dai ruoli statali, è stabilito in misura pari al 12 per cento della retribuzione imponibile.

     I lavoratori che non esercitino il diritto di opzione di cui al primo comma del presente articolo sono iscritti obbligatoriamente al Fondo o all'Istituto nazionale previdenza dirigenti aziende industriali, ove si tratti di dirigenti, su denuncia dell'ENEL, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di trasferimento dell'impresa o dell'impianto di appartenenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con le anzianità corrispondenti ai periodi di effettivo servizio già riconosciuti presso la gestione previdenziale di provenienza.

 

          Art. 7.

     Ai lavoratori dipendenti dall'ENEL, provenienti da imprese o impianti trasferiti o da trasferire ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, già in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, sono riconosciuti, ai fini del trattamento previdenziale del Fondo di cui al precedente art. 1, indipendentemente dalla data di iscrizione al Fondo stesso, i periodi di effettivo servizio prestato alla dipendenza delle imprese o nell'ambito degli impianti suddetti o di altre aziende elettriche in attività inerenti ai servizi tecnici, amministrativi e commerciali relativi all'esercizio degli impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica o ad uffici permanenti di studio e progettazione di nuove costruzioni o in altre attività che abbiano carattere strumentale o complementare o sussidiario, rispetto a quelle suddette.

     I lavoratori che abbiano interesse al riconoscimento di periodi di effettivo servizio prestato in attività contemplate dal precedente comma, sono tenuti ad inoltrare istanza motivata all'Istituto nazionale della previdenza sociale, tramite l'ENEL, entro il termine perentorio di sei mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i lavoratori dipendenti da imprese o addetti ad impianti che alla data stessa siano stati già trasferiti all'Ente, ovvero dalla data di pubblicazione del decreto di trasferimento dell'impresa od impianto di rispettiva appartenenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per gli altri.

     L'ENEL, effettuati i necessari accertamenti, trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro un anno dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, le predette istanze corredate di una dichiarazione, controfirmata per accettazione dal lavoratore interessato, attestante i periodi di effettivo servizio dei quali è chiesto il riconoscimento.

     Il riconoscimento dei periodi di effettivo servizio di cui al presente articolo concesso dal Fondo sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'ENEL.

     Qualora il lavoratore, in servizio alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto di trasferimento all'ENEL dell'impresa o dell'impianto elettrico di appartenenza, muoia successivamente a tale data, il diritto di cui al presente articolo è, riconosciuto ai superstiti di cui all'art. 19 della legge 31 marzo 1956, n. 293, nel testo integrato con l'art. 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 53, con l'osservanza delle modalità previste nei comma precedenti.

 

          Art. 8.

     Ai lavoratori iscritti al Fondo è riconosciuto, come periodo di contribuzione al Fondo medesimo, l'effettivo servizio prestato presso aziende elettriche successivamente al 1° gennaio 1946, nonché l'eventuale anzianità risultante dalla ricostruzione di carriera al 31 dicembre 1945, effettuata dalle aziende elettriche a norma dei contratti collettivi.

     Saranno inoltre riconosciuti come periodi di contribuzione al Fondo i periodi di effettivo servizio prestato alle dipendenze di aziende elettriche, non considerati utili ai fini della ricostruzione di carriera o degli scatti di anzianità.

     Il riconoscimento dei periodi di effettivo servizio di cui ai precedenti comma dovrà essere chiesto, a pena di decadenza, entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, con istanza corredata di una dichiarazione dell'azienda di attuale appartenenza.

     I relativi contributi dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, che devono risultare versati a convalida del periodo di servizio prestato, non saranno considerati utili agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 17 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e successive modificazioni ed integrazioni, ma saranno versati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al Fondo.

     Qualora l'iscritto, che sia cessato dal servizio dopo il 1° gennaio 1949 ed abbia ottenuto le prestazioni previste dall'art. 27 della legge 31 marzo 1956, n. 293, venga riassunto presso una azienda elettrica entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nuovamente iscritto al Fondo e può chiedere che l'anzianità contributiva precedentemente liquidata gli sia riconosciuta agli effetti delle prestazioni dovute dal Fondo stesso.

     L'iscritto che intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente comma deve farne domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro un anno dalla riassunzione in servizio se questa è avvenuta in data posteriore, rimborsando al Fondo le somme a suo tempo percepite maggiorate degli interessi legali.

     Nei casi di cui ai comma quinto e sesto del presente articolo, l'INPS restituisce al Fondo i contributi trasferiti nell'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti per l'aggiornamento della relativa posizione assicurativa, ai sensi dell'art 27 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e successive modificazioni ed integrazioni.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati l'art. 32 della legge 31 marzo 1956, n. 293, nonché l'art. 14 della legge 3 febbraio 1963, n. 53.

 

          Art. 9.

     In favore dei lavoratori dipendenti dall'ENEL, provenienti da imprese o impianti trasferiti o da trasferire all'Ente ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, già iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, ovvero a forme di previdenza obbligatoria sostitutive o a trattamenti previdenziali che abbiano dato titolo alla esclusione dall'assicurazione generale suddetta e che non abbiano, in queste ultime ipotesi, esercitato il diritto di opzione di cui al precedente art. 6, la gestione assicurativa o previdenziale di provenienza è tenuta a trasferire al Fondo, di cui all'art. 1 del presente decreto, ovvero, per i periodi di servizio coperti di assicurazione con qualifica di dirigente, all'Istituto nazionale della previdenza per i dirigenti di aziende industriali:

     a) per i lavoratori già iscritti all'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, l'ammontare dei contributi, base ed integrativi, versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed afferenti i periodi di effettivo servizio, riconosciuti utili agli effetti dell'iscrizione al Fondo, ai sensi degli articoli 2, 5 e 7 del presente decreto;

     b) per i lavoratori già iscritti ad altri trattamenti o forme di previdenza, l'ammontare della riserva matematica relativa al trattamento che gli stessi lavoratori avrebbero virtualmente maturato per effetto dell'anzianità di iscrizione e di contribuzione corrispondente ai periodi di servizio riconosciuti utili ai fini della liquidazione del trattamento disciplinato dalle norme relative alla gestione di provenienza, indipendentemente dal raggiungimento di tutti gli altri requisiti all'uopo occorrenti.

     Con il trasferimento dei contributi indicati alla lettera a) e della riserva matematica menzionata alla lettera b) del precedente comma, i lavoratori, in favore dei quali è stato disposto il trasferimento stesso, perdono il diritto al corrispondente trattamento di quiescenza presso l'assicurazione generale e la gestione previdenziale di provenienza.

     I ratei di pensione a carico dell'assicurazione generale predetta, corrisposti agli iscritti o ai superstiti, sono recuperati ai sensi dell'art. 35 della legge 31 marzo 1956, n. 293, secondo le modalità che verranno stabilite dal Comitato di cui al precedente art. 3.

     (Omissis) [2].

 

          Art. 10.

     L'ammontare iniziale delle pensioni in corso di godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 1949 e il 1° luglio 1956, è integrato nella misura risultante dall'applicazione delle seguenti percentuali:

     a) 62,50 per cento per le pensioni aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 1949 ed il 1° ottobre 1950;

     b) 52 per cento per le pensioni aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1° novembre 1950 ed il 1° gennaio 1951;

     c) 41 per cento per le pensioni aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 1951 ed il 1° luglio 1951;

     d) 30 per cento per le pensioni aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1° agosto 1951 ed il 1° gennaio 1953;

     e) 25 per cento per le pensioni aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 1953 ed il 1° luglio 1953;

     f) 20 per cento per le pensioni aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1° agosto 1953 ed il 1° ottobre 1954;

     8,50 per cento per le pensioni aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1° novembre 1954 ed il 1° gennaio 1956;

     h) 7 per cento per le pensioni aventi decorrenza 1° febbraio 1956;

     i) 5,50 per cento per le pensioni aventi decorrenza 1° marzo 1956;

     1) 4 per cento per le pensioni aventi decorrenza 1° aprile 1956;

     m) 3 per cento per le pensioni aventi decorrenza 1° maggio 1956;

     n) 1,50 per cento per le pensioni aventi decorrenza 1° giugno 1956, nonché per le pensioni aventi decorrenza 1° luglio 1956, relative ad iscritti cessati dal servizio nella prima quindicina del mese di giugno 1956.

     A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto le pensioni iniziali, integrate secondo le percentuali di cui al primo comma del presente articolo, sono ulteriormente rivalutate del 71 per cento per effetto dell'applicazione degli aumenti disposti con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, legge 3 febbraio 1963, n. 53, decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1963 e decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1964.

     L'ammontare delle pensioni liquidate per invalidità o morte dipendenti da cause di servizio, risultante dalle integrazioni o valutazioni di cui sopra, non è soggetto al limite previsto dall'art. 22 della legge 31 marzo 1956, n. 293.

 

          Art. 11. [3]

 

          Art. 12.

     Il lavoratore dipendente dall'ENEL, che passi o si trovi nella categoria dei dirigenti e che non possa o non voglia avvalersi delle facoltà indicate negli articoli 27 e 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293, oppure, dopo essersi avvalso della facoltà di cui al menzionato art. 28, sospenda i versamenti per più di un anno, conserva la propria anzianità contributiva conseguita nel Fondo di cui all'art. 1 del presente decreto, sempre che il lavoratore di cui trattasi continui a prestare servizio alla dipendenza dell'ENEL o di altra azienda elettrica.

     Qualora non maturi, per difetto del requisito contributivo, il diritto a pensione presso l'Istituto nazionale della previdenza per i dirigenti di aziende industriali nè presso il Fondo, il dirigente o i suoi superstiti possono chiedere il cumulo dei periodi coperti di contribuzione presso le due forme previdenziali al fine del raggiungimento del requisito per il diritto a pensione.

     Nel caso di cui al precedente comma, ciascun ente gestore, accertata l'esistenza degli altri requisiti per il diritto alla prestazione in base alle rispettive norme, liquida la pensione in misura proporzionale al periodo di anzianità contributiva conseguita dal lavoratore elettrico presso l'ente stesso [4] .

     Qualora maturino i requisiti per il diritto a pensione a carico dell'istituto di cui al secondo comma del presente articolo ovvero a carico del Fondo, senza cumulo dei rispettivi periodi di contribuzione, l'iscritto o i superstiti hanno diritto a liquidare, oltre alla pensione predetta, il pro rata di pensione a carico dell'altra gestione previdenziale [5] .

     In ogni caso le prestazioni a carico del Fondo sono liquidate sulla base della retribuzione soggetta a contributo per un lavoratore in servizio, di categoria e di anzianità contributiva pari a quelle che il lavoratore aveva acquisito al momento del passaggio nella categoria dei dirigenti [6] .

     Le disposizioni contenute nella legge 31 marzo 1956, n. 293, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del regolamento per l'attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni non si applicano ai dirigenti dipendenti dall'ENEL, se in contrasto con il presente articolo.

 

          Art. 13.

     All'art. 6 della legge 31 marzo 1956, n. 293, integrato con legge 3 febbraio 1963, n. 53, è aggiunta la seguente lettera:

     "f) fare proposte in ordine alla determinazione dei contributi dovuti al Fondo ".

 

          Art. 14.

     La misura del contributo di cui all'art. 9 della legge 31 marzo 1956, n. 293, può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, ad iniziativa del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del Comitato di cui all'art. 3 del presente decreto, in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione.

     Il contributo dovuto al Fondo è posto a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori nei rapporti attualmente previsti per i singoli periodi dell'art. 9, comma primo, della legge 31 marzo 1956, n. 293.

 

          Art. 15.

     Al personale dipendente dall'ENEL, per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano:

     a) le disposizioni contenute nella legge 31 marzo 1956, n. 293, e successive modificazioni ed integrazioni, se il lavoratore è iscritto obbligatoriamente al Fondo di previdenza di cui al precedente art. 1;

     b) le disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1953, n. 967, e nelle relative norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni ed integrazioni, se il lavoratore è iscritto obbligatoriamente all'Istituto nazionale per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali;

     c) le disposizioni vigenti presso la gestione previdenziale prescelta, se il lavoratore ha esercitato il diritto di opzione di cui al precedente art. 6.


[1] Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 novembre 1971, n. 1079.

[2] Comma abrogato dall'art. 18 della L. 25 novembre 1971, n. 1079.

[3] Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 novembre 1971, n. 1079.

[4] Comma così sostituito dall'art. 17 della L. 25 novembre 1971, n. 1079.

[5] Comma così sostituito dall'art. 17 della L. 25 novembre 1971, n. 1079.

[6] Comma aggiunto dall'art. 17 della L. 25 novembre 1971, n. 1079.