| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 77. Previdenza | 
| Capitolo: | 77.6 pensioni | 
| Data: | 26/02/1964 | 
| Numero: | 67 | 
| Sommario | 
| Art. unico. L'ultimo comma dell'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 389, è sostituito dal seguente | 
§ 77.6.9c - Legge 26 febbraio 1964, n. 67.
Modifica degli articoli 4 e 15 della legge 5 marzo 1963, n. 389, istitutiva della "mutualità pensioni" a favore delle casalinghe.
(G.U. 10 marzo 1964, n. 62).
     L'ultimo comma dell'art. 4 della 
"Il 5 per cento dei contributi versati dalle assicurate verrà devoluto al conto speciale di cui al successivo art. 13".
     Il primo comma dell'art. 15 della 
"Entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le casalinghe che abbiano compiuto il 50° anno di età e non abbiano superato il 64° anno di età possono costituirsi una rendita vitalizia decorrente dal 65° anno di età o da età successiva".
     La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della