§ 77.6.82 - Legge 8 gennaio 1959, n. 3.
Rivalutazione delle pensioni maturate anteriormente al 1° gennaio 1952 a favore del personale delle aziende private del gas.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:08/01/1959
Numero:3


Sommario
Art. 1.      Le pensioni di cui alla legge 1° luglio 1955, n. 638, maturate fino al 31 dicembre 1951, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono maggiorate, a decorrere [...]
Art. 2.      Le maggiorazioni di cui al precedente articolo non si applicano alle pensioni che raggiungono o superano l'importo di lire 33.000 mensili.
Art. 3.      L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è a carico del Fondo di previdenza e di esso è tenuto conto nel bilancio tecnico di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge 1° luglio [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


§ 77.6.82 - Legge 8 gennaio 1959, n. 3.

Rivalutazione delle pensioni maturate anteriormente al 1° gennaio 1952 a favore del personale delle aziende private del gas.

(G.U. 26 gennaio 1959, n. 20).

 

     Art. 1.

     Le pensioni di cui alla legge 1° luglio 1955, n. 638, maturate fino al 31 dicembre 1951, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono maggiorate, a decorrere dal 1° gennaio 1958, della seguente misura percentuale:

     20 per cento, se la pensione è maturata anteriormente al 1° gennaio 1948;

     16 per cento se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1948 e il 31 dicembre 1949;

     12 per cento se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 31 dicembre 1951.

     La percentuale di aumento è calcolata sull'importo della pensione a carico del Fondo di previdenza di cui alla stessa legge 1° luglio 1955, n. 638.

     La percentuale di aumento relativa alle pensioni maturate con decorrenza anteriore al 1° maggio 1946 è calcolata, invece, sull'importo complessivo risultante dalla pensione a carico del Fondo di previdenza e di quella a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

 

          Art. 2.

     Le maggiorazioni di cui al precedente articolo non si applicano alle pensioni che raggiungono o superano l'importo di lire 33.000 mensili.

     Le maggiorazioni predette si applicano alle pensioni inferiori all'importo di lire 33.000 mensili fino a concorrenza dell'importo stesso.

 

          Art. 3.

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è a carico del Fondo di previdenza e di esso è tenuto conto nel bilancio tecnico di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge 1° luglio 1955, n. 638.

     Il termine di due anni di cui al comma medesimo è riaperto e prorogato fino a un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.