| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 77. Previdenza | 
| Capitolo: | 77.6 pensioni | 
| Data: | 15/06/1955 | 
| Numero: | 507 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il personale femminile collegiato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che lascia il servizio senza avere conseguito il diritto a pensione secondo le norme contenute [...] | 
| Art. 2. Per il periodo corrispondente a quello di iscrizione alla Cassa di previdenza per i salariati degli Enti locali sarà provveduto, a cura della Cassa medesima, alla ricostituzione, in favore del [...] | 
| Art. 3. Al personale di cui agli articoli precedenti si applicano le norme dell'art. 15 della legge 24 maggio 1952, n. 610. | 
§ 77.6.69 - Legge 15 giugno 1955, n. 507. [1]
Trattamento previdenziale al personale femminile collegiato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
(G.U. 28 giugno 1955, n. 147).
     Il personale femminile collegiato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che lascia il servizio senza avere conseguito il diritto a pensione secondo le norme contenute nell'ordinamento di previdenza per i salariati degli Enti locali, approvato con 
Per il periodo corrispondente a quello di iscrizione alla Cassa di previdenza per i salariati degli Enti locali sarà provveduto, a cura della Cassa medesima, alla ricostituzione, in favore del personale di cui al precedente articolo, della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore nella predetta assicurazione. L'eventuale eccedenza tra l'importo dei contributi da rimborsare e quelli da versare nell'assicurazione obbligatoria è corrisposta alla lavoratrice.
     Al personale di cui agli articoli precedenti si applicano le norme dell'art. 15 della 
[1] Abrogata dall'art. 1 del