| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 77. Previdenza | 
| Capitolo: | 77.6 pensioni | 
| Data: | 21/10/1950 | 
| Numero: | 990 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Ai fini della liquidazione delle pensioni previste nel primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, modificato dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1949, n. 20, la [...] | 
| Art. 2. La Commissione istituita con regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, convertito nella legge 11 marzo 1943, n. 241, è autorizzata a provvedere, con l'osservanza delle disposizioni contenute [...] | 
| Art. 3. Per ottenere la liquidazione delle pensioni di cui all'art. 1 della presente legge, gli interessati possono presentare la domanda prevista dall'art. 5 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. [...] | 
§ 77.6.52 - Legge 21 ottobre 1950, n. 990. [1]
Norme modificative e integrative del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, e della legge 26 gennaio 1949, n. 20, circa provvidenze a favore dei cittadini italiani che abbiano fatto parte di formazioni antifranchiste.
(G.U. 21 dicembre 1950, n. 292).
     Ai fini della liquidazione delle pensioni previste nel primo comma dell'art. 2 del 
     La Commissione istituita con regio 
     Per ottenere la liquidazione delle pensioni di cui all'art. 1 della presente legge, gli interessati possono presentare la domanda prevista dall'art. 5 del 
[1] Abrogata dall'art. 24 del