§ 77.6.8 - Legge 22 gennaio 1934, n. 121.
Modificazioni alle norme in materia di diritto a pensione privilegiata ordinaria a favore dei congiunti di militari morti per causa di servizio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:22/01/1934
Numero:121


Sommario
Art. 1.      Agli effetti di cui all'art. 123 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, modificato dall'articolo unico della legge 19 aprile 1906, n. 135, alla madre vedova è equiparata quella che alla data [...]
Art. 2.      Sono abrogati gli artt. 15 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e 7 del regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2835. Nell'articolo unico della legge 19 aprile 1906 n. 135, che modifica [...]
Art. 3.      Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai casi di morte verificatisi anteriormente alla pubblicazione [...]


§ 77.6.8 - Legge 22 gennaio 1934, n. 121. [1]

Modificazioni alle norme in materia di diritto a pensione privilegiata ordinaria a favore dei congiunti di militari morti per causa di servizio.

(G.U. 13 febbraio 1934, n. 36).

 

     Art. 1.

     Agli effetti di cui all'art. 123 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, modificato dall'articolo unico della legge 19 aprile 1906, n. 135, alla madre vedova è equiparata quella che alla data del decesso del figlio, viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza ricevere da esso gli alimenti.

     Ove il marito sia il padre del militare defunto, e possegga i requisiti di legge per conseguire la pensione, questa viene divisa in parti uguali fra i genitori.

     Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione fra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del militare, alla madre spetta la metà della pensione già attribuita al marito, o che potrebbe a questo spettare.

     In caso di morte di uno dei genitori, la pensione si consolida per intero nel superstite .

 

          Art. 2.

     Sono abrogati gli artt. 15 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e 7 del regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2835. Nell'articolo unico della legge 19 aprile 1906 n. 135, che modifica l'articolo 123 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, alla parola "quinquagenario" è sostituita l'altra "sessagenario".

 

          Art. 3.

     Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai casi di morte verificatisi anteriormente alla pubblicazione della legge stessa, purché gli interessati ne facciano domanda entro un anno dalla data predetta.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.