§ 77.5.80 – L. 13 luglio 1990, n. 191.
Norme in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.5 indennità
Data:13/07/1990
Numero:191


Sommario
Art. 1.      1. Le disposizioni in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita contenute nella legge 26 febbraio 1986, n. 38, [...]


§ 77.5.80 – L. 13 luglio 1990, n. 191.

Norme in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita.

(G.U. 20 luglio 1990, n. 168).

 

     Art. 1.

     1. Le disposizioni in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita contenute nella legge 26 febbraio 1986, n. 38, e nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, sono prorogate fino alla data del 31 dicembre 1991.

     2. Sono fatte salve le disposizioni derivanti da accordi interconfederali stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge che prevedono modificazioni nella struttura delle retribuzioni riguardanti anche la materia di cui al comma 1.