Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.5 indennità |
Data: | 12/03/1968 |
Numero: | 235 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 124 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del [...] |
Art. 2. L'art. 235 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del [...] |
Art. 3. Gli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale, nell'industria e in agricoltura, con grado di inabilità dal cinquanta al cinquantanove per cento, già [...] |
Art. 4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a carico degli istituti assicuratori, si provvede ai sensi degli articoli 192, 193, 194 e 261 del [...] |
§ 77.5.67 – L. 12 marzo 1968, n. 235.
Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia.
(G.U. 28 marzo 1968, n. 81).
L'art. 124 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con
"Con decorrenza dal 1° luglio 1967 agli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria già indennizzati in capitale, ai sensi della
con grado di inabilità dal cinquanta al cinquantanove per cento, lire dodicimila;
con grado di inabilità dal sessanta al settantanove per cento, lire sedicimila;
con grado di inabilità dall'ottanta all'ottantanove per cento, lire trentaduemila;
con grado di inabilità dal novanta al cento per cento, lire cinquantamila;
con grado di inabilità cento per cento, nei casi nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, a norma dell'art. 76, lire cinquantamila, più lire trentacinquemila quale assegno per detta assistenza personale continuativa.
Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto, anche sotto diversa denominazione dall'istituto assicuratore".
L'art. 235 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con
"Con decorrenza dal 1° luglio 1967 agli invalidi per infortunio sul lavoro in agricoltura, già indennizzati in capitale ai sensi dell'art. 3 del
con grado di inabilità dal cinquanta al cinquantanove per cento, lire diecimila;
con grado di inabilità dal sessanta al settantanove per cento, lire tredicimila;
con grado di inabilità dall'ottanta all'ottantanove per cento, lire ventiseimila;
con grado di inabilità dal novanta al cento per cento, lire trentaseimila;
con grado di inabilità cento per cento, nei casi nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, a norma dell'art. 212, lire trentaseimila più lire trentamila quale assegno per detta assistenza personale continuativa.
Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto, anche sotto diversa denominazione, dall'istituto assicuratore".
Gli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale, nell'industria e in agricoltura, con grado di inabilità dal cinquanta al cinquantanove per cento, già indennizzati in capitale ai sensi delle disposizioni di legge richiamate nei precedenti articoli 1 e 2, per il conseguimento dell'assegno continuativo mensile di cui agli articoli 1 e 2 medesimi, sono tenuti, a pena di decadenza, a presentare domanda all'istituto assicuratore, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a carico degli istituti assicuratori, si provvede ai sensi degli articoli 192, 193, 194 e 261 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con