Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.5 indennità |
Data: | 30/12/1959 |
Numero: | 1216 |
Sommario |
Art. 1. E' prorogato fino al 31 dicembre 1960 il termine stabilito con la legge 2 febbraio 1959, n. 31, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati da parte dei [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1960 |
§ 77.5.5n - Legge 30 dicembre 1959, n. 1216.
Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.
(G.U. 28 gennaio 1959, n. 22).
E' prorogato fino al 31 dicembre 1960 il termine stabilito con la
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1960.