| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 77. Previdenza | 
| Capitolo: | 77.5 indennità | 
| Data: | 09/03/1948 | 
| Numero: | 258 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Gli assegni di superinvalidità di cui all'art. 1 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, sono temporaneamente aumentati di | 
| Art. 2. | 
| Art. 3. I miglioramenti derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli sono dovuti con effetto dal 1° marzo 1948 | 
| Art. 4. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con proprio decreto, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto | 
§ 77.5.40 – D.Lgs. 9 marzo 1948, n. 258. [1]
Nuove provvidenze economiche a favore dei grandi invalidi titolari di pensioni privilegiate ordinarie.
(G.U. 15 aprile 1948, n. 89).
     Gli assegni di superinvalidità di cui all'art. 1 del 
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						 lettera A  | 
					
						 annue  | 
					
						 L.162.000  | 
				
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						 " A-bis  | 
					
						 "  | 
					
						 " 153.000  | 
				
| 
						 " B  | 
					
						 "  | 
					
						 " 135.000  | 
				
| 
						 " C  | 
					
						 "  | 
					
						 " 135.000  | 
				
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						 " D  | 
					
						 "  | 
					
						 " 135.000  | 
				
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						 " E  | 
					
						 "  | 
					
						 " 126.000  | 
				
| 
						 " F  | 
					
						 "  | 
					
						 " 117.000  | 
				
| 
						 " G  | 
					
						 "  | 
					
						 " 117.000  | 
				
I miglioramenti derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli sono dovuti con effetto dal 1° marzo 1948.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con proprio decreto, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
[1] Ratificato dall'art. unico della 
[2] Articolo abrogato dall'art. 23 della