§ 77.5.21 – D.Lgs.C.P.S. 22 gennaio 1947, n. 134.
Istituzione di un fondo destinato ad integrare il trattamento di quiescenza del personale telefonico statale


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.5 indennità
Data:22/01/1947
Numero:134


Sommario
Art. 1.      Le somme destinate all'Unione Pubblicità Italiana (U.P.I.) ai sensi dell'articolo unico del regio decreto 17 novembre 1938, n. 1970, e del decreto interministeriale del [...]
Art. 2.      E’ istituita presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Azienda di Stato per i servizi telefonici) sotto la vigilanza del Ministro, una > con lo scopo [...]
Art. 3.      E’ devoluta alla Cassa integrativa di previdenza la vendita e la distribuzione dell'elenco generale telefonico di tutti gli abbonati della Repubblica o di guide generali [...]
Art. 4.      Nel regolamento saranno stabiliti dei contributi a carico dei dipendenti dell'Azienda telefonica per incrementare il trattamento fondamentale di previdenza previsto a [...]
Art. 5.      Nel regolamento potranno essere stabilite le modalità per la concessione di sussidi straordinari in relazione alla disponibilità del detto fondo a favore dei telefonici [...]


§ 77.5.21 – D.Lgs.C.P.S. 22 gennaio 1947, n. 134. [1]

Istituzione di un fondo destinato ad integrare il trattamento di quiescenza del personale telefonico statale

(G.U. 28 marzo 1947, n. 72)

 

     Art. 1.

     Le somme destinate all'Unione Pubblicità Italiana (U.P.I.) ai sensi dell'articolo unico del regio decreto 17 novembre 1938, n. 1970, e del decreto interministeriale del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze, del 20 aprile 1939, non corrisposte alla detta Unione per avvenute transazioni tra Società telefoniche concessionarie e l'Unione stessa e non acquisite al bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, saranno versate dalle Società alla Azienda medesima per la costituzione di uno speciale fondo per integrare il trattamento di quiescenza del personale telefonico statale.

     Al predetto fondo saranno pure destinati il 60 per cento dell'aliquota di L. 0,60 della sopratassa applicata dal 15 aprile 1945 per ciascuna unità delle conversazioni interurbane ed internazionali ai sensi dell'art. 8 comma 2° e 3° del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 247, nonché il 60 per cento dell'aliquota di L. 1 della sopratassa applicata dal 1° aprile 1946, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 30 marzo 1946, n. 177.

 

          Art. 2.

     E’ istituita presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Azienda di Stato per i servizi telefonici) sotto la vigilanza del Ministro, una > con lo scopo di gestire il fondo di cui all'art. 1, con le modalità che saranno stabilite da uno speciale regolamento il quale stabilirà altresì i benefici - che comunque non dovranno costituire un trattamento superiore a quello usato ad analoghe categorie di impiegati dello Stato - da accordarsi al personale telefonico statale in quiescenza.

     Il regolamento sarà approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.

     La detta Azienda concede alla sopracitata Cassa l'uso gratuito dei locali d'ufficio e di valersi dell'opera dei propri impiegati telefonici, comandati in limiti numerici e di grado, previa approvazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di intesa col Ministro per il tesoro.

 

          Art. 3.

     E’ devoluta alla Cassa integrativa di previdenza la vendita e la distribuzione dell'elenco generale telefonico di tutti gli abbonati della Repubblica o di guide generali o di estratti, supplementi, notiziari o bollettini, ai sensi dell'articolo 220 del Codice postale e delle telecomunicazioni.

     La Cassa vi provvederà direttamente oppure per concessione a privati.

     I concessionari dei servizi telefonici sono obbligati a fornire i dati e le notizie necessarie nei modi e nei termini stabiliti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 4.

     Nel regolamento saranno stabiliti dei contributi a carico dei dipendenti dell'Azienda telefonica per incrementare il trattamento fondamentale di previdenza previsto a loro favore.

 

          Art. 5.

     Nel regolamento potranno essere stabilite le modalità per la concessione di sussidi straordinari in relazione alla disponibilità del detto fondo a favore dei telefonici e della cessata Direzione generale dei servizi elettrici e precisamente:

     1) a quelli che sono stati dispensati dal servizio dal regime fascista per motivi politici prima e dopo il 1° luglio 1925;

     2) a quelli che, dopo il 1° luglio 1925, non siano stati mantenuti in servizio, per qualsiasi ragione, alla cessazione del comando previsto dall'art. 1 del regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460, convertito nella legge 10 dicembre 1925, n. 2210, né dall'Azienda, né dalle Società telefoniche concessionarie, né siano stati assunti da altre Amministrazioni statali ed Enti pubblici;

     3) a quelli che durante l'anno di comando siano stati dispensati dal servizio ai sensi dell'art. 6 del regio decreto-legge 5 aprile 1925, numero 431, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e art. 3 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 36, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.


[1] Ratificato dalla L. 10 febbraio 1953, n. 79.