§ 77.4.71 - Legge 5 agosto 1975, n. 408.
Modifiche alla disciplina del fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.4 enti previdenziali
Data:05/08/1975
Numero:408


Sommario
Art. 1.      La facoltà di cui al primo comma punto 2) dell'art. 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, si applica anche per i periodi di contribuzione obbligatoria [...]
Art. 2.      A favore dei lavoratori che cessano dal servizio conservando l'iscrizione al fondo ai sensi dell'art. 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293, le prestazioni a carico del [...]


§ 77.4.71 - Legge 5 agosto 1975, n. 408.

Modifiche alla disciplina del fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private.

(G.U. 27 agosto 1975, n. 227)

 

 

     Art. 1.

     La facoltà di cui al primo comma punto 2) dell'art. 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, si applica anche per i periodi di contribuzione obbligatoria nell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che abbiano dato titolo a liquidazione di pensione d'invalidità a carico della assicurazione stessa.

     I lavoratori iscritti al fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private ed i titolari di pensione a carico del fondo stesso, i quali possano far valere periodi di contribuzione obbligatoria nell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che abbiano dato titolo a liquidazione di pensione di invalidità a carico dell'assicurazione stessa, possono chiedere con effetto dal 1° gennaio 1969 il ripristino della posizione assicurativa pensionistica presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale esistente prima dell'applicazione nei loro confronti del quarto comma dell'art. 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1079. In tal caso i periodi di contribuzione suddetti non sono considerati utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni a carico del fondo.

 

          Art. 2.

     A favore dei lavoratori che cessano dal servizio conservando l'iscrizione al fondo ai sensi dell'art. 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293, le prestazioni a carico del fondo sono liquidate sulla base della retribuzione soggetta a contributo per un lavoratore in attività, di categoria e di anzianità contributiva pari a quelle che il lavoratore aveva acquisito al momento della cessazione dal servizio.