Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.4 enti previdenziali |
Data: | 05/08/1975 |
Numero: | 408 |
Sommario |
Art. 1. La facoltà di cui al primo comma punto 2) dell'art. 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, si applica anche per i periodi di contribuzione obbligatoria [...] |
Art. 2. A favore dei lavoratori che cessano dal servizio conservando l'iscrizione al fondo ai sensi dell'art. 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293, le prestazioni a carico del [...] |
§ 77.4.71 - Legge 5 agosto 1975, n. 408.
Modifiche alla disciplina del fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private.
(G.U. 27 agosto 1975, n. 227)
La facoltà di cui al primo comma punto 2) dell'art. 3 della
I lavoratori iscritti al fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private ed i titolari di pensione a carico del fondo stesso, i quali possano far valere periodi di contribuzione obbligatoria nell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che abbiano dato titolo a liquidazione di pensione di invalidità a carico dell'assicurazione stessa, possono chiedere con effetto dal 1° gennaio 1969 il ripristino della posizione assicurativa pensionistica presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale esistente prima dell'applicazione nei loro confronti del quarto comma dell'art. 3 della
A favore dei lavoratori che cessano dal servizio conservando l'iscrizione al fondo ai sensi dell'art. 28 della