§ 77.4.66 - Legge 11 agosto 1972, n. 466.
Modifiche ed integrazioni, con effetto limitato al territorio della Regione siciliana agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.4 enti previdenziali
Data:11/08/1972
Numero:466


Sommario
Art. 1.      Degli organi collegiali di cui agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fa parte, limitatamente al territorio della [...]
Art. 2.      La designazione del rappresentante della Regione in seno agli organi collegiali di cui all'articolo precedente deve avvenire entro lo stesso termine assegnato alle [...]
Art. 3.      I provvedimenti adottati fino al 25 maggio 1972 dai comitati regionali e provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituiti nel territorio della [...]
Art. 4.      Nella prima applicazione della presente legge, il termine utile per la decisione dei ricorsi pendenti dinanzi a ciascun comitato alla data del 25 maggio 1972, o [...]
Art. 5.      Nella prima applicazione della presente legge, le designazioni di competenza dell'amministrazione regionale dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza [...]
Art. 6.      Salva l'integrazione dei rappresentanti della Regione siciliana da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dalla presente legge, nella prima applicazione [...]
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 77.4.66 - Legge 11 agosto 1972, n. 466.

Modifiche ed integrazioni, con effetto limitato al territorio della Regione siciliana agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, concernenti la composizione dei comitati regionali e provinciali dell'I.N.P.S., e norme transitorie.

(G.U. 23 agosto 1972, n. 218)

 

 

     Art. 1.

     Degli organi collegiali di cui agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fa parte, limitatamente al territorio della Regione siciliana, un rappresentante della Regione stessa designato dall'assessore del lavoro e della cooperazione.

     Del comitato regionale di cui al comma precedente, a parziale modifica dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fa parte un rappresentante del Ministero del tesoro avente qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparato.

     Dei comitati provinciali di cui al primo comma, a parziale modifica dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fanno parte, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i direttori degli uffici del lavoro e della massima occupazione territoriale competenti.

 

          Art. 2.

     La designazione del rappresentante della Regione in seno agli organi collegiali di cui all'articolo precedente deve avvenire entro lo stesso termine assegnato alle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

 

          Art. 3.

     I provvedimenti adottati fino al 25 maggio 1972 dai comitati regionali e provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituiti nel territorio della Regione siciliana, nella composizione stabilita dal disposto degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, conservano la loro efficacia.

 

          Art. 4.

     Nella prima applicazione della presente legge, il termine utile per la decisione dei ricorsi pendenti dinanzi a ciascun comitato alla data del 25 maggio 1972, o presentati successivamente sino alla data d'insediamento del comitato nella composizione prevista dalla presente legge, è differito al centottantesimo giorno successivo a quello dell'insediamento.

     La data di insediamento di ciascun comitato è resa nota, a cura del Presidente, mediante avviso da pubblicare sulla "Gazzetta ufficiale" della Regione siciliana.

 

          Art. 5.

     Nella prima applicazione della presente legge, le designazioni di competenza dell'amministrazione regionale dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

 

          Art. 6.

     Salva l'integrazione dei rappresentanti della Regione siciliana da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dalla presente legge, nella prima applicazione della legge stessa si considerano valide le designazioni effettuate, ai sensi delle norme vigenti, per la composizione del comitato regionale e dei comitati provinciali operanti nel territorio della Sicilia, quale risultava alla data del 25 maggio 1972.

 

          Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.