Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.4 enti previdenziali |
Data: | 20/04/1971 |
Numero: | 161 |
Sommario |
Art. 1. La scadenza del termine per la decisione dei ricorsi da parte dei comitati provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, previsto dall'art. 59, comma [...] |
Art. 2. Ai fini del decorso dei termini di cui all'art. 46, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, deve intendersi per data utile [...] |
§ 77.4.61 - D.L. 20 aprile 1971, n. 161 [1] .
Modifiche alle norme transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relative ai ricorsi dei lavoratori in materia di prestazioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
(G.U. 21 aprile 1971, n. 98)
La scadenza del termine per la decisione dei ricorsi da parte dei comitati provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, previsto dall'art. 59, comma settimo, in relazione all'art. 46, comma secondo, del
Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 46, comma quarto, del
Ai fini del decorso dei termini di cui all'art. 46, comma quinto, del
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. unico della