§ 77.4.43 - Legge 13 giugno 1962, n. 855.
Norme in materia di investimenti dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.4 enti previdenziali
Data:13/06/1962
Numero:855


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, è sostituito come appresso
Art. 2.      Il direttore generale degli Istituti di previdenza delibera
Art. 3.      L'acquisto di fabbricati in corso di costruzione è consentito, semprechè siano stati ultimati il rustico, la gabbia portante, i solai, le tamponature esterne e le [...]
Art. 4.      L'acquisto di fabbricati su progetto è consentito solo nel caso di immobili, il cui prezzo, per area e costruzione, non sia inferiore, nel complesso, a lire [...]
Art. 5.      Le Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza sono facultate, per i contratti di acquisto, permuta e locazione degli immobili, a [...]
Art. 6.      Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 40 della legge 24 maggio 1952, n. 610, le Casse pensioni sono autorizzate ad avvalersi del sistema di riscossione con [...]
Art. 7.      Le Casse pensioni sono autorizzate a stipulare, nei limiti numerici e di qualifica stabiliti dal Consiglio di amministrazione, contratti di locazione di opere per i [...]
Art. 8.      I mutui concessi dagli Istituti di previdenza a Comuni e Province, in mancanza delle garanzie previste dalle vigenti disposizioni, possono essere garantiti con [...]
Art. 9.      Per contrarre i mutui è sufficiente che i Comuni e le Province producano - oltre l'atto di delega sul cespite delegato - copia della deliberazione di assunzione del [...]
Art. 10.      Gli atti di delega da rilasciarsi a garanzia dei mutui dovranno contenere l'attestazione del prefetto che vi è capienza nel cespite al quale l'atto si riferisce
Art. 11.      L'erogazione dei prestiti garantiti con delegazioni, sempre che non siano assistiti da contributo statale o regionale, può essere effettuata - anche se si tratti di [...]
Art. 12.      Per il recupero, a carico degli Enti mutuatari, delle somme a qualsiasi titolo dovute alle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di [...]
Art. 13.      Il direttore generale, sentito il Consiglio di amministrazione, può con proprio provvedimento differire, in deroga a quanto stabilito dall'art. 85, libro II, parte I, [...]
Art. 14.      La Direzione generale degli Istituti di previdenza è autorizzata a dichiarare, con provvedimento del direttore generale, la decadenza dei prestiti dopo trascorso un anno [...]
Art. 15.      Per i contratti di assegnazione e di mutuo edilizio individuale nonchè di riscatto per alloggi di cooperative edilizie finanziate dalle Casse pensioni amministrate dalla [...]
Art. 16.      Per quanto concerne la redazione degli atti, le iscrizioni e rinnovazioni ipotecarie e per quanto altro si riferisce e consegue alla stipulazione dei contratti, di cui [...]


§ 77.4.43 - Legge 13 giugno 1962, n. 855.

Norme in materia di investimenti dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro.

(G.U. 23 luglio 1962, n. 184)

 

 

     Art. 1.

     L'art. 1 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, è sostituito come appresso:

     "Alle varie forme d'impiego consentite dalle norme vigenti per i fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro vanno aggiunte le seguenti:

     1) in acquisto di immobili, ivi compresi i fabbricati in corso di costruzione o anche su progetto;

     2) in costruzione di fabbricati;

     3) in obbligazioni garantite dallo Stato;

     4) in obbligazioni dell'Istituto mobiliare italiano, del Consorzio di credito per le opere pubbliche, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, dell'Istituto per la ricostruzione industriale e dell'Ente nazionale idrocarburi;

     5) in partecipazioni al capitale di Istituti ed Enti, in conformità alle leggi che specificatamente le autorizzano;

     6) in acquisto, mediante cessione, di annualità dovute dallo Stato o dalle Regioni;

     7) in mutui ad Enti di diritto pubblico soggetti al controllo dello Stato, ad Enti o Società nei quali lo Stato abbia partecipazione azionaria di maggioranza diretta od indiretta, purchè assistiti da adeguate garanzie, da sottoporsi alla preventiva approvazione del Ministro per il tesoro;

     8) in mutui assistiti da contributo statale a favore di cooperative edilizie, Società ed Enti costituiti allo scopo di costruire, senza finalità di lucro, case economiche e popolari;

     9) in sovvenzioni a favore degli iscritti agli Istituti di previdenza, contro cessione del quinto della retribuzione.

     Gli investimenti di cui ai numeri 1) e 2) dovranno restare contenuti entro il limite di tre decimi del patrimonio di ciascuna delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

     La vendita di immobili, che si rendesse eventualmente opportuna nell'esclusivo interesse delle Casse pensioni proprietarie, potrà essere effettuata soltanto contro pagamento in contanti ed in unica soluzione. Ogni immobile potrà essere venduto per intero o per parti".

     Per gli investimenti dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza non è richiesto l'assenso di cui agli articoli 68 e 74 libro II, parte I, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni.

     Sono abrogati l'art. 20 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e l'art. 39 della legge 24 maggio 1952, n. 610.

     Le sovvenzioni di cui al precedente numero 9) sono disciplinate dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1224.

 

          Art. 2.

     Il direttore generale degli Istituti di previdenza delibera:

     a) sulla rinuncia all'applicazione delle clausole penali previste negli atti degli Istituti nonchè sull'abbuono di indennità di mora, qualora l'importo da abbandonare non superi le lire 300.000;

     b) sull'instaurazione di liti attive, sulle transazioni dirette a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, qualora si tratti di singoli importi non superiori a lire 1.200.000;

     c) sull'annullamento di crediti inesigibili, qualora i singoli importi non superino le lire 2.400.000.

     Le operazioni come sopra deliberate sono comunicate dal direttore generale al Consiglio di amministrazione nella successiva adunanza.

 

          Art. 3.

     L'acquisto di fabbricati in corso di costruzione è consentito, semprechè siano stati ultimati il rustico, la gabbia portante, i solai, le tamponature esterne e le coperture.

     Il contratto di acquisto dei fabbricati in corso di costruzione, di cui al precedente comma, deve considerarsi stipulato per l'intero immobile, come se fosse completo e rifinito in ogni sua parte ed accessori, e produce, pertanto, una volta perfezionato, gli effetti di cui all'art. 1470 del Codice civile anche per le opere e le addizioni necessarie al completamento del fabbricato.

     La Cassa pensioni acquirente è facultata a corrispondere, dopo il perfezionamento del contratto, il prezzo dell'area e dei manufatti già esistenti.

     L'acquisto dei fabbricati, di cui al presente articolo, è consentito solo nel caso di immobili il cui prezzo, per area e costruzione, non sia inferiore nel complesso, ad opere ultimate, a lire 600 milioni.

 

          Art. 4.

     L'acquisto di fabbricati su progetto è consentito solo nel caso di immobili, il cui prezzo, per area e costruzione, non sia inferiore, nel complesso, a lire 1.200.000.000, e sempre che la parte offerente sia già proprietaria dell'area.

     L'acquisto sarà regolato dalle norme del Codice civile sulla compravendita di cose future.

 

          Art. 5.

     Le Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza sono facultate, per i contratti di acquisto, permuta e locazione degli immobili, a far ricorso in ogni caso alla trattativa privata, tenuto conto della particolare natura dei contratti stessi.

     Parimenti gli atti e i contratti relativi alla gestione e manutenzione degli immobili possono essere stipulati senz'altro a trattativa privata, salvo che l'importo di essi superi le lire 4.500.000, nel qual caso la trattativa privata è ammessa quando ricorrano le condizioni previste dalle norme vigenti.

     La costruzione di nuovi fabbricati su aree di proprietà delle Casse pensioni sarà aggiudicata a mezzo di asta pubblica o appalto concorso, con unica gara o con gare distinte per l'aggiudicazione del progetto e per la esecuzione dell'opera.

     I versamenti degli importi relativi ai depositi connessi alla locazione dei beni immobili di proprietà delle Casse pensioni saranno effettuati direttamente alle Casse stesse.

     Nei casi di acquisto di fabbricati ultimati o in corso di costruzione le trattative preliminari per l'istruttoria dell'offerta di vendita e il procedimento amministrativo per la stipula del relativo contratto possono aver luogo rispettivamente prima dell'ultimazione della costruzione ovvero prima dell'ultimazione delle opere di cui al primo comma del precedente art. 3.

 

          Art. 6.

     Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 40 della legge 24 maggio 1952, n. 610, le Casse pensioni sono autorizzate ad avvalersi del sistema di riscossione con la ritenuta di ufficio, previsto nelle suddette disposizioni, in ogni caso, a prescindere dallo stato di morosità, nei riguardi dei soci di cooperative edilizie finanziate dalle Casse stesse, dei locatari di appartamenti, negozi ed altri locali di proprietà delle dette Casse nonchè nei riguardi degli eventuali garanti dei locatari medesimi, anche se si tratti di dipendenti o pensionati da enti pubblici non considerati nel primo comma del citato art. 40.

     Al ricupero dei crediti insoluti per quote di ammortamento mutuo, per canoni di locazione ed altre somme dovute può provvedersi, in ogni caso, nei confronti di soci di cooperative edilizie, di locatari morosi o di loro garanti anche con la procedura prescritta con il testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

 

          Art. 7.

     Le Casse pensioni sono autorizzate a stipulare, nei limiti numerici e di qualifica stabiliti dal Consiglio di amministrazione, contratti di locazione di opere per i bisogni del minuto mantenimento degli immobili di proprietà delle Casse stesse.

     Il trattamento economico e normativo previsto per i rapporti di lavoro di cui al precedente comma non potrà essere inferiore a quello stabilito dai corrispondenti contratti collettivi di lavoro in vigore.

     La spesa complessiva derivante dalle dette locazioni di opere è a carico delle Casse pensioni in proporzione al patrimonio immobiliare risultante per ciascuna di esse alla fine dell'esercizio precedente.

 

          Art. 8.

     I mutui concessi dagli Istituti di previdenza a Comuni e Province, in mancanza delle garanzie previste dalle vigenti disposizioni, possono essere garantiti con delegazioni su tributi comunali o provinciali esigibili con le norme e i privilegi delle imposte dirette, nel limite dei quattro quinti dell'introito netto medio dell'ultimo triennio, escluse le eventuali supercontribuzioni.

     Alla riscossione delle annualità garantite con le delegazioni di cui sopra sono estesi le norme ed i privilegi delle imposte dirette.

 

          Art. 9.

     Per contrarre i mutui è sufficiente che i Comuni e le Province producano - oltre l'atto di delega sul cespite delegato - copia della deliberazione di assunzione del mutuo debitamente approvata dall'autorità tutoria con autorizzazione, se necessaria, al mantenimento della corrente sovrimposta.

     Il prefetto, con propria dichiarazione dovrà attestare che sono state adempiute le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale per le pubblicazioni della suddetta deliberazione e della decisione tutoria di approvazione e che la deliberazione medesima è divenuta esecutiva a tutti gli effetti. Quando occorra, dovrà altresì attestare che alla contrattazione del mutuo non ostano le disposizioni dell'art. 300 della suindicata legge comunale e provinciale.

     In relazione a quanto prescritto dall'art. 94 del testo unico per la finanza locale, per la riscossione delle imposte di consumo da delegare a garanzia di prestiti, è sufficiente che il prefetto, con propria dichiarazione, attesti che, con il contratto di appalto o mediante contratto aggiuntivo o apposita convenzione, la riscossione di dette imposte sia stata data in carico all'appaltatore, o, nel caso di gestione diretta, all'esattore o al tesoriere comunale con le condizioni stabilite dalla legge sulle imposte dirette.

     Quando si tratti di mutui garantiti con le delegazioni di cui al precedente art. 8 il prefetto dovrà attestare che, con il contratto di esattoria o ricevitoria o mediante contratto aggiuntivo o apposita convenzione, l'esattore o il ricevitore provinciale ha assunto per le delegazioni anzidette gli obblighi previsti dalle vigenti norme per le delegazioni sulla sovrimposta fondiaria.

 

          Art. 10.

     Gli atti di delega da rilasciarsi a garanzia dei mutui dovranno contenere l'attestazione del prefetto che vi è capienza nel cespite al quale l'atto si riferisce.

     Tale attestazione sostituisce il benestare del prefetto previsto dall'art. 32 del decreto presidenziale 4 febbraio 1955, n. 72.

 

          Art. 11.

     L'erogazione dei prestiti garantiti con delegazioni, sempre che non siano assistiti da contributo statale o regionale, può essere effettuata - anche se si tratti di mutui destinati ad esecuzione di opere - anticipatamente e per l'intero ammontare della somma mutuata, su richiesta dell'Ente mutuatario e previo nulla osta del prefetto, il quale vigilerà affinchè la somma mutuata raggiunga lo scopo per il quale il prestito è stato concesso.

     Ai prestiti diversamente garantiti, sempre che non siano assistiti dal contributo statale o regionale, la norma di cui al precedente comma è applicabile quando l'anticipata erogazione non pregiudica le garanzie.

 

          Art. 12.

     Per il recupero, a carico degli Enti mutuatari, delle somme a qualsiasi titolo dovute alle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, queste effettuano la compensazione amministrativa sui mandati di pagamento relativi ai mutui concessi, anche senza il consenso dell'Ente debitore ed anche se si tratti di mutui aventi specifica destinazione.

 

          Art. 13.

     Il direttore generale, sentito il Consiglio di amministrazione, può con proprio provvedimento differire, in deroga a quanto stabilito dall'art. 85, libro II, parte I, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, di uno o più anni la decorrenza dell'ammortamento dei prestiti non garantiti mediante delegazioni sulle entrate tributarie.

     La decorrenza dell'ammortamento dei mutui concessi a favore delle cooperative edilizie, dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, degli Istituti autonomi per le case popolari, degli Istituti assimilati, e degli Enti o Società che costruiscono case popolari ed economiche senza finalità di lucro, è stabilita dal direttore generale con proprio provvedimento dal 1° del mese di gennaio immediatamente successivo alla data in cui il fabbricato è divenuto abitabile o abitato. A richiesta del mutuatario la decorrenza può essere fissata anche dal 1° gennaio immediatamente precedente alla data suddetta.

     La durata dell'ammortamento di eventuali mutui suppletivi, concessi dopo l'inizio dell'ammortamento del mutuo principale, sarà limitata al numero degli anni mancanti alla scadenza del mutuo principale.

 

          Art. 14.

     La Direzione generale degli Istituti di previdenza è autorizzata a dichiarare, con provvedimento del direttore generale, la decadenza dei prestiti dopo trascorso un anno dalla data del provvedimento di concessione, senza che le siano stati prodotti i documenti necessari e la domanda per la prima somministrazione in conto mutuo.

     Le disposizioni vigenti in materia di liquidazione di interessi sono modificate, esclusivamente per quanto concerne i mutui concessi dagli Istituti di previdenza, secondo le norme previste dai commi successivi.

     Sulle somministrazioni parziali o totali dei prestiti effettuate prima dell'inizio dell'ammortamento sono liquidati, a favore della Cassa pensioni mutuante, gli interessi al saggio di concessione, dalla data dei mandati di pagamento al 31 dicembre, ed il loro ammontare è posto a carico dell'Ente mutuatario.

     Tale ammontare, diminuito dello sconto calcolato al saggio di concessione, è ritenuto sul capitale di cui si opera il pagamento.

     Nel caso in cui l'inizio dell'ammortamento del mutuo sia postergato a norma del precedente art. 13, primo comma, il mutuatario è tenuto a corrispondere alla fine di ogni anno successivo gli interessi al saggio di concessione sulle somministrazioni disposte negli anni precedenti.

     Sulle somministrazioni parziali o totali dei prestiti, effettuate dopo l'inizio dell'ammortamento, vengono liquidati, a carico della Cassa pensioni mutuante ed a favore dell'ente mutuatario, gli interessi semplici dalla data d'inizio dell'ammortamento alla data dei mandati di pagamento, al saggio di interesse determinato con il decreto del Ministro del tesoro di cui all'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 [1] .

     L'importo di tali interessi è corrisposto con il capitale di cui si opera il pagamento, previa detrazione dello sconto calcolato, al saggio predetto vigente alla data del mandato e per il periodo dalla data stessa al 31 dicembre, solamente sugli interessi dovuti dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data del mandato.

     Nei riguardi dei mutui - non garantiti con delegazioni - concessi dagli Istituti di previdenza a favore delle Cooperative edilizie, dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, degli Istituti autonomi per le case popolari, degli Istituti assimilati e degli enti o Società che costruiscono case popolari ed economiche senza finalità di lucro, gli interessi dovuti sulle somministrazioni parziali o totali dei prestiti effettuate prima dell'inizio dell'ammortamento sono capitalizzati al tasso di concessione e quindi portati in aumento al capitale da ammortizzare.

     Sulle somministrazioni relative ai mutui di cui al precedente comma, effettuate dopo l'inizio dell'ammortamento, vengono liquidati a carico della Cassa pensioni mutuante ed a favore dell'ente mutuatario, gli interessi semplici dalla data d'inizio dell'ammortamento alla data dei mandati di pagamento, al tasso di concessione del mutuo, diminuito di un punto per concorso alle spese generali e di amministrazione, ed il loro ammontare diminuito dello sconto, calcolato allo stesso saggio e nel modo indicato al precedente comma settimo, è corrisposto con il capitale di cui si opera il pagamento [2] .

     Rimangono in vigore le norme di cui all'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498.

 

          Art. 15.

     Per i contratti di assegnazione e di mutuo edilizio individuale nonchè di riscatto per alloggi di cooperative edilizie finanziate dalle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, ricevuti ai sensi dell'art. 151 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, dall'impiegato all'uopo delegato dalla anzidetta Direzione generale, il diritto proporzionale, previsto dal secondo comma del menzionato art. 151, è versato dagli interessati alla Cassa pensioni mutuante.

     I fondi costituiti con i versamenti del diritto proporzionale di cui sopra sono amministrati con le norme da stabilirsi mediante decreto del Ministro per il tesoro.

 

          Art. 16.

     Per quanto concerne la redazione degli atti, le iscrizioni e rinnovazioni ipotecarie e per quanto altro si riferisce e consegue alla stipulazione dei contratti, di cui al precedente articolo, si applicano per le Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza le norme vigenti per la Cassa depositi e prestiti.


[1]  Comma così sostituito dall'art. 27 della L. 8 agosto 1991, n. 274.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 27 della L. 8 agosto 1991, n. 274.