§ 77.4.2c - Legge 27 novembre 1956, n. 1407.
Modifiche alle disposizioni del testo unico sull'opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con regio decreto [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.4 enti previdenziali
Data:27/11/1956
Numero:1407


Sommario
Art. 1.      Ai titolari di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e della ex Cassa sovvenzioni è concessa una 13 mensilità [...]
Art. 2.      Ai fini del godimento delle prestazioni dell'Opera di previdenza, sono equiparati, ai figli legittimi, i legittimati, gli adottivi, gli affiliati, i figli naturali [...]
Art. 3.      L'indennità di buonuscita prevista dall'articolo 48 del testo unico delle disposizioni sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato [...]
Art. 4.      Ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sono esclusi i periodi trascorsi nelle posizioni che comportano la perdita totale degli assegni di attività
Art. 5.  [1]
Art. 6.      L'articolo 53 del citato testo unico è sostituito dal seguente
Art. 7.      Il godimento degli assegni vitalizi non può avere decorrenza anteriore a due anni dalla data di presentazione della domanda
Art. 8.  [2]
Art. 9.      Ai fini dell'assistenza scolastica e climatica, sono equiparati agli orfani, i figli degli iscritti capi famiglia, dispensati dal servizio senza diritto a pensione, per [...]
Art. 10.      La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1955


§ 77.4.2c - Legge 27 novembre 1956, n. 1407.

Modifiche alle disposizioni del testo unico sull'opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619.

(G.U. 29 dicembre 1956, n. 326).

 

 

     Art. 1.

     Ai titolari di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e della ex Cassa sovvenzioni è concessa una 13 mensilità del trattamento complessivo loro spettante al 16 dicembre di ogni anno, da corrispondersi nella seconda quindicina del mese di dicembre.

     Per i titolari, ai quali l'assegno vitalizio non sia spettato per l'intero anno, la 13 mensilità compete in ragione di un dodicesimo, per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, del trattamento mensile dovuto al 16 dicembre oppure alla data di cessazione dell'assegno, se anteriore, e va corrisposta, rispettivamente nella seconda quindicina di dicembre oppure alla cessazione dell'assegno.

     La 13 mensilità è soggetta alle stesse ritenute che si applicano sull'assegno vitalizio.

 

          Art. 2.

     Ai fini del godimento delle prestazioni dell'Opera di previdenza, sono equiparati, ai figli legittimi, i legittimati, gli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e gli esposti regolarmente affidati, purchè la legittimazione, l'adozione, l'affiliazione, il riconoscimento, la dichiarazione giudiziale o l'affidamento siano di data anteriore alla cessazione dal servizio.

 

          Art. 3.

     L'indennità di buonuscita prevista dall'articolo 48 del testo unico delle disposizioni sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni, è dovuta anche agli iscritti all'Opera di previdenza da almeno sei anni che siano cessati dal servizio con diritto alla pensione privilegiata ordinaria.

 

          Art. 4.

     Ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sono esclusi i periodi trascorsi nelle posizioni che comportano la perdita totale degli assegni di attività.

     I periodi trascorsi in posizioni che comportano la riduzione degli assegni di attività, esclusi quelli di aspettativa per infermità, vengono, agli effetti della liquidazione dell'indennità, computati per metà.

     Gli articoli 50 e 51 del citato testo unico sono abrogati.

 

          Art. 5. [1]

     L'articolo 52 del citato testo unico è sostituito dal seguente:

     "Nel caso in cui l'iscritto all'Opera di previdenza da almeno sei anni muoia prima del collocamento a riposo, dopo aver maturato il periodo minimo per il diritto alla normale pensione, oppure muoia per causa di servizio ordinario, l'indennità di buonuscita è corrisposta al coniuge superstite avente diritto a pensione indiretta.

     In mancanza del coniuge o se questi non ne abbia diritto, l'indennità spetta alla prole minore ed alle figlie nubili maggiorenni, nonchè ai figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro".

 

          Art. 6.

     L'articolo 53 del citato testo unico è sostituito dal seguente:

     "Gli ufficiali in servizio permanente, iscritti da almeno sei anni all'Opera di previdenza, che siano collocati in posizione ausiliaria o nella riserva, acquistano il diritto alla liquidazione dell'indennità di buonuscita all'atto del collocamento in detta posizione, a condizione che essi abbiano conseguito il diritto a pensione ordinaria".

 

          Art. 7.

     Il godimento degli assegni vitalizi non può avere decorrenza anteriore a due anni dalla data di presentazione della domanda.

     Le rate di assegno, non richieste entro due anni dalla scadenza, si prescrivono.

     L'articolo 30 del citato testo unico è abrogato.

 

          Art. 8. [2]

 

          Art. 9.

     Ai fini dell'assistenza scolastica e climatica, sono equiparati agli orfani, i figli degli iscritti capi famiglia, dispensati dal servizio senza diritto a pensione, per infermità che comporti assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro, semprechè nati da matrimonio contratto in data anteriore alla cessazione dal servizio.

 

          Art. 10.

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1955.

     Restano fermi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge in base alle norme del testo unico sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato ed alle successive norme modificative ed integrative.


[1] Con sentenza 19 giugno 1973, n. 82, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

[2] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 5 giugno 1965, n. 759.