Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.4 enti previdenziali |
Data: | 27/11/1956 |
Numero: | 1407 |
Sommario |
Art. 1. Ai titolari di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e della ex Cassa sovvenzioni è concessa una 13 mensilità [...] |
Art. 2. Ai fini del godimento delle prestazioni dell'Opera di previdenza, sono equiparati, ai figli legittimi, i legittimati, gli adottivi, gli affiliati, i figli naturali [...] |
Art. 3. L'indennità di buonuscita prevista dall'articolo 48 del testo unico delle disposizioni sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato [...] |
Art. 4. Ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sono esclusi i periodi trascorsi nelle posizioni che comportano la perdita totale degli assegni di attività |
Art. 5. [1] |
Art. 6. L'articolo 53 del citato testo unico è sostituito dal seguente |
Art. 7. Il godimento degli assegni vitalizi non può avere decorrenza anteriore a due anni dalla data di presentazione della domanda |
Art. 8. [2] |
Art. 9. Ai fini dell'assistenza scolastica e climatica, sono equiparati agli orfani, i figli degli iscritti capi famiglia, dispensati dal servizio senza diritto a pensione, per [...] |
Art. 10. La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1955 |
§ 77.4.2c - Legge 27 novembre 1956, n. 1407.
Modifiche alle disposizioni del testo unico sull'opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619.
(G.U. 29 dicembre 1956, n. 326).
Ai titolari di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e della ex Cassa sovvenzioni è concessa una 13 mensilità del trattamento complessivo loro spettante al 16 dicembre di ogni anno, da corrispondersi nella seconda quindicina del mese di dicembre.
Per i titolari, ai quali l'assegno vitalizio non sia spettato per l'intero anno, la 13 mensilità compete in ragione di un dodicesimo, per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, del trattamento mensile dovuto al 16 dicembre oppure alla data di cessazione dell'assegno, se anteriore, e va corrisposta, rispettivamente nella seconda quindicina di dicembre oppure alla cessazione dell'assegno.
La 13 mensilità è soggetta alle stesse ritenute che si applicano sull'assegno vitalizio.
Ai fini del godimento delle prestazioni dell'Opera di previdenza, sono equiparati, ai figli legittimi, i legittimati, gli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e gli esposti regolarmente affidati, purchè la legittimazione, l'adozione, l'affiliazione, il riconoscimento, la dichiarazione giudiziale o l'affidamento siano di data anteriore alla cessazione dal servizio.
L'indennità di buonuscita prevista dall'articolo 48 del testo unico delle disposizioni sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con
Ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sono esclusi i periodi trascorsi nelle posizioni che comportano la perdita totale degli assegni di attività.
I periodi trascorsi in posizioni che comportano la riduzione degli assegni di attività, esclusi quelli di aspettativa per infermità, vengono, agli effetti della liquidazione dell'indennità, computati per metà.
Gli articoli 50 e 51 del citato testo unico sono abrogati.
L'articolo 52 del citato testo unico è sostituito dal seguente:
"Nel caso in cui l'iscritto all'Opera di previdenza da almeno sei anni muoia prima del collocamento a riposo, dopo aver maturato il periodo minimo per il diritto alla normale pensione, oppure muoia per causa di servizio ordinario, l'indennità di buonuscita è corrisposta al coniuge superstite avente diritto a pensione indiretta.
In mancanza del coniuge o se questi non ne abbia diritto, l'indennità spetta alla prole minore ed alle figlie nubili maggiorenni, nonchè ai figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro".
L'articolo 53 del citato testo unico è sostituito dal seguente:
"Gli ufficiali in servizio permanente, iscritti da almeno sei anni all'Opera di previdenza, che siano collocati in posizione ausiliaria o nella riserva, acquistano il diritto alla liquidazione dell'indennità di buonuscita all'atto del collocamento in detta posizione, a condizione che essi abbiano conseguito il diritto a pensione ordinaria".
Il godimento degli assegni vitalizi non può avere decorrenza anteriore a due anni dalla data di presentazione della domanda.
Le rate di assegno, non richieste entro due anni dalla scadenza, si prescrivono.
L'articolo 30 del citato testo unico è abrogato.
Ai fini dell'assistenza scolastica e climatica, sono equiparati agli orfani, i figli degli iscritti capi famiglia, dispensati dal servizio senza diritto a pensione, per infermità che comporti assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro, semprechè nati da matrimonio contratto in data anteriore alla cessazione dal servizio.
La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1955.
Restano fermi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge in base alle norme del testo unico sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato ed alle successive norme modificative ed integrative.
[1] Con sentenza 19 giugno 1973, n. 82, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.
[2] Articolo abrogato dall'art. 4 del