§ 77.4.24 - Legge 13 giugno 1952, n. 686.
Utilizzazione del personale presso i servizi delle pensioni di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.4 enti previdenziali
Data:13/06/1952
Numero:686


Sommario
Art. 1.      Il personale di ruolo e non di ruolo di altra Amministrazione che alla data di entrata in vigore della presente legge trovasi temporaneamente utilizzato presso i servizi [...]
Art. 2.      Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche al personale dipendente dalla Croce Rossa e dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione utilizzato alla data [...]
Art. 3.      L'onere relativo al trattamento economico del personale indicato nei precedenti articoli sarà rimborsato a carico dei fondi stanziati in bilancio per le spese del [...]
Art. 4.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 77.4.24 - Legge 13 giugno 1952, n. 686.

Utilizzazione del personale presso i servizi delle pensioni di guerra.

(G.U. 2 luglio 1952, n. 151)

 

 

     Art. 1.

     Il personale di ruolo e non di ruolo di altra Amministrazione che alla data di entrata in vigore della presente legge trovasi temporaneamente utilizzato presso i servizi dipendenti dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, è considerato distaccato nella posizione di "comando", salvo, per quello non di ruolo, la cui assegnazione non sia stata disposta a seguito di trasferimento.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche al personale dipendente dalla Croce Rossa e dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione utilizzato alla data di entrata in vigore della presente legge dai predetti servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra, al quale sarà mantenuto il rispettivo trattamento giuridico ed economico organicamente spettante.

 

          Art. 3.

     L'onere relativo al trattamento economico del personale indicato nei precedenti articoli sarà rimborsato a carico dei fondi stanziati in bilancio per le spese del personale addetto ai servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.