| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 77. Previdenza | 
| Capitolo: | 77.4 enti previdenziali | 
| Data: | 15/06/1933 | 
| Numero: | 896 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Le riserve matematiche ed ogni altra riserva o cauzione dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, afferenti ai contratti di assicurazione e di [...] | 
| Art. 2. Le condizioni di polizza, le tariffe di assicurazione, nonché il tasso di interesse e le tavole di mortalità, da adottarsi per il calcolo delle tariffe stesse e delle [...] | 
§ 77.4.5 - R.D. 15 giugno 1933, n. 896.
Svolgimento delle operazioni di assicurazione e di capitalizzazione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni
(G.U. 28 luglio 1933, n. 174)
     Le riserve matematiche ed ogni altra riserva o cauzione dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, afferenti ai contratti di assicurazione e di capitalizzazione, dovranno essere costituite in conformità delle norme stabilite, per l'Istituto nazionale delle assicurazioni, dal R. 
Le condizioni di polizza, le tariffe di assicurazione, nonché il tasso di interesse e le tavole di mortalità, da adottarsi per il calcolo delle tariffe stesse e delle riserve matematiche, ed ogni loro modifica, devono essere approvate dal Ministero delle corporazioni. Servizio di vigilanza sulle assicurazioni.