§ 77.3.32 - D.P.R. 8 gennaio 1959, n. 1.
Variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.3 contributi previdenziali
Data:08/01/1959
Numero:1


Sommario
Art. unico.      Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo deIla retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto [...]


§ 77.3.32 - D.P.R. 8 gennaio 1959, n. 1.

Variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

(G.U. 15 gennaio 1959, n. 11).

 

     Art. unico.

     Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo deIla retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1956, n. 1600, sono portati rispettivamente a L. 1.823.250 e L. 5.382.000 annue.