Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.2 assicurazioni obbligatorie |
Data: | 10/02/1961 |
Numero: | 51 |
Sommario |
Art. 1. Nell'art. 8 della legge 12 aprile 1943, n. 455, come modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, il terzo e il quarto comma [...] |
Art. 2. Il termine limitativo di 15 anni fissato dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, per la revisione delle rendite previste [...] |
§ 77.2.3b - Legge 10 febbraio 1961, n. 51.
Modificazioni alla legge 12 aprile 1943, n. 455, ed al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, sull'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed alla asbestosi.
(G.U. 6 marzo 1961, n. 58).
Nell'art. 8 della
"La prima revisione può aver luogo solo dopo che sia trascorso un anno dalla data della manifestazione della malattia e dopo almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita. Ciascuna delle successive revisioni non può aver luogo a distanza inferiore ad un anno dalla precedente".
Il termine limitativo di 15 anni fissato dall'art. 16 del