§ 77.2.27 - Legge 29 novembre 1957, n. 1177.
Coordinamento della legge 30 ottobre 1953, n. 841, sulla estensione della assistenza sanitaria ai pensionati statali, con la legge 4 agosto 1955, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.2 assicurazioni obbligatorie
Data:29/11/1957
Numero:1177


Sommario
Art. 1.      L'art. 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, è integrato come segue:
Art. 2.      Nei casi di pensioni ai superstiti e comunque di trattamenti di quiescenza indiretti e di reversibilità, i rapporti di parentela indicati nei punti 3) e 4) dell'art. 4 della legge 19 gennaio [...]
Art. 3.      Per titolari di pensioni, rendite od assegni, ai sensi dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, si intendono i pensionati in possesso del libretto, certificato od altro titolo formale [...]
Art. 4.      I numeri 7) e 8) dell'art. 1 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, sono abrogati.
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in corso alla data [...]


§ 77.2.27 - Legge 29 novembre 1957, n. 1177.

Coordinamento della legge 30 ottobre 1953, n. 841, sulla estensione della assistenza sanitaria ai pensionati statali, con la legge 4 agosto 1955, n. 692, sull'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati della previdenza sociale.

(G.U. 17 dicembre 1957, n. 312)

 

     Art. 1.

     L'art. 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, è integrato come segue:

     "5) Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, per i pensionati che all'atto del pensionamento risultavano assistiti da detto Ente".

 

          Art. 2.

     Nei casi di pensioni ai superstiti e comunque di trattamenti di quiescenza indiretti e di reversibilità, i rapporti di parentela indicati nei punti 3) e 4) dell'art. 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, richiamata dal secondo comma dell'art. 1 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, e nei punti c) e d) del secondo comma dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sono riferiti al titolare del rapporto dal quale deriva il diritto ai predetti trattamenti di quiescenza.

 

          Art. 3.

     Per titolari di pensioni, rendite od assegni, ai sensi dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, si intendono i pensionati in possesso del libretto, certificato od altro titolo formale equipollente di pensione, rendita o assegno, rilasciato - secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti - dall'Istituto, Fondo speciale o Cassa competente ad erogare il predetto trattamento economico.

     I titolari di cui al comma precedente ed i rispettivi familiari aventi diritto ai sensi dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, possono tuttavia beneficiare dell'assistenza sanitaria in forma indiretta per i casi di malattia verificatisi antecedentemente al rilascio del certificato od altro titolo formale di pensione, rendita o assegno, sempre che abbiano osservato le norme e modalità in atto presso i competenti Istituti previdenziali per l'assistenza sanitaria in forma indiretta.

 

          Art. 4.

     I numeri 7) e 8) dell'art. 1 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, sono abrogati.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione.