Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.2 assicurazioni obbligatorie |
Data: | 27/12/1956 |
Numero: | 1504 |
Sommario |
Art. 1. [2] |
Art. 2. [3] |
Art. 3. Le maggiorazioni di cui agli articoli precedenti non competono per i familiari per i quali siano percepiti dal lavoratore o da altra persona di famiglia gli assegni familiari e non spettano ai [...] |
Art. 4. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione. |
§ 77.2.24 - Legge 27 dicembre 1956, n. 1504. [1]
Provvidenze a favore dei lavoratori tubercolotici assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
(G.U. 14 gennaio 1957, n. 12)
Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, assistiti in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o ambulatorialmente, in sostituzione delle indennità di cui agli articoli 1 e 2 della
Ai coloni e mezzadri assistiti in dipendenza di assicurazione propria spetta l'indennità giornaliera di lire 500, la maggiorazione di cui al primo comma è concessa per i figli di età non superiore al 14° anno.
Ai familiari di assicurati, compresi i familiari di coloni e mezzadri, assistiti con ricovero in luogo di cura o ambulatorialmente, compete un'indennità giornaliera di lire 250.
La maggiorazione di cui al primo comma è corrisposta per i figli viventi a carico dell'assicurato e che non prestino lavoro retribuito, sino al 21° anno di età qualora frequentino una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino scuole universitarie.
Se l'assicurato ha persone di famiglia a carico, l'indennità di cui al primo comma è corrisposta per l'importo di lire 250 allo stesso assistito e per l'importo di lire 250 unitamente alle maggiorazioni di cui al comma stesso a persona da lui delegata, da scegliersi nell'ambito dei familiari aventi diritto alle maggiorazioni medesime.
L'indennità postsanatoriale di cui all'art. 4, comma secondo, punto 1), della
L'indennità postsanatoriale di cui all'art. 4, comma secondo, punto 2), della
La maggiorazione per i familiari di cui all'art. 1 della presente legge compete altresì agli assicurati nel periodo di godimento dell'indennità postsanatoriale.
L'indennità postsanatoriale spetta anche nel caso in cui l'assistito attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque dell'intera retribuzione.
Le maggiorazioni di cui agli articoli precedenti non competono per i familiari per i quali siano percepiti dal lavoratore o da altra persona di famiglia gli assegni familiari e non spettano ai componenti il nucleo familiare mezzadrile-colonico di cui all'art. 2 del regio
Nel caso in cui l'assistito fruisca della retribuzione in tutto o in parte si applicano, per le indennità e la maggiorazione di cui agli articoli 1 e 2, le norme di cui ai commi primo e secondo dall'art. 5 della
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Articolo già sostituito dall'art. 1 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della