§ 77.2.14 - Legge 16 giugno 1951, n. 756.
Norme per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la previdenza sociale dei lavoratori addetti alle miniere di zolfo della Sicilia


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.2 assicurazioni obbligatorie
Data:16/06/1951
Numero:756


Sommario
Art. 1.      La Sezione speciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, concernente l'assicurazione dei lavoratori occupati nelle miniere di zolfo della Sicilia, [...]
Art. 2.      L'Ufficio distrettuale delle miniere provvede a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e [...]
Art. 3.      L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro provvede, oltre a quanto disposto dagli articoli 31 e seguenti del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, anche ai [...]
Art. 4.      Il Fondo di invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, istituito in esecuzione dell'art. 19 della legge 30 giugno 1910, n. 361, è soppresso.
Art. 5.      L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro provvede alla liquidazione della Sezione speciale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori [...]
Art. 6.      Il recupero delle eventuali passività risultanti dal bilancio finale della Sezione speciale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori occupati nelle miniere di zolfo [...]
Art. 7.      Il contributo previsto dal regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 161, convertito in legge con la legge 16 dicembre 1926, n. 2231, e dall'art. 4, ultimo comma, del regio decreto-legge 30 maggio [...]
Art. 8.      Sono abrogati:


§ 77.2.14 - Legge 16 giugno 1951, n. 756. [1]

Norme per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la previdenza sociale dei lavoratori addetti alle miniere di zolfo della Sicilia

(G.U. 10 settembre 1951, n. 207)

 

     Art. 1.

     La Sezione speciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, concernente l'assicurazione dei lavoratori occupati nelle miniere di zolfo della Sicilia, istituita con regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito in legge con la legge 29 giugno 1933, n. 860, è soppressa.

     L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori occupati nelle miniere di zolfo della Sicilia, salvo quanto appresso disposto, è attuata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 1949, secondo le norme del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, del regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, e successive modificazioni, nonchè secondo le tariffe dei premi e relative norme di applicazione approvate con regio decreto 25 novembre 1940, n. 1732.

 

          Art. 2.

     L'Ufficio distrettuale delle miniere provvede a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie le notizie che detti Enti richiedano per l'accertamento dei datori di lavoro soggetti agli obblighi inerenti alle assicurazioni dei dipendenti lavoratori.

 

          Art. 3.

     L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro provvede, oltre a quanto disposto dagli articoli 31 e seguenti del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, anche ai servizi per la prestazione dei soccorsi di urgenza ed ai posti di salvataggio secondo le disposizioni delle leggi e dei regolamenti generali e speciali.

 

          Art. 4.

     Il Fondo di invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, istituito in esecuzione dell'art. 19 della legge 30 giugno 1910, n. 361, è soppresso.

     L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla corresponsione, fino al loro esaurimento, degli assegni vitalizi e dei sussidi previsti, a favore degli operai addetti alle miniere di zolfo, dall'art. 151 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, che approva il regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e vecchiaia.

     I contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi, disoccupazione involontaria, nuzialità e natalità, dei lavoratori occupati nelle miniere di zolfo della Sicilia, sono versati, a cura dei datori di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 1949, secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori soggetti all'obbligo delle predette assicurazioni, ai sensi del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni.

 

          Art. 5.

     L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro provvede alla liquidazione della Sezione speciale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori occupati nelle miniere di zolfo della Sicilia, istituita con regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264.

     L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla liquidazione del fondo di invalidità e vecchiaia istituito per gli stessi lavoratori ai sensi dell'art. 19 della legge 30 giugno 1910, n. 361.

     I bilanci finali di liquidazione dei Fondi speciali di cui ai precedenti commi sono approvati secondo le norme vigenti per gli Istituti che provvedono alla liquidazione medesima.

 

          Art. 6.

     Il recupero delle eventuali passività risultanti dal bilancio finale della Sezione speciale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori occupati nelle miniere di zolfo della Sicilia e dal bilancio finale del fondo di invalidità e vecchiaia per gli stessi lavoratori, sarà effettuato rispettivamente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante addizionale sui premi e contributi vigenti a carico degli esercenti le miniere di zolfo della Sicilia, con le modalità, nella misura e per la durata che saranno determinate, entro 5 anni dalla data di pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio.

     Con le stesse modalità sarà effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale il recupero delle eventuali deficienze risultanti dal raffronto tra l'importo dei contributi riscossi ai sensi del regio decreto 27 marzo 1933, n. 299, e l'importo dei contributi accreditati individualmente ai lavoratori a norma dell'art. 150 del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422.

 

          Art. 7.

     Il contributo previsto dal regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 161, convertito in legge con la legge 16 dicembre 1926, n. 2231, e dall'art. 4, ultimo comma, del regio decreto-legge 30 maggio 1935, n. 1454, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 6 aprile 1936, n. 824, a titolo di concorso nel trattamento di previdenza del personale già dipendente dal Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro delle miniere di zolfo della Sicilia, cessa di essere dovuto.

 

          Art. 8.

     Sono abrogati:

     a) la legge 14 luglio 1907, n. 527, ed i regolamenti approvati con regio decreto 14 giugno 1908, n. 462, e con regio decreto 3 dicembre 1908, n. 787, contenenti disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai occupati nelle zolfare della Sicilia e per la istituzione ed il funzionamento dei posti di soccorso e prime cure per gli operai anzidetti;

     b) gli articoli 150 e 151 del regolamento approvato con il regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, sull'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia;

     c) l'art. 74 del regolamento approvato con regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270, per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

     d) l'art. 4 del regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1343, per l'esecuzione del regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, sull'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;

     e) il regio decreto 27 marzo 1933, n. 299, contenente norme per la riscossione dei contributi di assicurazioni sociali dovuti dai concessionari ed esercenti delle miniere di zolfo della Sicilia;

     f) l'art. 6, lettera d) del regio decreto 3 gennaio 1934, n. 18, limitatamente all'onere relativo ai contributi per le assicurazioni sociali;

     g) il regio decreto 27 maggio 1943, n. 597, concernente la misura dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali dai datori di lavoro e dai lavoratori della industria dello zolfo della Sicilia;

     h) il decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1314, concernente la tabella dei salari medi giornalieri per la liquidazione delle indennità di infortunio sul lavoro degli operai delle zolfare della Sicilia e la misura dei relativi contributi assicurativi;

     i) ogni altra disposizione in contrasto con quelle della presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.