Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.2 assicurazioni obbligatorie |
Data: | 16/06/1951 |
Numero: | 756 |
Sommario |
Art. 1. La Sezione speciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, concernente l'assicurazione dei lavoratori occupati nelle miniere di zolfo della Sicilia, [...] |
Art. 2. L'Ufficio distrettuale delle miniere provvede a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e [...] |
Art. 3. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro provvede, oltre a quanto disposto dagli articoli 31 e seguenti del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, anche ai [...] |
Art. 4. Il Fondo di invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, istituito in esecuzione dell'art. 19 della legge 30 giugno 1910, n. 361, è soppresso. |
Art. 5. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro provvede alla liquidazione della Sezione speciale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori [...] |
Art. 6. Il recupero delle eventuali passività risultanti dal bilancio finale della Sezione speciale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori occupati nelle miniere di zolfo [...] |
Art. 7. Il contributo previsto dal regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 161, convertito in legge con la legge 16 dicembre 1926, n. 2231, e dall'art. 4, ultimo comma, del regio decreto-legge 30 maggio [...] |
Art. 8. Sono abrogati: |
§ 77.2.14 - Legge 16 giugno 1951, n. 756. [1]
Norme per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la previdenza sociale dei lavoratori addetti alle miniere di zolfo della Sicilia
(G.U. 10 settembre 1951, n. 207)
La Sezione speciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, concernente l'assicurazione dei lavoratori occupati nelle miniere di zolfo della Sicilia, istituita con regio
L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori occupati nelle miniere di zolfo della Sicilia, salvo quanto appresso disposto, è attuata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 1949, secondo le norme del
L'Ufficio distrettuale delle miniere provvede a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie le notizie che detti Enti richiedano per l'accertamento dei datori di lavoro soggetti agli obblighi inerenti alle assicurazioni dei dipendenti lavoratori.
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro provvede, oltre a quanto disposto dagli articoli 31 e seguenti del
Il Fondo di invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, istituito in esecuzione dell'art. 19 della
L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla corresponsione, fino al loro esaurimento, degli assegni vitalizi e dei sussidi previsti, a favore degli operai addetti alle miniere di zolfo, dall'art. 151 del
I contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi, disoccupazione involontaria, nuzialità e natalità, dei lavoratori occupati nelle miniere di zolfo della Sicilia, sono versati, a cura dei datori di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 1949, secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori soggetti all'obbligo delle predette assicurazioni, ai sensi del regio
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro provvede alla liquidazione della Sezione speciale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori occupati nelle miniere di zolfo della Sicilia, istituita con regio
L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla liquidazione del fondo di invalidità e vecchiaia istituito per gli stessi lavoratori ai sensi dell'art. 19 della
I bilanci finali di liquidazione dei Fondi speciali di cui ai precedenti commi sono approvati secondo le norme vigenti per gli Istituti che provvedono alla liquidazione medesima.
Il recupero delle eventuali passività risultanti dal bilancio finale della Sezione speciale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori occupati nelle miniere di zolfo della Sicilia e dal bilancio finale del fondo di invalidità e vecchiaia per gli stessi lavoratori, sarà effettuato rispettivamente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante addizionale sui premi e contributi vigenti a carico degli esercenti le miniere di zolfo della Sicilia, con le modalità, nella misura e per la durata che saranno determinate, entro 5 anni dalla data di pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio.
Con le stesse modalità sarà effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale il recupero delle eventuali deficienze risultanti dal raffronto tra l'importo dei contributi riscossi ai sensi del
Il contributo previsto dal regio
Sono abrogati:
a) la
b) gli articoli 150 e 151 del regolamento approvato con il
c) l'art. 74 del regolamento approvato con
d) l'art. 4 del regolamento approvato con
e) il
f) l'art. 6, lettera d) del
g) il
h) il decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1314, concernente la tabella dei salari medi giornalieri per la liquidazione delle indennità di infortunio sul lavoro degli operai delle zolfare della Sicilia e la misura dei relativi contributi assicurativi;
i) ogni altra disposizione in contrasto con quelle della presente legge.
[1] Abrogata dall'art. 1 del