| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 77. Previdenza | 
| Capitolo: | 77.1 assegni familiari | 
| Data: | 27/01/1949 | 
| Numero: | 15 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il diritto agli assegni familiari, previsto per la moglie dall'art. 3 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, è subordinato alla condizione che essa non presti un lavoro [...] | 
| Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dall'inizio del periodo di paga successivo [...] | 
§ 77.1.21 - Legge 27 gennaio 1949, n. 15.
Disciplina per la corresponsione degli assegni familiari per la moglie.
(G.U. 5 febbraio 1949, n. 29)
     Il diritto agli assegni familiari, previsto per la moglie dall'art. 3 della 
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dall'inizio del periodo di paga successivo al sessantesimo giorno della sua pubblicazione.