| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 76. Poste | 
| Capitolo: | 76.4 personale | 
| Data: | 28/03/1991 | 
| Numero: | 110 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, non si applica agli alloggi di servizio di proprietà delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste [...] | 
§ 76.4.61 - Legge 28 marzo 1991, n. 110.
Modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, concernenti gli alloggi di servizio per il personale postelegrafonico.
(G.U. 6 aprile 1991, n. 81).
     1. La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 9 della 
a) collocamento a riposo del dipendente per compimento del limite massimo di età;
b) dispensa dal servizio per infermità quando vi sia comunque titolo al trattamento di quiescenza, ivi compreso il trattamento di pensione privilegiata;
     c) decesso, con o senza titolo a pensione, finchè permangono, per i familiari conviventi con l'assegnatario alla data dell'evento, le condizioni soggettive che danno o darebbero titolo a trattamento di riversibilità, e qualora il reddito complessivo del nucleo familiare, da certificare annualmente, non superi il limite massimo stabilito ai sensi dell'art. 22 della 
     2. Nei casi di cui al comma 1 è dovuto il canone di cui agli articoli 12 e seguenti della