Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 76. Poste |
Capitolo: | 76.4 personale |
Data: | 18/12/1997 |
Numero: | 523 |
Sommario |
Art. 1. Organi |
Art. 2. Presidente |
Art. 3. Consiglio di indirizzo e vigilanza |
Art. 4. Consiglio di amministrazione |
Art. 5. Collegio dei revisori dei conti |
Art. 6. Direttore generale |
Art. 7. Disposizioni finali |
§ 76.4.5a - D.M. 18 dicembre 1997, n. 523.
Modificazioni al regolamento di organizzazione dell'Istituto postelegrafonici, adottato con decreto interministeriale 12 giugno 1995, n. 329.
(G.U. 5 agosto 1998, n. 181)
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO
ed
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Visto l'articolo 6, comma 11, del
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica 12 giugno 1995, n. 329 con il quale è stato adottato il regolamento riguardante l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici;
Vista la
Ritenuto di dover apportare alcune modifiche al citato
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione per gli atti normativi nell'adunanza del 7 luglio 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Organi
1. Sono organi dell'Istituto:
a) il presidente;
b) il consiglio di indirizzo e vigilanza;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) il direttore generale.
2. Gli organi di cui al comma 1, con esclusione di quello di cui alla lettera e), durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
Art. 2. Presidente
1. Il presidente è nominato con la procedura di cui all'articolo 3 della
2. La nomina viene conferita su proposta del Ministro delle comunicazioni a soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, di riconosciuta e documentata competenza ed esperienza in materia di amministrazione e organizzazione, preferibilmente nell'ambito delle attività istituzionali dell'ente.
3. Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
b) convoca almeno ogni due mesi il consiglio di amministrazione, predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al consiglio medesimo, dandone comunicazione al presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza e assicurandone la relativa istruttoria;
c) convoca il consiglio di amministrazione, quando ne facciano richiesta non meno di cinque consiglieri, entro otto giorni da tale richiesta, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati nella richiesta medesima;
d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali dell'Istituto;
e) può, nei limiti imposti dalla legislazione vigente e nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione, delegare, nel caso di assenza ed impedimento, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti, la rappresentanza legale dell'Istituto ad un membro del consiglio di amministrazione, al direttore generale, ai dirigenti o ad altri funzionari. I relativi atti sono comunicati al consiglio di amministrazione nella prima seduta utile;
f) adotta, anche su proposta del direttore generale, in caso di assoluta urgenza che non consenta una convocazione del consiglio di amministrazione in tempo utile ad evitare un pregiudizio per l'Istituto, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di presentarli per la ratifica al consiglio stesso nella prima seduta utile;
g) firma gli atti e documenti che comportano impegni per l'Istituto, ferme restando le attribuzioni conferite ai dirigenti dagli articoli 16 e 17 del
h) dispone la trasmissione al consiglio di indirizzo e vigilanza delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione;
i) rappresenta l'Istituto nelle trattative sindacali a livello nazionale;
l) nomina, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza, i componenti dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20 del
4. L'indennità di carica ed il gettone di presenza spettanti al Presidente sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni, di intesa con il Ministro del tesoro.
Art. 3. Consiglio di indirizzo e vigilanza
1. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni sulla base della designazione delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentativi sul piano nazionale.
2. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza è composto da quattordici membri di cui:
a) sette membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori postelegrafonici maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
b) il presidente dell'Istituto;
c) sei membri designati rispettivamente:
1) due dal Ministro delle comunicazioni;
2) uno dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
3) uno dal Ministro del tesoro;
4) uno dal Ministro per la funzione pubblica;
5) uno dall'ente Poste Italiane.
3. Il consiglio di indirizzo e vigilanza:
a) definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'Istituto;
b) elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente;
c) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
d) definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20 del
e) emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'Istituto;
f) approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni della deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro delle comunicazioni provvede all'approvazione definitiva.
4. L'indennità di carica e il gettone di presenza spettanti ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. [1]
Art. 4. Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni.
2. Fanno parte del consiglio di amministrazione, oltre al presidente dell'Istituto che lo presiede:
a) due membri designati dal Ministro delle comunicazioni;
b) un membro designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
c) un membro designato dal Ministro del tesoro;
d) due membri designati dall'ente Poste Italiane.
3. Il presidente nomina il segretario del consiglio di amministrazione scegliendolo tra i funzionari dell'istituto.
4. Il consiglio di amministrazione, nell'osservanza degli indirizzi generali fissati dal consiglio di indirizzo e vigilanza:
a) predispone i piani pluriennali, il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo;
b) delibera i piani di impiego dei fondi disponibili nell'ambito dei predetti piani pluriennali e dei criteri di investimento e disinvestimento approvati dal consiglio di indirizzo e vigilanza;
c) attribuisce al direttore generale le risorse annuali di spesa;
d) delibera l'ordinamento dei servizi ed il regolamento organico del personale nonché le variazioni delle dotazioni organiche;
e) delibera il piano annuale o pluriennale di assunzioni del personale;
f) propone la nomina del direttore generale;
g) su proposta del direttore generale predispone l'ordinamento dei servizi e la relativa disciplina amministrativa ai sensi del
h) attribuisce ad un dirigente, eventualmente conferendogli le funzioni vicarie, il compito di sostituire il Direttore generale in caso di assenza o impedimento dello stesso.
5. Il funzionamento del consiglio di amministrazione è disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze deliberato dal consiglio stesso. Per la validità delle sedute del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
6. Le delibere del consiglio di amministrazione sono soggette al controllo previsto dalle disposizioni di cui alla
7. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di indirizzo e vigilanza.
8. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute successive del consiglio comporta la decadenza dalla carica che viene disposta, su proposta del Ministro delle comunicazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
9. L'indennità di carica ed il gettone di presenza spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. [1]
10. Il compenso per il segretario del consiglio di amministrazione è determinato con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 5. Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro delle comunicazioni ed è composto da tre membri effettivi, designati rispettivamente dal Ministro del tesoro, dal Ministro delle comunicazioni, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il membro designato dal Ministro del tesoro svolge le funzioni di presidente.
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti.
3. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente.
4. In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal membro effettivo con maggiore anzianità nella carica o, a parità di anzianità nella carica, dal più anziano per età.
5. Il collegio dei revisori esercita le funzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
6. I componenti del collegio dei revisori dei conti intervengono, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione e del consiglio di indirizzo e vigilanza.
7. L'indennità di carica ed il gettone di presenza spettanti ai componenti del collegio dei revisori sono determinati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 6. Direttore generale
1. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni, del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione, anche fra personale estraneo all'Istituto, in possesso di idonei e documentati requisiti professionali con esperienza in analoghi incarichi.
2. Il direttore generale sovraintende all'attività di gestione dell'Istituto al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi fissati dal consiglio di indirizzo e vigilanza e dal consiglio di amministrazione e partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di indirizzo e vigilanza e del consiglio di amministrazione.
3. Sovraintende all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo.
4. Dà attuazione alle delibere del consiglio di amministrazione.
5. Il direttore generale fornisce al consiglio di indirizzo e vigilanza la documentazione richiesta sull'andamento della gestione dell'Istituto.
6. Decide in merito ai reclami proposti in materia di prestazioni entro trenta giorni dalla presentazione, sentito il dirigente competente.
Art. 7. Disposizioni finali
1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle del presente regolamento ed in particolare le seguenti disposizioni di cui al
a) articolo 3;
b) articolo 4, commi 1, 2 e 3;
c) articolo 5;
d) articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), i), l), e commi 2, 3, 4, 5 e 6;
e) articolo 7;
f) articolo 8;
g) articolo 9.
[1] Comma così sostituito dall'art. 1 del