§ 76.4.49 - D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 919.
Trattamento normativo ed economico in materia di missione e di trasferimento per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.4 personale
Data:06/01/1978
Numero:919


Sommario
Art. 1.  Generalità.
Art. 2.  Misura dell'indennità di trasferta e criteri per la sua attribuzione.
Art. 3.  Adeguamento annuale dell'indennità di trasferta.
Art. 4.  Rimborso spese di albergo.
Art. 5.  Missioni continuative.
Art. 6.  Qualifiche e promozioni.
Art. 7.  Computo delle distanze. Riposo in caso di viaggi di lunga durata.
Art. 8.  Computo della durata della missione.
Art. 9.  Riduzioni per missioni svolte in particolari condizioni — Missioni svolte presso le stazioni e le dogane internazionali in territorio estero di confine.
Art. 10.  Congedo, infortunio, malattia durante il servizio svolto fuori residenza.
Art. 11.  Casi particolari in cui è corrisposta l'indennità di trasferta.
Art. 12.  Viaggi e rimborso delle spese di viaggio.
Art. 13.  Indennità chilometrica – Rimborsi.
Art. 14.  Rimborso delle spese per trasporto di materiali e di strumenti.
Art. 15.  Indennità forfetaria.
Art. 16.  Indennità per i servizi viaggianti.
Art. 17.  Disposizioni relative ad alcune indennità particolari.
Art. 18.  Compensi spettanti al personale dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche.
Art. 19.  Indennità per l'uso di bicicletta di proprietà del dipendente.
Art. 20.  Disposizioni di carattere generale.
Art. 21.  Trasferimenti che danno titolo alle indennità ed ai rimborsi relativi.
Art. 22.  Indennità di trasferta relativa al trasferimento.
Art. 23.  Rimborsi relativi al trasferimento.
Art. 24.  Altri rimborsi relativi al trasferimento.
Art. 25.  Indennità di prima sistemazione.
Art. 26.  Trasferimento della famiglia in comune viciniore alla residenza.
Art. 27.  Indennità di trasferimento al personale collocato a riposo.
Art. 28.  Cambio di abitazione disposto dalle aziende.
Art. 29.  Permessi per trasloco.
Art. 30.  Decorrenza.


§ 76.4.49 - D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 919.

Trattamento normativo ed economico in materia di missione e di trasferimento per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(G.U. 3 febbraio 1979, n. 34).

 

Capo I

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE

 

     Art. 1. Generalità.

     Ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici comandati in missione fuori residenza spetta l'indennità di trasferta.

     L'indennità di trasferta è corrisposta anche se la missione ha luogo senza il preventivo ordine del superiore quando, per l'indole delle attribuzioni disimpegnate dal dipendente, questi è obbligato a raggiungere sollecitamente la località di lavoro al fine di assicurare, in caso di emergenza, la continuità e l'efficienza dei servizi e l'integrità e la sicurezza degli impianti.

     I motivi della missione, la sua durata e le spese di viaggio eventualmente sostenute devono essere documentati secondo le modalità stabilite dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nel rispettivo ambito.

     Agli effetti del presente decreto per residenza si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio.

     Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in residenza qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilità pratiche di rientro, lo consenta e la località dove si svolge la missione disti dalla residenza non più di 90 minuti primi di viaggio desumibili dagli orari ufficiali dei mezzi di trasporto pubblici.

     Il trattamento per missioni compiute all'estero è disciplinato da apposite disposizioni di legge.

 

          Art. 2. Misura dell'indennità di trasferta e criteri per la sua attribuzione. [1]

     Al personale in missione in località distanti almeno 10 chilometri dalla ordinaria residenza compete l'indennità di trasferta nelle misure orarie indicate come appresso:

1) ispettore generale e direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento; personale appartenente alle categorie V, VI, VII e VIII di cui all'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101

L.

680

2) rimanente personale

"

500

      [2]

     Per le ore di missione comprese tra le ore 22 e le ore 6, le misure orarie indicate nel precedente comma sono maggiorate del 50 per cento.

     Per le missioni compiute in località distanti meno di 10 chilometri e almeno 3 chilometri dalla residenza, le misure orarie di cui il primo comma sono ridotte del 50 per cento.

     L'indennità di trasferta, nelle misure previste nei precedenti commi, spetta per ogni ora di assenza dalla residenza, ivi compreso il tempo trascorso in viaggio; le frazioni di ora si arrotondano all'ora se superiori a 30 minuti, si trascurano negli altri casi.

     L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni di durata inferiore a quattro ore e per quelle compiute nelle località di abituale dimora, ove questa sia diversa dalla località di residenza.

     Agli effetti del raggiungimento del suddetto limite minimo di quattro ore si considerano i periodi di effettiva durata delle missioni compresi nel medesimo giorno solare.

     Per le ore di missione comprese tra le ore 22 e le ore 6 compete l'indennità di trasferta anche se la durata complessiva della missione è inferiore a quattro ore.

 

          Art. 3. Adeguamento annuale dell'indennità di trasferta.

     A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, le misure orarie della indennità di trasferta possono essere rideterminate con decreto del Ministro del tesoro, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

     L'eventuale aumento non può comunque eccedere il limite di dodici per cento delle misure in atto nell'anno precedente.

     Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a dieci lire.

 

          Art. 4. Rimborso spese di albergo.

     Al dipendente inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di 1ª categoria per il personale avente la qualifica di ispettore generale o direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento o del personale appartenente alla VIII categoria professionale di cui all'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101, e di 2ª categoria per tutto il rimanente personale. In tal caso, l'indennità di trasferta è ridotta per ogni pernottamento, di un terzo dell'importo globale giornaliero spettante [3] .

 

          Art. 5. Missioni continuative.

     L'indennità di trasferta cessa dopo duecentoquaranta giorni di missione continuativa in una medesima località.

     Agli effetti del precedente comma, si considera continuativa la missione che si compie nella medesima località anche se interrotta per una durata pari od inferiore a sessanta giorni.

     Il congedo ordinario e straordinario non si considera ai fini della interruzione.

     Le missioni svolte saltuariamente in una medesima località non si considerano continuative quando nel mese non raggiungono complessivamente duecentoquaranta ore.

     Il cambiamento di località rinnova la missione agli effetti del trattamento relativo, semprechè la distanza minima calcolata fra la vecchia e la nuova località di lavoro sia almeno di 10 chilometri.

 

          Art. 6. Qualifiche e promozioni.

     La decorrenza retroattiva delle promozioni o delle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondere relativamente a missioni già compiute prima della data dei provvedimenti di promozione o di sistemazione in ruolo.

 

          Art. 7. Computo delle distanze. Riposo in caso di viaggi di lunga durata.

     Ai fini del presente decreto, le distanze chilometriche si misurano, per i viaggi compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo in cui la missione è compiuta. Se la stazione è fuori del centro abitato o della località isolata dai quali si parte o che si devono raggiungere, la distanza fra la stazione e il relativo centro abitato o la località isolata viene portata in aumento.

     Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalla ferrovia, le distanze si computano dalla casa municipale del comune ovvero dalla sede dell'ufficio o dell'impianto nel caso in cui questi si trovino in una frazione o in una località isolata.

     Se il dipendente effettua la missione in luogo compreso tra la località sede dell'ufficio o dell'impianto e quella di abituale dimora, le distanze di cui ai precedenti commi si computano dalla località più vicina al luogo di missione.

     Nel caso, invece, che la località di missione si trovi oltre la località di dimora, le distanze si computano da quest'ultima località. Se la missione ha inizio e termine nella località di residenza, senza sosta nella località di dimora, le distanze si computano dalla residenza.

     Al personale che effettua missioni in località distanti dalla ordinaria sede di servizio più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorrano almeno dodici ore di viaggio, è consentita una sosta intermedia di durata non superiore a ventiquattro ore, con titolo all'indennità di trasferta, per i primi 800 chilometri e altra sosta con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri. Non è consentita sosta se il viaggio è compiuto con l'uso di vagone letto, di cuccetta, di aereo o di nave.

     Agli effetti della liquidazione dei compensi, indennità o rimborsi commisurati alla distanza, le frazioni di chilometro si arrotondano al chilometro se superiori a 500 metri e si trascurano negli altri casi.

 

          Art. 8. Computo della durata della missione.

     Ai fini del computo della durata della missione, il periodo di viaggio, ove il dipendente faccia uso dei treni, si calcola in base alle ore di partenza e di arrivo dei treni indicate nell'orario ufficiale, tenendo conto di eventuali ritardi purchè debitamente documentati.

     La durata della missione va calcolata sulla base delle ore effettive di partenza e di rientro debitamente documentate, qualora il dipendente debba raggiungere la località di missione servendosi di un mezzo di trasporto in servizio di linea diverso dalla ferrovia.

     Il criterio di cui al precedente comma si applica anche per il calcolo della durata della missione in caso di viaggi compiuti con mezzi di locomozione forniti gratuitamente dall'amministrazione o con mezzi di trasporto noleggiati.

     Per i viaggi compiuti con mezzi propri e per i percorsi a piedi la durata della missione va calcolata dall'ora di uscita a quella di rientro nella località di residenza.

     Per le missioni svolte in località compresa fra quella di dimora autorizzata e la residenza, la durata della missione è quella compresa fra l'ora di arrivo nella località intermedia e l'ora di partenza dalla medesima, a meno che la missione si effettui con partenza e rientro nella località di residenza, nel qual caso la durata della missione è quella fra l'ora di partenza dalla residenza e l'ora di rientro alla medesima.

     Per le missioni svolte in località ubicata oltre quella di dimora autorizzata, la durata della missione è quella compresa fra l'ora di partenza o di transito dalla località di dimora e l'ora di transito o rientro nella medesima, salvo che la missione abbia inizio o termine nella località di residenza, senza sosta in quella di dimora, nel qual caso la durata della missione è quella compresa fra l'ora di partenza dalla residenza e l'ora di rientro alla medesima.

 

          Art. 9. Riduzioni per missioni svolte in particolari condizioni — Missioni svolte presso le stazioni e le dogane internazionali in territorio estero di confine.

     Per il personale addetto a servizi per il cui espletamento occorra, di regola, compiere più di quindici missioni al mese, l'indennità di trasferta è ridotta del 30% dopo la quindicesima.

     Al personale residente in territorio italiano che si rechi in missione presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio estero, compete l'indennità di trasferta nella misura e con le modalità previste per l'interno. Per dette missioni l'indennità di trasferta prevista dal terzo comma dell'art. 2 compete anche se la distanza intercorrente fra la residenza e la località di missione è inferiore a 3 chilometri.

 

          Art. 10. Congedo, infortunio, malattia durante il servizio svolto fuori residenza.

     In caso di congedo durante la missione, le assenze dal servizio vengono dedotte dal periodo di missione.

     Se il dipendente in congedo è comandato in missione, la durata di questa si computa dall'ora di partenza dal luogo dove il dipendente si trova in congedo a quella in cui vi ritorna o ritorna in residenza.

     Al dipendente colpito da infortunio nell'esercizio delle proprie attribuzioni mentre si trova a prestare servizio fuori residenza, si corrisponde, indipendentemente da quanto può spettare per trattamento di infortunio, l'indennità di trasferta fino a quando, a giudizio dei sanitari fiduciari dell'amministrazione, si trovi nell'impossibilità di tornare in residenza.

     Il direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici possono concedere, con motivato provvedimento, il trattamento previsto nel precedente comma, quando ricorrano particolari condizioni, anche ai dipendenti che si ammalino fuori residenza, durante il loro servizio, per cause ad essi non imputabili e che, a giudizio dei sanitari fiduciari dell'amministrazione, si trovino nell'impossibilità di tornare in residenza.

 

          Art. 11. Casi particolari in cui è corrisposta l'indennità di trasferta.

     L'indennità di trasferta è concessa al personale, anche se in aspettativa per motivi di salute, quando sia chiamato, per essere sottoposto a visita medico-fiscale, in località diversa da quella della sua residenza.

     Al personale chiamato quale testimone in procedimenti penali o civili, per essere ascoltato su fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni, spetta l'indennità di trasferta, dedotta la somma liquidata dall'autorità giudiziaria.

 

          Art. 12. Viaggi e rimborso delle spese di viaggio.

     Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi nei limiti del costo del biglietto a tariffa d'uso (escluso l'eventuale supplemento per il vitto) e per la classe stabilita come segue:

     prima classe per il personale delle carriere direttive nonché per il personale appartenente alle categorie professionali V, VI, VII e VIII di cui all'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101;

     seconda classe per tutto il rimanente personale [4] .

     Spetta ugualmente il rimborso della spesa sostenuta per i viaggi eventualmente effettuati con altri servizi di linea quando questi consentano notevole risparmio di tempo ed il loro uso sia autorizzato dal capo dell'ufficio che ha ordinato la missione ovvero quando manchi un collegamento ferroviario con la località da raggiungere. Il rimborso è limitato all'importo delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto dei biglietti di viaggio.

     Per gli ispettori generali e per i direttori di divisione dei ruoli ad esaurimento e per il personale appartenente alla VIII categoria professionale di cui all'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101 è consentito il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto. Per tutto il rimanente personale è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso della cuccetta [5] .

     E' ammesso l'uso dei treni rapidi normali, speciali e di lusso purchè per i medesimi sia consentita, per il tragitto di compiere, la classe spettante a norma del primo comma del presente articolo. Sono ammesse altresì le deviazioni consentite dall'orario ufficiale.

     L'uso dei trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso dei trasporti aerei devono essere autorizzati dai direttori centrali, dai direttori compartimentali o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente. Con la stessa procedura può essere consentito, quando vi sia una particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo della missione, l'uso di mezzi di trasporto noleggiati, con rimborso delle relative spese.

     Per l'uso dei mezzi aerei di linea è dovuto anche il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente.

     Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea ovvero serviti da mezzi pubblici di trasporto con orari inconciliabili con lo svolgimento della missione è corrisposta, a titolo di rimborso spesa, un'indennità di L. 100 a chilometro, aumentabile, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a L. 150 a chilometro. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni saranno stabilite le condizioni di inconciliabilità degli orari dei mezzi pubblici di trasporto ai fini della corresponsione dell'indennità di L. 100 prevista dal presente comma nonché della indennità stabilita dal quarto comma del successivo art. 17.

     Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di chilometro si arrotondano al chilometro se superiori a 500 metri, non si considerano negli altri casi.

     I rimborsi di cui al presente articolo competono per tutti i servizi resi fuori della ordinaria sede di servizio anche se il personale non acquista titolo all'indennità di trasferta.

 

          Art. 13. Indennità chilometrica – Rimborsi.

     In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per le missioni effettuate è dovuta una indennità supplementare pari al 10% del costo del biglietto a tariffa intera, se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestri o marittimi, ed al 5 per cento del costo del biglietto se il viaggio è compiuto in aereo.

     La stessa indennità compete anche per i viaggi compiuti gratuitamente per via terrestre, per via marittima o per via aerea, usufruendo di particolari concessioni di viaggio in relazione alla qualifica rivestita o alle funzioni svolte.

     Per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione compete, per ogni chilometro di percorso, l'indennità di L. 2.

     Le indennità di cui ai precedenti commi sono dovute anche agli estranei alle amministrazioni che compiano missioni per conto delle stesse.

     I rimborsi e le indennità di cui al presente articolo competono per tutti i servizi resi fuori residenza, indipendentemente dal fatto che il personale interessato acquisti titoli o meno all'indennità di trasferta.

     Non spetti alcun rimborso delle spese di trasporto nell'indennità chilometrica per i percorsi compiuti nella località di missione percorsi dal luogo dove è stato preso alloggio e vengono consumati i pasti al luogo di lavoro e viceversa, e per portarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del medesimo centro abitato.

     Al personale che, per lo svolgimento delle proprie funzioni, abbia frequente necessità di recarsi in missione in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio o dell'impianto di appartenenza, e comunque non oltre i limiti di quella della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni o dell'ispettorato telefonico di zona, può essere consentito, anche se non acquista titolo, in relazione ai limiti di durata, all'indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di una indennità chilometrica ragguagliata ad un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo, qualora l'uso di tale mezzo risponda ad esigenze funzionali dell'azienda di appartenenza ed a criteri di convenienza economica.

     Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento a lira intera.

     Al dipendente è rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.

 

          Art. 14. Rimborso delle spese per trasporto di materiali e di strumenti.

     La liquidazione delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per disimpegnare il proprio servizio è effettuata in base a tariffe da stabilire con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto col Ministro del tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso nonché a quelle del materiale e degli strumenti.

 

          Art. 15. Indennità forfetaria. [6]

     Al personale che esegue incarichi ispettivi nonché di direzione e di assistenza tecnica, in località distanti oltre tre chilometri dall'ufficio sede normale di servizio, situato in comuni con popolazione non superiore a duecentomila abitanti, ovvero oltre cinque chilometri se l'ufficio è ubicato nei comuni con popolazione superiore, ove la durata dell'incarico o di più incarichi consecutivi sia superiore a cinque ore, è corrisposta, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio su mezzi pubblici di trasporto con la maggiorazione prevista dal precedente art. 13, una indennità forfetaria giornaliera di L. 2.550.

     Non può essere corrisposta più di una indennità per lo stesso giorno, anche se vengono effettuati più incarichi.

     Qualora la distanza comporti un trattamento di missione che risulti inferiore alla indennità forfetaria di cui il precedente primo comma, è corrisposta questa ultima indennità.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche nei riguardi del personale che debba eseguire, in casi eccezionali, incarichi di particolare importanza qualora si verifichino le stesse condizioni previste nei commi stessi.

     Per l'adeguamento annuale della misura dell'indennità forfetaria si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 3.

 

          Art. 16. Indennità per i servizi viaggianti. [7] [8]

     1. Al personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti, in servizio viaggiante di messaggere ed al personale comandato a prestare servizio di trasporto degli effetti postali da comune a comune con automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello addetto alla guida, è concessa, dall'inizio della prestazione nell'ufficio di partenza fino al momento del rientro nello stesso ufficio, ivi compreso quindi il periodo di tempo trascorso fuori residenza, una indennità oraria nelle seguenti misure:

a) direttori di treni postali e capi turno

L.

1.710

b) rimanente personale

"

1.590

     2. Al personale che presta servizio nell'arco orario dalle 21 alle 7 compete, inoltre, la relativa indennità oraria secondo l'aliquota stabilita nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, come modificato dal decreto ministeriale 27 luglio 1987 e dall'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.

     3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono conteggiate ad ore intere; le frazioni di ora inferiori alla mezz'ora si trascurano, le frazioni di mezz'ora e superiori si calcolano per ora intera.

     4. Al personale postale in servizio negli uffici ambulanti e natanti, nonché in servizio di messaggere, che si rechi in territorio estero ed ivi sosti per almeno quattro ore, per il periodo intercorrente dall'entrata all'uscita dal territorio stesso, la indennità di cui al comma 1 è corrisposta con la maggiorazione del cento per cento.

     5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, ha facoltà di modificare tale percentuale di maggiorazione in relazione alla situazione valutaria ed economica dei paesi presso i quali si effettua il servizio sopra menzionato.

     6. Al personale di cui al presente articolo è data facoltà di richiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa di albergo anche per il riposo goduto in ore diurne, verso contemporanea riduzione nella misura di un terzo dell'indennità di cui al comma 1.

 

          Art. 17. Disposizioni relative ad alcune indennità particolari. [9]

     (Omissis) [10].

     L'indennità giornaliera di cui all'art. 6 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, è stabilita in L. 3.220.

     Al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comandato in missione per l'intero orario di servizio in altro ufficio ubicato in località distante meno di 10 chilometri ed oltre 3 chilometri dall'abituale residenza, compete, oltre al rimborso delle spese di viaggio o all'indennità chilometrica, un'indennità giornaliera di L. 3.000. Tale indennità non spetta per le missioni compiute entro il perimetro dell'abitato in cui è ubicato l'ufficio di appartenenza, non si cumula con altre indennità o rimborsi eventualmente spettanti allo stesso titolo in base alle norme in vigore e compete al personale suindicato anche per missioni in località distanti 10 chilometri o più dall'abituale residenza, qualora gli interessati optino per essi.

     L'indennità di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge 27 ottobre 1973, n. 674, per le missioni compiute in località distanti fino a 3 chilometri dalla residenza è stabilita in L. 1.500 per ogni giornata di presenza ed è comprensiva delle spese di trasporto.

     Per l'adeguamento annuale delle indennità di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3 del presente decreto.

 

          Art. 18. Compensi spettanti al personale dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche. [11]

     Agli appartenenti alla I, II e III categoria professionale di cui all'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101 che prestano servizio nella circoscrizione del circolo da cui dipendono, ma a tre chilometri almeno dalla sede del circolo stesso o dalla sede della zona di appartenenza per lavori di durata non inferiore a quattro ore, viene corrisposto un compenso orario nella misura di L. 400 per il servizio prestato fra le ore 6 e le 22 e di L. 600 per il servizio prestato fra le ore 22 e le 6 [12] .

     Nel computo della durata si calcola tutto il periodo di tempo trascorso a disposizione dell'amministrazione, dal momento della presentazione al circolo o alla zona sino al momento del rientro. Il periodo di tempo occorrente per la refezione si calcola soltanto se trattasi di una durata complessiva superiore alle cinque ore.

     Qualora l'orario computato secondo il precedente comma superi l'orario di obbligo giornaliero, spetta, al personale anzidetto, anche il compenso straordinario, in base alle norme vigenti e con le limitazioni previste dalle norme stesse, per il tempo eccedente detto orario d'obbligo.

     La durata di diversi incarichi espletati nella stessa giornata è cumulabile ai fini della determinazione dei periodi di tempo necessari per la corresponsione dei compensi previsti del presente articolo.

     Al personale motociclista ed all'eventuale accompagnatore incaricati della ricerca e della rimozione dei guasti lungo le linee, è attribuito un compenso di L. 425 per ogni giorno nel quale, per almeno due ore, sono applicati in detto incarico.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui all'art. 4 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, nei limiti stabiliti dal terzo comma dello stesso articolo.

     Per l'adeguamento annuale delle misure dei compensi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 3.

 

          Art. 19. Indennità per l'uso di bicicletta di proprietà del dipendente.

     Le indennità previste dal terzo comma dell'art. 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 971, e dell'ultimo comma dell'art. 22 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono fissate in L. 200 per ogni giornata di effettivo servizio [13].

     Per l'adeguamento annuale della misura delle indennità previste dal precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.

 

Capo II

TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO

 

          Art. 20. Disposizioni di carattere generale.

     Al dipendente trasferito da una ad altra sede permanente di servizio sono dovute le indennità ed i rimborsi di cui agli articoli successivi.

     Salvo quanto disposto dagli articoli 27, comma secondo, e 28 del presente decreto, nulla è dovuto per i trasferimenti nell'ambito dello stesso comune.

 

          Art. 21. Trasferimenti che danno titolo alle indennità ed ai rimborsi relativi.

     Le indennità ed i rimborsi previsti negli articoli successivi spettano quando il trasferimento abbia luogo:

     a) per ragioni di servizio, ad iniziativa delle aziende;

     b) a seguito del cambio di qualifica, del passaggio in ruolo o in altro ruolo anche se trattasi di provenienza da altra amministrazione pubblica civile o militare, o dell'assunzione di diversa funzione.

 

          Art. 22. Indennità di trasferta relativa al trasferimento.

     Al dipendente trasferito è corrisposta l'indennità di trasferta per il tempo impiegato nel viaggio. Detta indennità compete anche se la durata del viaggio è inferiore alle quattro ore. Analogo trattamento, nella misura prevista per la qualifica rivestita dal dipendente alla data del trasferimento, compete anche per il coniuge, non legalmente separato, per ciascuna persona della famiglia purchè abitualmente convivente con il dipendente ed a carico di questi nonché per una persona di servizio.

     Nei viaggi per trasferimento in località distanti più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorra impiegare almeno dodici ore, è consentita, anche per le persone indicate nel precedente comma, un sosta intermedia non superiore a ventiquattro ore, con titolo all'indennità di trasferta, per i primi 800 chilometri ed altra sosta, di uguale durata massima e con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri, salvo quanto previsto dal quinto comma del precedente art. 7.

 

          Art. 23. Rimborsi relativi al trasferimento.

     Al dipendente trasferito spetta il rimborso delle spese sostenute per il viaggio, in ferrovia o in piroscafo, delle persone di famiglia di cui al precedente articolo fino all'ammontare del costo del biglietto di viaggio secondo la tariffa d'uso e la classe di diritto spettante al dipendente trasferito. Spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per il trasporto di un bagaglio, del peso non superiore ad un quintale, per ciascuna persona, e per la spedizione in piccole partite ordinarie di mobili e masserizie per non oltre 40 quintali complessivamente.

     Le spese di viaggio per le persone di famiglia devono risultare dal biglietto di viaggio; quelle per il trasporto del bagaglio dal prescritto scontrino e quelle per il trasporto dei mobili e delle masserizie dal bollettino di consegna. E' ammessa a rimborso anche l'intera spesa sostenuta per il viaggio delle stesse persone compiuto con mezzi di linea su percorsi non serviti da ferrovia.

     Ove manchi un servizio di linea è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, una indennità chilometrica di L. 100 per ciascuna persona.

     Le spese per il trasporto dei mobili, delle masserizie e del bagaglio sui percorsi non serviti da ferrovia sono rimborsate con una indennità chilometrica di L. 100 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio.

     Ove l'itinerario da percorrere sia costituito da più tratti di ferrovia separata da almeno un tratto di via ordinaria e, quindi, si rendano necessari più scali, il dipendente, previa autorizzazione del superiore che ha disposto il trasferimento, potrà servirsi di mezzi di trasporto diversi dalla ferrovia per l'intero percorso. In tal caso, oltre all'importo delle spese che sarebbero occorse per il trasporto ferroviario a tariffa d'uso, sul percorso servito da ferrovia, compete la corresponsione dell'indennità chilometrica previsti nel precedente comma per il percorso non servito da ferrovia.

     Il dipendente trasferito può anche servirsi, per il trasporto dei mobili e delle masserizie, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia, fermo restando che il rimborso va effettuato sulla base della tariffa ferroviaria d'uso.

     Nei casi ammessi di trasporto per via ordinaria il dipendente deve far accertare il peso dei mobili e delle masserizie da una pesa pubblica riconosciuta, possibilmente del luogo di arrivo, facendosi rilasciare regolare bolletta.

     Ove il trasporto dei mobili e delle masserizie sia compilato con mezzi forniti gratuitamente dall'amministrazione, al dipendente trasferito non compete alcuna indennità chilometrica.

 

          Art. 24. Altri rimborsi relativi al trasferimento.

     Le spese per l'imballaggio, per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario dei mobili, delle masserizie e del bagaglio, escluso quello a mano, sono rimborsate nella misura di L. 6.000 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali.

     Dal rimborso delle spese per l'imballaggio, per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono escluse le scorte di viveri e di combustibili, le automobili, i motocicli e quanto altro non sia da considerare come facente parte dell'arredamento di una abitazione.

     Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova sede di servizio di una località diversa dalla precedente sede di servizio del dipendente trasferito, le indennità previste dal presente decreto spettano in misura non eccedente l'importo dovuto qualora il movimento fosse avvenuto fra le due sedi di servizio.

     Le indennità e i rimborsi relativi al trasferimento della famiglia, del mobilio e delle masserizie vengono corrisposti in relazione alla situazione di famiglia alla data del movimento e sempre che questo risulti avvenuto entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

     Nel caso di trasferimento della famiglia con autovettura di proprietà compete una indennità chilometrica pari a quella prevista dal settimo comma dell'art. 13 del presente decreto.

     Per il trasferimento della famiglia con la stessa autovettura, ove non ricorra l'applicazione del terzo comma del precedente art. 23, in aggiunta alla indennità prevista per il capo famiglia compete, per ciascuno dei familiari, quella di cui al terzo comma dell'art. 13.

 

          Art. 25. Indennità di prima sistemazione.

     Al dipendente trasferito spetta un'indennità di prima sistemazione nella misura di L. 170.000.

     L'indennità di prima sistemazione nella misura spettante ai sensi del precedente comma è aumentata di un importo pari a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale vigente nel tempo.

     L'indennità di cui ai precedenti commi è ridotta alla metà per il dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

     Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova sede di servizio la famiglia è corrisposta la metà dell'indennità di prima sistemazione di cui al presente articolo, salvo la corresponsione dell'altra metà dopo l'eventuale trasferimento della famiglia purchè compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

     L'indennità di prima sistemazione, nella misura spettante ai sensi dei precedenti commi, è ridotta ad un terzo per il personale che, nella nuova sede di servizio, fruisca di alloggio gratuito ovvero sia provvisto di indennità di alloggio.

 

          Art. 26. Trasferimento della famiglia in comune viciniore alla residenza.

     Il personale trasferito che, per riconosciuta impossibilità di trovare alloggio nella nuova sede di servizio, trasferisca la famiglia, i mobili e le masserizie in comuni viciniori, è ammesso ugualmente a fruire delle indennità e dei rimborsi inerenti al trasferimento purchè la distanza dalla casa municipale del comune viciniore alla nuova sede di servizio non superi i 30 chilometri.

     Il successivo trasferimento nella sede di servizio, se avvenuto entro il termine previsto nel quarto comma del precedente art. 24, dà diritto al rimborso delle spese di viaggio delle persone di famiglia e di trasporto dei mobili e delle masserizie.

     Nel caso di trasferimento, anche non contemporaneo, nella medesima sede di servizio di due coniugi dipendenti statali ancorchè appartenenti ad amministrazioni diverse, non separati legalmente, è attribuita una sola indennità di prima sistemazione al coniuge con qualifica più elevata.

     Salvo quanto previsto dalla lettera b) del precedente art. 21, nei casi di trasferimento a domanda sono esclusi il rimborso di spese e la corresponsione di indennità.

 

          Art. 27. Indennità di trasferimento al personale collocato a riposo.

     Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennità ed i rimborsi previsti nei precedenti articoli 22, 23, 24 e 25 per il trasferimento dall'ultima sede di servizio a un domicilio eletto nel territorio nazionale. Il diritto alle predette indennità ed ai rimborsi si perde se, entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano avvenuti i relativi movimenti.

     Nel caso di godimento di alloggio di servizio e conseguente cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune è corrisposta l'indennità di cui all'art. 28 del presente decreto.

     Qualora la famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo si trasferisca al domicilio eletto da una località diversa dall'ultima sede di servizio, le indennità ed i rimborsi previsti dal primo comma del presente articolo spettano in misura non eccedente l'importo che sarebbe dovuto in caso di trasferimento dall'ultima sede di servizio.

 

          Art. 28. Cambio di abitazione disposto dalle aziende.

     Quando il dipendente passa, per disposizione dell'amministrazione, da uno ad altro alloggio di servizio o da un alloggio di servizio ad un alloggio privato o viceversa, nell'ambito dello stesso comune, compete, per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, di mobili e masserizie trasportati dal precedente al nuovo alloggio, una indennità di L. 1.600 a titolo di rimborso delle spese per imballaggio, presa e resa a domicilio.

 

          Art. 29. Permessi per trasloco.

     Per le operazioni inerenti al trasloco è concesso, indipendentemente dal congedo regolamentare, il permesso di assentarsi dal servizio, mantenendo il diritto alle competenze fisse, per non oltre sei giorni complessivamente ai dipendenti con famiglia e tre giorni agli altri, se la distanza fra le due residenze non supera i 300 chilometri, ed un giorno in più per ogni 300 chilometri o frazione successivi, quando la distanza è maggiore.

     Nei casi di trasferimento di cui al precedente art. 21 spetta, per le giornate di permesso di cui sopra, il trattamento economico previsto per i dipendenti in congedo ordinario.

 

          Art. 30. Decorrenza.

     Le disposizioni di cui al presente decreto hanno validità a decorrere dal 1° settembre 1977.

     Dalla stessa data cessano di avere applicazione, nei confronti del personale contemplato dal presente decreto, le disposizioni vigenti al 31 agosto 1977 in materia di trattamento di missione e di trasferimento.


[1] Per una modifica del presente articolo vedi il D.M. 10 maggio 1979, il D.M. 13 febbraio 1980, il D.M. 9 febbraio 1981, il D.M. 6 febbraio 1982, il D.M. 4 febbraio 1983, il D.M. 10 febbraio 1984 e il D.M. 11 aprile 1985.

[2] Comma così sostituito dall'art. 10 del D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985.

[3] Comma così modificato dall'art. 10 del D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985.

[4] Comma così sostituito dall'art. 10 del D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985.

[5] Comma così modificato dall'art. 10 del D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985.

[6] Per una modifica del presente articolo vedi il D.M. 10 maggio 1979, il D.M. 13 febbraio 1980, il D.M. 9 febbraio 1981, il D.M. 6 febbraio 1982, il D.M. 4 febbraio 1983, il D.M. 10 febbraio 1984 e il D.M. 11 aprile 1985.

[7] Articolo già sostituito dal D.P.R. 1 giugno 1983, n. 356 e così ulteriormente sostituito dall'art. 18 della L. 25 ottobre 1989, n. 355.

[8] Per una modifica del presente articolo vedi il D.M. 10 maggio 1979, il D.M. 13 febbraio 1980, il D.M. 9 febbraio 1981, il D.M. 6 febbraio 1982, il D.M. 4 febbraio 1983, il D.M. 10 febbraio 1984 e il D.M. 11 aprile 1985.

[9] Per una modifica del presente articolo vedi il D.M. 10 maggio 1979, il D.M. 13 febbraio 1980, il D.M. 9 febbraio 1981, il D.M. 6 febbraio 1982, il D.M. 4 febbraio 1983, il D.M. 10 febbraio 1984 e il D.M. 11 aprile 1985.

[10] Comma abrogato dall'art. 35 della L. 22 dicembre 1981, n. 797.

[11] Le indennità previste dal presenta articolo sono state elevate dai DD.MM. 10 maggio 1979, 13 febbraio 1980, 9 febbraio 1981, 6 febbraio 1982, 4 febbraio 1983, 10 febbraio 1984 e 11 aprile 1985.

[12] Comma così modificato dall'art. 10 del D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985.

[13] Per una modifica del presente comma vedi l'art. 3 del D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985, l'art. unico del D.M. 10 maggio 1979, l'art. unico del D.M. 13 febbraio 1980, l'art. unico del D.M. 9 febbraio 1981, l'art. unico del D.M. 4 febbraio 1983, l'art. unico del D.M. 10 febbraio 1984 e l'art. unico del D.M. 11 aprile 1985.