§ 76.4.45 - Legge 5 maggio 1976, n. 245.
Disciplina per la istituzione e la gestione delle mense nelle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.4 personale
Data:05/05/1976
Numero:245


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate ad istituire mense a finalità aziendale presso i propri uffici e [...]
Art. 2.      Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative, saranno stabiliti i [...]
Art. 3.      Alla gestione delle mense e dei servizi sostitutivi di refezione, sentite le organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative, provvede l'Istituto postelegrafonici direttamente o [...]
Art. 4.      Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, su conforme parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, [...]
Art. 5.      Qualora in prossimità dell'ufficio o stabilimento delle aziende postelegrafoniche esistano mense aziendali di altre amministrazioni dello Stato, istituti ed enti, l'Istituto postelegrafonici [...]
Art. 6.      La realizzazione di mense, servizi sostitutivi di refezione, bar, dormitori, case-albergo e nidi di infanzia dovrà avvenire, a cura dell'Istituto postelegrafonici, in conformità dei programmi [...]
Art. 7.      Le aziende postelegrafoniche sono autorizzate a cedere in uso gratuito i locali necessari per l'istituzione di mense e dei servizi sostitutivi.
Art. 8.      Tutta la materia concernente i servizi sociali dovrà essere disciplinata compiutamente in sede di riforma delle aziende postelegrafoniche e di rinnovo contrattuale.
Art. 9.      All'onere derivante all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1976, valutato in lire 3 miliardi, sarà fatto [...]


§ 76.4.45 - Legge 5 maggio 1976, n. 245.

Disciplina per la istituzione e la gestione delle mense nelle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(G.U. 17 maggio 1976, n. 129).

 

     Art. 1.

     L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate ad istituire mense a finalità aziendale presso i propri uffici e stabilimenti quando sia prevedibile che fruiscano del servizio almeno 50 dipendenti applicati presso gli uffici e gli stabilimenti medesimi o viciniori.

     Ove sia prevedibile che fruisca del servizio un minor numero di dipendenti, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative, potrà essere istituito un servizio sostitutivo di refezione.

 

          Art. 2.

     Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative, saranno stabiliti i requisiti in base ai quali i lavoratori postelegrafonici potranno - in relazione all'orario dei turni di servizio ordinario e straordinario e a particolari esigenze connesse con la distanza dal posto di lavoro dell'abitazione del dipendente o della residenza del proprio nucleo familiare - usufruire delle mense o dei servizi sostitutivi di refezione.

     Il decreto di cui al primo comma può prevedere la possibilità per il dipendente, che non abbia i requisiti stabiliti, di essere ammesso alla mensa o al servizio sostitutivo di refezione verso pagamento dell'intero prezzo del pasto tipo, di cui al successivo art. 4, maggiorato delle corrispondenti imposte [1].

     L'intervallo per la partecipazione alla mensa sarà portato in aumento al normale orario di lavoro.

 

          Art. 3.

     Alla gestione delle mense e dei servizi sostitutivi di refezione, sentite le organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative, provvede l'Istituto postelegrafonici direttamente o mediante concessione del servizio in appalto.

     Alla vigilanza sulla regolare funzionalità dei servizi di cui al comma precedente provvedono appositi comitati formati da:

     quattro dipendenti, per le mense o servizi sostitutivi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

     tre dipendenti dei ruoli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per le mense o servizi sostitutivi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

     I comitati saranno nominati rispettivamente dai direttori compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni o dagli ispettori di zona della Azienda di Stato per i servizi telefonici su designazione delle organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative.

 

          Art. 4.

     Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, su conforme parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti il consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici e le organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative, saranno stabiliti annualmente la composizione e il prezzo del pasto tipo, la quota da porre a carico del lavoratore, l'ordinamento contabile e gli organi preposti alla vigilanza sulla gestione dei servizi di mensa nonché i compiti dei predetti organi e dei comitati di cui al precedente art. 3.

     Con le stesse modalità di cui al comma precedente si procederà alla determinazione delle quote da porre a carico del personale che fruisce di bar, dormitori, case-albergo e nidi di infanzia.

     E' abrogato il quinto comma dell'art. 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325.

 

          Art. 5.

     Qualora in prossimità dell'ufficio o stabilimento delle aziende postelegrafoniche esistano mense aziendali di altre amministrazioni dello Stato, istituti ed enti, l'Istituto postelegrafonici potrà stipulare, ove possibile, apposite convenzioni con le predette amministrazioni, istituti ed enti o con i gestori delle mense medesime, allo scopo di consentire l'accesso ai dipendenti postelegrafonici.

     Le deliberazioni relative alle convenzioni sono approvate e rese esecutive dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

 

          Art. 6.

     La realizzazione di mense, servizi sostitutivi di refezione, bar, dormitori, case-albergo e nidi di infanzia dovrà avvenire, a cura dell'Istituto postelegrafonici, in conformità dei programmi annuali e pluriennali stabiliti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni su conforme parere del consiglio di amministrazione sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

          Art. 7.

     Le aziende postelegrafoniche sono autorizzate a cedere in uso gratuito i locali necessari per l'istituzione di mense e dei servizi sostitutivi.

     Sono a carico delle aziende postelegrafoniche le spese relative ai lavori di manutenzione, miglioria e rinnovo dei locali, nonché quelle per il riscaldamento e per la fornitura di acqua ed energia elettrica.

     Le contribuzioni previste dal primo e secondo comma dell'art. 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono rispettivamente stabilite nella misura fissa del trenta e del venti per cento dell'aliquota delle soprattasse sulle conversazioni interurbane e internazionali. E' abrogato il comma quarto dello stesso art. 36.

     A favore dell'Istituto postelegrafonici continua ad essere devoluto il contributo previsto dall'art. 8, primo comma, della legge 27 ottobre 1973, n. 674.

     Nell'ambito della gestione "attività sociali" dell'Istituto postelegrafonici è istituita una sub-gestione mense e servizi sostitutivi alla quale, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sarà devoluta annualmente una quota percentuale delle contribuzioni spettanti all'Istituto medesimo a norma dei precedenti terzo e quarto comma.

     L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad assumere a carico del proprio bilancio l'onere di un contributo a favore dell'Istituto postelegrafonici in misura tale da assicurare il pareggio della sub-gestione mense e servizi sostitutivi [2] .

 

          Art. 8.

     Tutta la materia concernente i servizi sociali dovrà essere disciplinata compiutamente in sede di riforma delle aziende postelegrafoniche e di rinnovo contrattuale.

 

          Art. 9.

     All'onere derivante all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1976, valutato in lire 3 miliardi, sarà fatto fronte con riduzione rispettivamente per lire 200 milioni, lire 800 milioni, lire 313 milioni, lire 500 milioni, lire 500 milioni, lire 300 milioni e lire 387 milioni degli stanziamenti iscritti ai capitoli 196, 197, 342, 343, 347, 395 e 400 dello stato di previsione della spesa, per l'anno predetto, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Comma aggiunto dall'art. 38 della L. 25 ottobre 1989, n. 355.

[2] Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 38 della L. 25 ottobre 1989, n. 355.