Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 76. Poste |
Capitolo: | 76.4 personale |
Data: | 15/07/1966 |
Numero: | 561 |
Sommario |
Art. 1. All'art. 16 della legge 27 maggio 1961, n. 465, è aggiunto il seguente comma |
Art. 2. La presente legge ha effetto dall'esercizio finanziario 1965 |
§ 76.4.3a - Legge 15 luglio 1966, n. 561. [1]
Modifica dell'art. 16, ultimo comma, della legge 27 maggio 1961, n. 465, concernente le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(G.U. 26 luglio 1966, n. 184).
All'art. 16 della
"Tuttavia è in facoltà del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di diminuire o maggiorare, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni, detti massimi netti fino al 30 per cento in relazione alle disponibilità del Fondo costituito a norma del precedente articolo".
La presente legge ha effetto dall'esercizio finanziario 1965.
[1] Abrogata dall'art. 1 del