§ 76.4.3a - Legge 15 luglio 1966, n. 561.
Modifica dell'art. 16, ultimo comma, della legge 27 maggio 1961, n. 465, concernente le competenze accessorie del personale dipendente dal [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.4 personale
Data:15/07/1966
Numero:561


Sommario
Art. 1.      All'art. 16 della legge 27 maggio 1961, n. 465, è aggiunto il seguente comma
Art. 2.      La presente legge ha effetto dall'esercizio finanziario 1965


§ 76.4.3a - Legge 15 luglio 1966, n. 561. [1]

Modifica dell'art. 16, ultimo comma, della legge 27 maggio 1961, n. 465, concernente le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(G.U. 26 luglio 1966, n. 184).

 

 

     Art. 1.

     All'art. 16 della legge 27 maggio 1961, n. 465, è aggiunto il seguente comma:

     "Tuttavia è in facoltà del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di diminuire o maggiorare, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni, detti massimi netti fino al 30 per cento in relazione alle disponibilità del Fondo costituito a norma del precedente articolo".

 

          Art. 2.

     La presente legge ha effetto dall'esercizio finanziario 1965.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.