Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 76. Poste |
Capitolo: | 76.4 personale |
Data: | 02/05/1969 |
Numero: | 250 |
Sommario |
Art. unico. L'onere annuo previsto dall'art. 3 della legge 27 luglio 1967, n. 621, è ridotto da lire 4.850.000.000 a lire 3.800.000.000. |
§ 76.4.2D - Legge 2 maggio 1969, n. 250. [1]
Modifica degli articoli 2 e 3 della legge 27 luglio 1967, n. 621, concernente corresponsione di compensi orari di intensificazione al personale degli uffici locali dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni.
(G.U. 31 maggio 1969, n. 137)
L'onere annuo previsto dall'art. 3 della
In conseguenza, a partire dall'anno finanziario 1968, a modifica dell'art. 2 della citata legge n. 621, il limite di spesa annuo relativo alle prestazioni straordinarie del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del