| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 76. Poste | 
| Capitolo: | 76.4 personale | 
| Data: | 13/10/1950 | 
| Numero: | 908 | 
| Sommario | 
| Art. 1. All'art. 13 dell'allegato 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, è aggiunto il seguente comma | 
| Art. 2. Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione postale e telegrafica fa fronte con le disponibilità ordinarie del proprio bilancio | 
§ 76.4.d - Legge 13 ottobre 1950, n. 908.
Misura dell'indennità di stazione spettante al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in servizio presso gli uffici postali di confine di Chiasso e di Modane.
(G.U. 28 novembre 1950, n. 273).
     All'art. 13 dell'allegato 1 al 
"Le indennità di cui al precedente comma, nei riguardi del personale appresso indicato, in servizio negli uffici postali di confine sotto specificati, sono fissate nella seguente misura mensile:
| 
						 
  | 
					
						 Chiasso  | 
					
						 Modane  | 
				||
| 
						 Impiegati di gruppo A e B  | 
					
						 L.  | 
					
						 1.000  | 
					
						 L.  | 
					
						 1.250  | 
				
| 
						 Impiegati di gruppo C  | 
					
						 "  | 
					
						 800  | 
					
						 "  | 
					
						 1.000  | 
				
| 
						 Agenti subalterni  | 
					
						 "  | 
					
						 600  | 
					
						 "  | 
					
						 750  | 
				
Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione postale e telegrafica fa fronte con le disponibilità ordinarie del proprio bilancio.