| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 17. Calamità naturali | 
| Capitolo: | 17.3 sovvenzioni e agevolazioni | 
| Data: | 02/03/1963 | 
| Numero: | 265 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'art. 7 della legge 28 gennaio 1960, n. 31, per l'applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 15 [...] | 
| Art. 2. All'onere complessivo di lire 5.400.000.000 di cui al precedente articolo si farà fronte con corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 16 [...] | 
§ 17.3.53 - Legge 2 marzo 1963, n. 265. [1]
Aumento degli stanziamenti per la concessione di provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità.
(G.U. 25 marzo 1963, n. 81)
     Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'art. 7 della 
     Il limite di spesa di lire 2.950.000.000 previsto dal secondo comma dell'art. 7 della 
     Il limite di spesa di lire 1.830.000.000, previsto dal terzo comma dell'art. 7 della 
Le maggiori spese previste dal primo e secondo comma del presente articolo saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e le spese previste dal terzo comma in quello del Ministero dell'industria e del commercio.
     All'onere complessivo di lire 5.400.000.000 di cui al precedente articolo si farà fronte con corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dalla 
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del 
[2]  L’importo di cui al presente comma di L. 10.300 miliardi è stato aumentato a L. 11.000 miliardi dall' art. 1 della 
[3]  L’importo di cui al presente comma di L. 4.100 milioni è stato elevato a L. 4.900 milioni dall' art. 6 della 
[4]  L’importo di cui al presente comma è stato elevato a L. 2.730 milioni dall' art. 1 della