§ 17.2.71 – D.L. 10 dicembre 1976, n. 831.
Interventi urgenti nel settore delle opere pubbliche nelle provincie di Trapani e di Agrigento a seguito degli eccezionali eventi alluvionali [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:10/12/1976
Numero:831


Sommario
Art. 1.      Per la ricostruzione delle zone delle province di Trapani e di Agrigento, danneggiate dagli eccezionali eventi alluvionali dell'ottobre-novembre 1976, è assegnato alla [...]
Art. 2.      La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Trapani mutui fino alla concorrenza di lire 15.000 milioni per provvedere alla costruzione della [...]
Art. 3.      Per l'esecuzione di interventi per la sistemazione idraulica dei corsi d'acqua, nonché per lo studio e per la progettazione delle opere relative, è autorizzato lo [...]
Art. 4.      Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento e di ripristino definitivo delle strade statali e delle autostrade gestite dalla Azienda nazionale autonoma delle strade [...]
Art. 4 bis. 
Art. 5.      All'onere derivante dalla applicazione del presente decreto, stabilito in 18.500 milioni di lire per l'anno finanziario 1977, si provvede con una aliquota delle maggiori [...]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 17.2.71 – D.L. 10 dicembre 1976, n. 831. [1]

Interventi urgenti nel settore delle opere pubbliche nelle provincie di Trapani e di Agrigento a seguito degli eccezionali eventi alluvionali dell'ottobre-novembre 1976.

(G.U. 17 dicembre 1976, n. 335).

 

     Art. 1.

     Per la ricostruzione delle zone delle province di Trapani e di Agrigento, danneggiate dagli eccezionali eventi alluvionali dell'ottobre-novembre 1976, è assegnato alla regione siciliana un contributo speciale di lire 16.000 milioni.

     Un ulteriore contributo speciale di lire 24.000 milioni è assegnato alla regione siciliana quale concorso dello Stato per interventi urgenti da eseguirsi nelle zone delle provincie di Caltanissetta, di Enna, di Palermo e di Messina particolarmente danneggiate dagli eccezionali eventi alluvionali e franosi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1976 e del mese di gennaio del 1977 [2].

     Con le somme anzidette la regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, agli interventi di riparazione o ricostruzione, tenendo conto dei seguenti criteri [3]:

     a) consolidamento degli abitati, riattamento e ripristino delle abitazioni danneggiate, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, e successive modificazioni [4];

     b) concessione di contributi sulla spesa occorrente per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione. Limitatamente ad una sola unità immobiliare abitativa, il contributo potrà essere di importo pari alla spesa occorrente per le opere necessarie secondo le caratteristiche dell'edilizia economica e popolare [5];

     c) ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico compresi quelli scolastici, di acquedotti, di fognature, di ospedali e di strade non statali nonché di ogni altra opera di interesse degli enti locali [6];

     d) [7].

     Per il ripristino definitivo e la ricostruzione delle opere di edilizia demaniale e di culto, è autorizzata la spesa di L. 500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1977 [8].

     Gli stanziamenti indicati nel primo e nel secondo comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'importo di lire 7.000 milioni per l'esercizio finanziario 1977, di lire 16.500 milioni per l'esercizio finanziario 1978 e di lire 16.500 milioni per l'esercizio finanziario 1979 [9].

 

          Art. 2.

     La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Trapani mutui fino alla concorrenza di lire 15.000 milioni per provvedere alla costruzione della fognatura di quella città [10].

     L'entità e la progressione dei singoli mutui sarà determinata in modo da consentire la razionale esecuzione dell'opera per grandi lotti funzionali e nei tempi tecnici più brevi [11].

     Detti mutui sono ammortizzabili in 35 anni ed il relativo onere di ammortamento è assunto dallo Stato.

 

          Art. 3.

     Per l'esecuzione di interventi per la sistemazione idraulica dei corsi d'acqua, nonché per lo studio e per la progettazione delle opere relative, è autorizzato lo stanziamento di lire 28.000 milioni che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 6.000 milioni per l'esercizio 1977, lire 11.000 milioni per l'esercizio 1978 e lire 11.000 milioni per l'esercizio 1979 [12].

     Lo stanziamento indicato nel comma precedente deve essere utilizzato quanto a lire 3.000 milioni per il completamento delle opere in corso nei torrenti Lenzi e Baiata, quanto a lire 1.000 milioni per gli interventi nel bacino del torrente Forgia, quanto a lire 11.000 milioni per la sistemazione idraulica del fiume Salso in provincia di Agrigento e quanto a lire 13.000 milioni per la sistemazione idraulica dei corsi di acqua Magazzolo, Verdura, Platani e Naro in provincia di Agrigento [13].

     I relativi programmi sono predisposti dal provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia ed approvati, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici integrato da un rappresentante della regione siciliana, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Presidente della regione siciliana.

     I progetti esecutivi delle opere indicate nei precedenti commi, sono approvati dal provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia, sentito il comitato tecnico amministrativo, integrato da un rappresentante della regione siciliana e da uno per ciascuno dei comuni nei cui territori si realizzano le opere.

     Ai fini del coordinamento tra le iniziative di competenza dello Stato di cui al presente articolo e quelle della regione in materia di sistemazione dei bacini montani e di altre opere pubbliche, gli organi statali e regionali competenti stabiliranno d'intesa le priorità e le modalità di esecuzione.

     Spetta al provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia assicurare il costante controllo, a mezzo dell'ufficio del genio civile competente, della esecuzione di tutte le opere programmate, al fine del rispetto del prefissato ordine di priorità, nel quadro delle esigenze della difesa idrogeologica, della conservazione del suolo e del buon regime idraulico dei tronchi e dei corsi d'acqua, considerati unitariamente nell'ambito del bacino idrografico.

     Il provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia è autorizzato ad assumere impegni, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di cui al primo comma del presente articolo, anche per le somme da iscriversi negli esercizi successivi.

 

          Art. 4.

     Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento e di ripristino definitivo delle strade statali e delle autostrade gestite dalla Azienda nazionale autonoma delle strade nel territorio della regione siciliana, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, da eseguirsi, sentita la medesima regione, con i miglioramenti tecnici indispensabili, a cura della predetta azienda, è autorizzato lo stanziamento di lire 15.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1977, di lire 6.500 milioni per l'esercizio finanziario 1978 e di lire 4.500 milioni per l'esercizio finanziario 1979 [14].

     Per i lavori di pronto intervento di cui al comma precedente il capo compartimento dell'A.N.A.S. di Palermo è autorizzato, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'art. 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1971, n. 59, a disporre l'esecuzione dei lavori con il sistema dell'economia.

     Per il ripristino dei fondali del porto di Trapani e il prolungamento della scogliera di tramontana a difesa del suo litorale e dell'abitato, è autorizzato lo stanziamento di lire 1.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1977 e di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1978 [15].

 

          Art. 4 bis. [16]

     Su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1977 è autorizzato uno stanziamento di lire 500 milioni per provvedere all'effettuazione di indagini, rilievi, sondaggi, lavori provvisionali, prove di laboratorio necessari per i primi interventi urgenti di consolidamento e di ripristino delle pendici della zona archeologica della valle dei templi in Agrigento, interessate dal movimento franoso del 25 dicembre 1976.

     Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma il Ministro per i lavori pubblici può avvalersi dell'opera del Consiglio nazionale delle ricerche e di esperti anche stranieri e trasmetterà al Parlamento e alla regione siciliana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una relazione sul lavoro svolto e sulle soluzioni tecniche proposte.

 

          Art. 5.

     All'onere derivante dalla applicazione del presente decreto, stabilito in 18.500 milioni di lire per l'anno finanziario 1977, si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivante dal decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 694, concernente elevazione della misura della ritenuta a titolo di imposta sugli utili distribuiti dalle società [17].

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 12 febbraio 1977, n. 23.

[2] Comma inserito dalla L. di conversione 12 febbraio 1977, n. 23.

[3] Alinea così modificato dalla L. di conversione 12 febbraio 1977, n. 23.

[4] Lettera così sostituita dalla L. di conversione 12 febbraio 1977, n. 23.

[5] Lettera così modificata dalla L. di conversione 12 febbraio 1977, n. 23.

[6] Lettera così modificata dalla L. di conversione 12 febbraio 1977, n. 23.

[7] Lettera abrogata dalla L. di conversione 12 febbraio 1977, n. 23.

[8] Comma così modificato dalla L. di conversione 12 febbraio 1977, n. 23.

[9] Comma così sostituito dalla L. di conversione 12 febbraio 1977, n. 23.

[10] Comma così sostituito dalla L. di conversione 12 febbraio 1977, n. 23.

[11] Comma inserito dalla L. di conversione 12 febbraio 1977, n. 23.

[12] Comma così modificato dalla L. di conversione 12 febbraio 1977, n. 23.

[13] Comma così modificato dalla L. di conversione 12 febbraio 1977, n. 23.

[14] Comma così sostituito dalla L. di conversione 12 febbraio 1977, n. 23.

[15] Comma aggiunto dalla L. di conversione 12 febbraio 1977, n. 23.

[16] Articolo inserito dalla L. di conversione 12 febbraio 1977, n. 23.

[17] Comma così modificato dalla L. di conversione 12 febbraio 1977, n. 23.