§ 17.2.6A - Legge 15 luglio 1975, n. 390.
Proroga della legge 20 dicembre 1971, n. 1155, recante norme per la dispensa dal servizio di leva dei giovani dei comuni di Tuscania e di Arlena di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:15/07/1975
Numero:390


Sommario
Art. 1.      La legge 20 dicembre 1971, n. 1155, recante norme per la dispensa dal servizio di leva dei giovani dei comuni di Tuscania ed Arlena di Castro, in provincia di Viterbo, impiegati nella [...]
Art. 2.      La proroga si applica limitatamente alle classi di leva 1954, 1955, 1956 e 1957.


§ 17.2.6A - Legge 15 luglio 1975, n. 390. [1]

Proroga della legge 20 dicembre 1971, n. 1155, recante norme per la dispensa dal servizio di leva dei giovani dei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, in provincia di Viterbo, impiegati nella ricostruzione e nello sviluppo dei comuni predetti, colpiti dal terremoto del febbraio 1971.

(G.U. 23 agosto 1975, n. 224)

 

     Art. 1.

     La legge 20 dicembre 1971, n. 1155, recante norme per la dispensa dal servizio di leva dei giovani dei comuni di Tuscania ed Arlena di Castro, in provincia di Viterbo, impiegati nella ricostruzione e nello sviluppo dei comuni predetti, colpiti dal terremoto del 1971, è prorogata.

 

          Art. 2.

     La proroga si applica limitatamente alle classi di leva 1954, 1955, 1956 e 1957.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.