| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 17. Calamità naturali | 
| Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione | 
| Data: | 14/07/1967 | 
| Numero: | 591 | 
| Sommario | 
| Art. unico. L'art. 53 del decreto-legge 18 novembre 1966, numero 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è così modificato | 
§ 17.2.4f - Legge 14 luglio 1967, n. 591. [1]
Modifiche dell'art. 53, n. 4, primo capoverso, e n. 5, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.
(G.U. 31 luglio 1967, n. 191).
     L'art. 53 del 
al n. 4, il primo capoverso è sostituito dal seguente:
     "In deroga alle disposizioni, previste dal 
il n. 5 è sostituito dal seguente:
     "5) spese per opere di edilizia scolastica prefabbricata per le scuole elementari e secondarie, da eseguire con le modalità stabilite dalla 
     Per tali opere sono richiamate in vigore le disposizioni previste dalla 
[1] Abrogata dall'art. 24 del