Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 76. Poste |
Capitolo: | 76.1 disciplina generale |
Data: | 23/12/2003 |
Numero: | 384 |
Sommario |
Art. 1. Tutela della riserva |
Art. 2. Servizio universale |
Art. 3. Trasferimento di sovvenzioni |
Art. 4. Servizi riservati |
Art. 5. Termine per i versamenti |
Art. 6. Condizioni economiche |
Art. 7. Reclami |
Art. 8. Sanzioni |
Art. 9. Norme transitorie |
Art. 10. Entrata in vigore |
§ 76.1.76 - D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384.
Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità.
(G.U. 28 gennaio 2004, n. 22)
Art. 1. Tutela della riserva
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 del
Art. 2. Servizio universale
1. All'articolo 3, comma 1, del
Art. 3. Trasferimento di sovvenzioni
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 del
«5-bis. Il trasferimento di sovvenzioni da parte dell'area dei servizi riservati a quella del servizio universale è autorizzato dall'Autorità di regolamentazione del settore postale qualora, sulla base della separazione contabile certificata, prodotta dal fornitore del servizio universale conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, esso risulti strettamente necessario per il soddisfacimento degli obblighi del servizio universale. L'Autorità notifica immediatamente il provvedimento di autorizzazione alla Commissione europea.».
Art. 4. Servizi riservati
1. Il comma 1 dell'articolo 4 del
«1. Al fornitore del servizio universale, nella misura necessaria al mantenimento dello stesso, possono essere riservati la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, con i seguenti limiti di peso e di prezzo:
a) il limite di peso è di 100 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2003; tale limite non si applica se il prezzo è pari o superiore a tre volte la tariffa pubblica per l'invio della categoria di corrispondenza più rapida del primo porto di peso;
b) il limite di peso è di 50 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2006; tale limite non si applica se il prezzo è pari o superiore a due volte e mezzo la tariffa pubblica per l'invio della categoria di corrispondenza più rapida del primo porto di peso.».
2. Al comma 4 dell'articolo 4 del
Art. 5. Termine per i versamenti
1. All'articolo 10, comma 4, del
Art. 6. Condizioni economiche
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 del
«3-bis. Il fornitore del servizio universale è tenuto:
a) ad applicare eventuali prezzi e tariffe speciali e relative condizioni associate in regime di trasparenza e non discriminazione;
b) a operare affinchè i prezzi e le tariffe suddetti tengano conto dei costi evitati rispetto a un servizio ordinario coprente la gamma completa dei servizi offerti per raccolta, trasporto, smistamento e consegna degli invii individuali;
c) ad applicare i prezzi e le tariffe nonchè le relative condizioni associate nei riguardi di tutti i soggetti che si trovino nelle medesime condizioni;
d) a rendere disponibili gli eventuali prezzi e tariffe speciali anche ai clienti privati in condizioni simili.».
Art. 7. Reclami
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 del
«5-bis. Le disposizioni del presente articolo sono estese ai titolari di licenza individuale, i quali sono tenuti a comunicare all'Autorità di regolamentazione del settore postale le procedure elaborate per la trattazione dei reclami degli utenti. L'Autorità può richiedere modifiche alle procedure anzidette.».
Art. 8. Sanzioni
1. All'articolo 21, comma 1, del
2. All'articolo 21, comma 3, del
3. All'articolo 21, comma 4, del
4. All'articolo 21, comma 5, del
5. All'articolo 21, comma 6, del
6. All'articolo 21, comma 7, del
Art. 9. Norme transitorie
1. Nelle licenze individuali rilasciate fino al 31 dicembre 2002 dall'Autorità di regolamentazione del settore postale i limiti di peso e di prezzo sono da considerare automaticamente modificati in ragione del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, del
Art. 10. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 17 febbraio 2004, n. 39.