§ 76.1.65 - D.P.R. 28 novembre 2002, n. 298.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sui servizi di bancoposta


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.1 disciplina generale
Data:28/11/2002
Numero:298


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 2.      1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, è sostituito dal seguente


§ 76.1.65 - D.P.R. 28 novembre 2002, n. 298.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sui servizi di bancoposta

(G.U. 16 gennaio 2003, n. 12)

 

 

     Art. 1.

     1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Assegni postali ordinari";

     b) i commi 1 e 3 sono abrogati;

     c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Agli assegni postali ordinari si applicano le disposizioni del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e tutte le altre disposizioni relative all'assegno bancario.".

 

          Art. 2.

     1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, è sostituito dal seguente:

     "Art. 8 (Assegni postali vidimati). - 1. L'assegno postale vidimato è tratto su Poste anche da chi non è correntista postale e non può essere riscosso se non reca la vidimazione che comprova l'avvenuta acquisizione dei fondi da parte di Poste.

     2. Gli assegni postali vidimati sono pagabili a vista entro il termine massimo di due mesi indicato sul titolo da Poste all'atto della vidimazione, decorso il quale il titolo non è più pagabile ed il traente può richiedere a Poste la restituzione dei fondi. Entro lo stesso termine è possibile constatare il rifiuto del pagamento con le modalità previste dagli articoli 45 e seguenti del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, al fine di esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati.

     3. Agli assegni postali vidimati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sull'assegno bancario.".

 

          Art. 3.

     1. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, è sostituito dal seguente:

     "1. L'assegno di pagamento estero è un assegno postale vidimato utilizzato per il pagamento di fondi trasferiti dall'estero ed è spedito da Poste al beneficiario.".