Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 76. Poste |
Capitolo: | 76.1 disciplina generale |
Data: | 25/06/1956 |
Numero: | 715 |
Sommario |
Art. unico. Gli articoli 97, 98, 112, 120, 121 e 123 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, [...] |
§ 76.1.1d - Legge 25 giugno 1956, n. 715.
Modificazioni alle disposizioni relative ai termini di validità e di prescrizione dei vaglia postali e degli assegni di conto corrente postale ed alle esenzioni di tassa sui versamenti in conto corrente postale.
(G.U. 24 luglio 1956, n. 183).
Gli articoli 97, 98, 112, 120, 121 e 123 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con
Art. 97. - I vaglia sono validi per la riscossione entro i due mesi successivi a quello dell'emissione.
Trascorso il periodo di validità, il loro importo è rimborsabile agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro i due esercizi finanziari successivi a quello di emissione, con le modalità stabilite dal regolamento.
Art. 98. - I vaglia non reclamati entro il termine stabilito al secondo comma dell'articolo precedente si prescrivono a favore dell'Amministrazione. La norma suddetta si applica anche ai vaglia tratti sull'estero.
Art. 112. - Le operazioni di versamento e di pagamento effettuate a mezzo del servizio dei conti correnti sono soggette a tassa ad eccezione delle seguenti:
1) le operazioni di postagiro;
2) i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le Amministrazioni statali e parastatali;
3) i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente;
4) le operazioni di versamento e di pagamento disposte dall'Amministrazione postale.
L'Amministrazione ha facoltà di concedere agli enti pubblici, correntisti postali, di effettuare il pagamento delle tasse sui prelevamenti da essi disposti, in una o più soluzioni durante la gestione annuale del conto, con le modalità stabilite dal regolamento.
Art. 120. - Gli assegni localizzati e gli assegni all'ordine sono validi per due mesi oltre quello in cui è avvenuta l'apposizione del "visto".
Trascorso tale periodo, il loro importo è rimborsabile agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro i due esercizi finanziari successivi a quello di vidimazione, con le modalità stabilite dal regolamento.
Art. 121. - Gli assegni localizzati e gli assegni all'ordine non reclamati entro il termine indicato al secondo comma dell'articolo precedente si prescrivono a favore dell'Amministrazione.
Art. 123. - I reclami relativi al servizio dei conti correnti postali devono essere presentati nel termine di due anni.
Detto termine decorre:
a) per le errate inscrizioni di operazioni in conto corrente e per le rettifiche dell'ammontare del credito: dalla data di registrazione dell'operazione sul conto;
b) per le omesse registrazioni a credito del conto: dalla data di accettazione presso l'ufficio postale, se trattasi di versamento; dalla data di addebitamento sul conto del traente, se trattasi di postagiro; e dal 1° gennaio successivo all'anno cui si riferiscono, se trattasi di interessi;
c) per il mancato o errato pagamento di un assegno: dal 1° luglio successivo all'esercizio finanziario in cui l'assegno è stato vidimato dall'ufficio dei conti correnti;
d) per ogni altro provvedimento concernente il rapporto di conto corrente: dalla data in cui l'Amministrazione ha adottato il provvedimento.
La presentazione del reclamo interrompe il termine di prescrizione.