Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 75. Pesi e misure |
Capitolo: | 75.1 pesi e misure |
Data: | 28/01/2008 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di controlli metrologici |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 75.1.102 - D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 28.
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura.
(G.U. 20 febbraio 2008, n. 43)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati ed essendo decorsi i termini per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Disposizioni in materia di controlli metrologici
1. Dopo l'articolo 22 del
«Art. 22-bis (Esclusioni dal campo di applicazione). - 1. Al fine di favorire la possibilità per i consumatori di acquistare latte crudo, non preconfezionato, in piccole quantità predeterminate, fino ad un massimo di cinque litri per ciascuna erogazione, i distributori automatici per la vendita di tale prodotto al consumatore, il quale deve essere munito di adeguato recipiente, sono esonerati, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della
2. I distributori di cui al comma 1 devono in ogni caso soddisfare le seguenti condizioni:
a) l'iscrizione apposta sul distributore deve indicare che la quantità di latte offerta è da considerarsi come quantità minima garantita;
b) deve essere indicata la ragione sociale dell'esercente, la sua sede più vicina ed i relativi recapiti e, con indicazione separata, le istruzioni d'uso;
c) l'esercente deve assicurare il corretto funzionamento e la verificazione a cadenza biennale del dispositivo di dosaggio le cui risultanze devono essere messe a disposizione degli organi di vigilanza.».
Art. 2. Entrata in vigore
1. Il presente decreto, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.