§ 75.1.49 - D.P.R. 10 settembre 1982, n. 875.
Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/766 relativa alle tavole alcolometriche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:75. Pesi e misure
Capitolo:75.1 pesi e misure
Data:10/09/1982
Numero:875


Sommario
Art. 1.      Il presente decreto si applica ai titoli alcolometrici delle miscele di acqua ed alcole, di seguito denominati "titoli alcolometrici"
Art. 2.      I titoli alcolometrici indicano in percentuale l'alcole contenuto nella miscela sulla base delle definizioni dell'allegato al presente decreto
Art. 3.      I titoli alcolometrici sono determinati in base alle tavole alcolometriche elaborate servendosi della formula indicata nell'allegato al presente decreto e delle misure effettuate con alcolometri [...]
Art. 4.      I simboli dei titoli alcolometrici conformi al presente decreto sono i seguenti
Art. 5.      E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 1.500.000 chiunque contravviene alle disposizioni del presente decreto
Art. 6.      La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita tramite l'ufficio centrale metrico e gli uffici [...]
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 75.1.49 - D.P.R. 10 settembre 1982, n. 875. [1]

Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/766 relativa alle tavole alcolometriche.

(G.U. 29 novembre 1982, n. 328).

 

     Art. 1.

     Il presente decreto si applica ai titoli alcolometrici delle miscele di acqua ed alcole, di seguito denominati "titoli alcolometrici".

 

          Art. 2.

     I titoli alcolometrici indicano in percentuale l'alcole contenuto nella miscela sulla base delle definizioni dell'allegato al presente decreto.

 

          Art. 3.

     I titoli alcolometrici sono determinati in base alle tavole alcolometriche elaborate servendosi della formula indicata nell'allegato al presente decreto e delle misure effettuate con alcolometri o densimetri per alcole muniti dei marchi e dei contrassegni (CEE), oppure con strumenti che forniscono un grado di precisione almeno equivalente.

     Sono riconosciuti validi i titoli alcolometrici determinati con i metodi predetti presso uno Stato membro della Comunità.

 

          Art. 4.

     I simboli dei titoli alcolometrici conformi al presente decreto sono i seguenti:

     "% vol" per il titolo alcolometrico volumico;

     "% mas" per il titolo alcolometrico massico.

 

          Art. 5.

     E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 1.500.000 chiunque contravviene alle disposizioni del presente decreto.

     Le sanzioni amministrative contemplate dal comma precedente sono applicate dall'ufficio provinciale metrico competente, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

     E' fatta salva l'applicazione della legge penale ove i fatti che concretano le infrazioni di cui al primo comma costituiscano reato.

 

          Art. 6.

     La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita tramite l'ufficio centrale metrico e gli uffici provinciali metrici.

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Allegato

(Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 46, fatto salvo quanto ivi previsto, a decorrere dal 1° dicembre 2015.