Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 75. Pesi e misure |
Capitolo: | 75.1 pesi e misure |
Data: | 12/08/1982 |
Numero: | 802 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. [1] |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
§ 75.1.41 - D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802.
Attuazione della direttiva (CEE) n. 80/181 relativa alle unità di misura.
(G.U. 3 novembre 1982, n. 302 - S.O.).
Le unità di misura legali da utilizzare per esprimere grandezze sono quelle riportate nel capitolo I dell'allegato al presente decreto.
Sono ritenute legali fino al 31 dicembre 1985 le unità di misura destinate ad esprimere grandezze riportate nel capitolo II dell'allegato al presente decreto.
Per indicare le unità di misura di cui ai commi precedenti si devono usare esclusivamente le denominazioni, le definizioni e i simboli previsti nell'allegato.
Le prescrizioni di cui all'art. 1 riguardano gli strumenti di misura impiegati, le misurazioni effettuate e le indicazioni di grandezza espresse in unità di misura.
E' autorizzato l'impiego di unità di misura diverse da quelle legali:
a) nei settori della navigazione marittima ed aerea e del traffico ferroviario, qualora tali unità siano contemplate da convenzioni o da accordi internazionali che vincolano l'Italia o la Comunità economica europea;
b) per i prodotti e le apparecchiature immessi in commercio e/o in servizio alla data del 31 dicembre 1982 e per i relativi componenti e ricambi.
Tuttavia i dispositivi indicatori degli strumenti di misura indicati nella lettera b) devono essere conformi alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 1985.
Nel settore disciplinato dal paragrafo I della "Norma internazionale ISO 2955 del 15 maggio 1983 - Elaborazione della informazione: Rappresentazioni di unità SI e di altre unità per l'uso di sistemi che comprendono serie limitate di caratteri", si applicano le prescrizioni fissate dalla stessa norma ISO in materia di unità contemplate dal presente decreto [2].
E' autorizzato l'impiego di indicazioni plurime, costituite dall'indicazione di una delle unità di misura legali previste all'art. 1, primo comma, accompagnata da una o più indicazioni espresse con unità diverse. In tal caso l'indicazione dell'unità legale deve essere predominante e le dimensioni dei caratteri di tale indicazione devono essere almeno pari a quelle dei caratteri delle indicazioni che l'accompagnano [3].
Gli strumenti di misura devono recare le indicazioni di grandezza in un'unica unità di misura legale.
Chiunque contravviene alle disposizioni del presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa e pecuniaria da L. 500.000 a L. 1.500.000.
La sanzione amministrativa contemplata dal comma precedente è applicata dall'ufficio provinciale metrico competente, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla
E' fatta salva l'applicazione della legge penale, ove i fatti che concretano le infrazioni di cui al primo comma costituiscano reato.
La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita tramite l'ufficio centrale metrico e gli uffici provinciali metrici.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
Capitolo I
Unità di misura legali
disciplinate dall'art. 1, comma primo
1.UNITÀ SI, LORO MULTIPLI E SOTTOMULTIPLI DECIMALI.
1.1 Unità SI di base. [4]
Grandezza |
Unità |
|
|
Nome |
Simbolo |
Tempo |
secondo |
s |
Lunghezza |
metro |
m |
Massa |
chilogrammo o kilogrammo |
kg |
Intensità di corrente elettrica |
ampere |
A |
Temperatura termodinamica |
kelvin |
K |
Quantità di sostanza |
mole |
mol |
Intensità luminosa |
candela |
cd |
Le definizioni delle unità SI di base sono le seguenti:
Unità di tempo
Il secondo, il cui simbolo è «s», è l'unità SI di tempo. È definito dal valore numerico della frequenza della transizione iperfine, ΔvCs , dello stato fondamentale imperturbato dell'atomo di cesio 133, fissato a 9 192 631 770 quando espresso nell'unità di misura Hz, che equivale a s-1 .
Unità di lunghezza
Il metro, il cui simbolo è «m», è l'unità SI di lunghezza. È definito dal valore numerico della velocità della luce in vuoto, c, fissato a 299 792 458 quando espresso nell'unità di misura m/s, dove il secondo è definito in termini di ΔvCs .
Unità di massa
Il chilogrammo, o kilogrammo, il cui simbolo è «kg», è l'unità SI di massa. È definito dal valore numerico della costante di Planck, h, fissata a 6,626 070 15 × 10-34 quando espressa nell'unità di misura J s, che equivale a kg m² s-1 , dove il metro e il secondo sono definiti in termini di c e ΔvCs .
Unità di intensità di corrente elettrica
L'ampere, il cui simbolo è «A», è l'unità SI di intensità di corrente elettrica. È definito dal valore numerico della carica elementare, e, fissato a 1,602 176 634 × 10-19 quando espressa nell'unità di misura C, che equivale a A s, dove il secondo è definito in termini di ΔvCs .
Unità di temperatura termodinamica
Il kelvin, il cui simbolo è «K», è l'unità SI di temperatura termodinamica. È definito dal valore numerico della costante di Boltzmann, k, fissato a 1,380 649 × 10-23 quando espresso nell'unità di misura J K-1 , che equivale a kg m² s-2 K-1 , dove il chilogrammo, il metro e il secondo sono definiti in termini di h, c e ΔvCs .
Unità di quantità di sostanza
La mole, il cui simbolo è «mol», è l'unità SI di quantità di sostanza. Una mole contiene esattamente 6,022 140 76 × 1023 entità elementari. Tale numero corrisponde al valore numerico fissato della costante di Avogadro NA quando espresso nell'unità di misura mol-1 , ed è chiamato numero di Avogadro. La quantità di sostanza di un sistema, il cui simbolo è «n», è una misura del numero di entità elementari specificate. Un'unità elementare può essere un atomo, una molecola, uno ione, un elettrone o qualsiasi altra particella oppure raggruppamenti specificati di tali particelle.
Unità di intensità luminosa
La candela, il cui simbolo è «cd», è l'unità SI di intensità luminosa in una determinata direzione. È definita dal valore numerico dell'efficacia luminosa di una radiazione monocromatica di frequenza 540 × 1012 Hz, Kcd , fissato a 683 quando espresso nell'unità di misura lm W-1 , che equivale a cd sr W-1 , oppure a cd sr kg-1 m-2 s³, dove il chilogrammo, il metro e il secondo sono definiti in termini di h, c e ΔvCs
1.1.1. Nome e simbolo per esprimere la temperatura in gradi Celsius [5]
Grandezza |
Unità |
|
|
Nome |
Simbolo |
Temperatura Celsius |
Grado Celsius |
°C |
La temperatura Celsius t è definita dalla differenza t = T - T0 tra due temperature termodinamiche T e T0 , dove T0 = 273,15 K. Un intervallo o una differenza di temperatura possono essere espressi in kelvin o in gradi Celsius. Una variazione di temperatura di un grado Celsius equivale alla variazione di un kelvin
1.2. Unità derivate SI. [6]
1.2.1. [Unità supplementari SI. [7]
Grandezza |
Unità |
|
|
Nome |
Simbolo |
Angolo piano ......... |
radiante |
rad |
Angolo solido ........ |
steradiante |
sr |
(11ª CGPM, 1960, ris. 12).
Le definizioni delle unità supplementari SI sono le seguenti:
Unità di angolo piano.
Il radiante è l'angolo compreso tra due raggi di un cerchio i quali delimitano, sulla circonferenza del cerchio, un'arco di lunghezza pari a quella del raggio.
(Norma internazionale ISO 31 - 1 : 1992).
Unità angolo solido.
Lo steradiante è l'angolo solido di un cono che, avendo il vertice al centro di una sfera, delimita sulla superficie di questa un'area pari a quella di un quadrato il cui lato ha una lunghezza pari al raggio della sfera.
(Norma internazionale ISO 31 - 1 : 1992).]
1.2.2. Regola generale per le unità derivate SI. [8]
Le unità derivate in modo coerente dalle unità SI di base vengono indicate mediante espressioni algebriche sotto forma di prodotti di potenze delle unità SI di base con un fattore numerico pari a 1.
1.3. Prefissi e loro simboli che servono a designare taluni multipli e sottomultipli decimali.
Fattore |
Prefisso |
Simbolo |
Fattore |
Prefisso |
Simbolo |
1024 |
yota |
Y |
10-1 |
deci |
d |
1021 |
zeta |
Z |
10-2 |
centi |
c |
1018 |
exa |
E |
10-3 |
milli |
m |
1015 |
peta |
P |
10-6 |
micro |
µ |
1012 |
tera |
T |
10-9 |
nano |
n |
109 |
giga |
G |
10-12 |
pico |
p |
106 |
mega |
M |
10-15 |
femto |
f |
103 |
chilo |
k |
10-18 |
atto |
a |
102 |
etto |
h |
10-21 |
zepto |
z |
101 |
deca |
da |
10-24 |
yocto |
y |
I nomi ed i simboli dei multipli e sottomultipli decimali dell'unità di massa vengono formati mediante l'aggiunta dei prefissi alla parola «grammo» e dei loro simboli al simbolo «g».
Per designare alcuni multipli e sottomultipli decimali di unità derivata la cui espressione si presente sotto forma di una frazione, un prefisso può essere legato indifferentemente alle unità che figurano al numeratore, al denominatore o in entrambi.
Sono vietati i prefissi composti, cioè formati mediante giustapposizione di più prefissi di cui sopra.
1.4. Nomi e simboli speciali autorizzati di multipli e sottomultipli decimali di unità SI.
Grandezza |
Unità |
||
|
Nome |
Simbolo |
Relazione |
Volume ........ |
litro |
1 o L (1) |
1 l = 1 dm3 = 10—3 m3 |
Massa ........ |
tonnellata |
t |
1 t = 1 Mg = 103 kg |
Pressione e tensione .... |
bar |
bar (2) |
1 bar = 105 Pa |
Pressione sanguigna e pressione degli altri liquidi organici |
millimetro di mercurio |
mm Hg (*) |
1 mm Hg = 133, 322 Pa |
Sezione efficace |
barn |
b |
1 b= 1028 m2 |
(1) Per l'unità litro possono essere utilizzati i due simboli «1» e «L».
(16ª CGPM, 1979, ris. 6).
(2) Unità che, nell'opuscolo dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure , è compresa tra le unità ammesse temporaneamente.
Avvertenza: I prefissi ed i loro simboli di cui al punto 1.3. si applicano alle unità ed ai simboli di cui sopra, ad eccezione del millimetro di mercurio e del suo simbolo. Il multiplo 102a è tuttavia denominato «ettaro».
2. UNITÀ DEFINITE IN BASE ALLE UNITÀ SI, MA CHE NON SONO MULTIPLI O SOTTOMULTIPLI DECIMALI DI QUESTE.
Grandezza |
Unità |
||||
|
Nome |
Simbolo |
Relazione |
|
|
Angolo piano ....... |
angolo giro (*) (1) (a) |
|
1 angolo giro = 2 π rad |
|
|
|
grado centesimale (*) oppure gon (*) |
gon (*) |
1 gon = |
π ___________ |
rad |
|
|
|
|
200 |
|
|
grado sessagesimale |
• |
1° = |
π ___________ |
rad |
|
|
|
|
180 |
|
|
minuto d'angolo |
• |
1' = |
π ___________ |
rad |
|
|
|
|
10.800 |
|
|
secondo d'angolo |
'' |
1'' = |
π ___________ |
rad |
|
|
|
|
648.000 |
|
Tempo ........ |
minuto |
min |
1 min = 60 s |
|
|
|
ora |
h |
1 h = 3.600 s |
|
|
|
giorno |
d |
1 d = 86.400 s |
|
|
(1) Il segno (*) dopo un nome o un simbolo di unità ricorda che questi non figurano negli elenchi compilati dalla CGPM, dalla CIPM e dal BIPM. Questa osservazione si applica al presente allegato nel suo complesso.
(a) Non esiste un simbolo internazionale.
Avvertenza: I prefissi di cui al punto 1.3 si applicano soltanto ai nomi «grado» e «gon» ed i relativi simboli soltanto al simbolo «gon».
3. UNITÀ UTILIZZATE CON IL SI, I CUI VALORI NELLE UNITÀ SI SONO OTTENUTI SPERIMENTALMENTE.
|
Unità |
||
Quantità |
Denominazione |
Simbolo |
Definizione |
Energia |
elettronvolt |
eV |
L'elettronvolt è l'energia cinetica che un elettrone acquista attraversando, nel vuoto, una differenza di potenziale di 1 volt |
Massa |
unità di massa atomica unificata |
u |
L'unità di massa atomica unificata è uguale a 1/12 della massa di un atomo del nuclide 12C. |
Nota: unitamente alle due unità sopracitate e ai relativi simboli, possono essere utilizzati i prefissi e i relativi simboli elencati al punto 1.3.
4. UNITÀ E NOMI DI UNITÀ AMMESSI UNICAMENTE IN SETTORI DI APPLICAZIONE SPECIALIZZATI.
Grandezza |
Unità |
||
|
Nome |
Simbolo |
Valore |
Vergenza dei sistemi ottici .......... |
diottria (*) |
|
1 diottria = 1 m—1 |
Massa delle pietre preziose ....... |
carato metrico |
|
1 carato metrico = 2 · 10—4 kg |
Area delle superfici agrarie e dei fondi |
ara |
a |
1 a = 102 m2 |
Massa lineica delle fibre tessili e dei filati |
tex (*) |
tex (*) |
1 tex = 10—6 kg · m—1 |
Avvertenza: A queste unità si applicano i prefissi di cui al punto 1.3. Il multiplo 102 a è nondimeno denominato «ettaro».
5. UNITÀ COMPOSTE.
Combinando le unità di cui al capitolo I si costituiscono unità composte.
Capitolo II
Unità di misura legali disciplinate dall'art. 1, comma secondo
Grandezze, nomi di unità, simboli e valori.
Grandezza |
Unità |
||||
|
Nome |
Simbolo |
|
Valore |
|
Angolo piano ............ |
|
g (*) (1) |
1g = |
π __________ |
rad |
|
|
|
|
200 |
|
Attività di radionuclidi ......... |
curie |
Ci |
1 Ci = 3,7 · 1010 Bq |
|
|
Dose assorbita ............. |
rad |
rad (2) |
1 rad = 10—2 Gy |
|
|
Equivalente di dose .............. |
rem (*) |
rem (*) |
1 rem = 10—2 Sv |
|
|
Esposizione (raggi x o γ) ..... |
röntgen |
R |
1 R = 2,58 · 10—4 C · kg—1 |
|
|
Viscosità dinamica ............... |
poise |
P |
1 P = 10—1 Pa · s |
|
|
Viscosità cinematica ............ |
stokes |
St |
1 St = 10—4 m2 · s—2 |
|
|
(1) Simbolo del «grado centesimale». Il secondo comma dell'art. 1 si applica al simbolo g e non al grado centesimale.
(2) Quando il nome rad può generare confusione con il simbolo del radiante, si può utilizzare rd come simbolo del rad.
Avvertenza: I prefissi ed i loro simboli di cui al punto 1.3 del capitolo I si applicano alle unità ed ai simboli della presente tabella ad eccezione del simbolo. Fino alla data indicata nell'art. 1, comma secondo, le unità di cui al capitolo II possono essere combinate tra di loro o con quelle del capitolo I per costituire unità composte.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.M. 29 ottobre 2009.
[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 30 dicembre 1989.
[3] Comma già modificato dall'art. 1 del D.M. 30 dicembre 1989, nel testo risultante dall'art. 1 del D.M. 29 gennaio 2001, con effetto a decorrere dall'8 febbraio 2001, e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.M. 29 ottobre 2009.
[4] Punto così sostituito dall'art. 1 del D.M. 7 aprile 2020, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 2.
[5] Punto così sostituito dall'art. 1 del D.M. 7 aprile 2020, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 2.
[6] Titolo così sostituito dall'art. 1 del D.M. 29 ottobre 2009.
[7] Punto soppresso dall'art. 1 del D.M. 29 ottobre 2009.
[8] Punto così sostituito dall'art. 1 del D.M. 29 ottobre 2009.
[9] Punto così sostituito dall'art. 1 del D.M. 29 ottobre 2009.