§ 75.1.40 - D.P.R. 12 agosto 1982, n. 801.
Attuazione della direttiva (CEE) n. 74/148 relativa ai pesi da 1 mg a 50 kg di precisione superiore alla precisione media.


Settore:Normativa nazionale
Materia:75. Pesi e misure
Capitolo:75.1 pesi e misure
Data:12/08/1982
Numero:801


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Ai pesi di decisione di cui all'articolo precedente, ove sottoposti al controllo CEE, si estende la disciplina stabilita dal decreto che attua la direttiva del Consiglio delle Comunità europee [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 75.1.40 - D.P.R. 12 agosto 1982, n. 801. [1]

Attuazione della direttiva (CEE) n. 74/148 relativa ai pesi da 1 mg a 50 kg di precisione superiore alla precisione media.

(G.U. 3 novembre 1982, n. 302, S.O.).

 

     Art. 1. [2]

     Il presente decreto si applica ai pesi di precisione superiore alla media aventi un valore nominale uguale o superiore a 1 mg e inferiore o pari a 50 kg, con esclusione dei pesi i cui valori nominali risultano espressi in carati metrici e di quelli per settori particolari contemplati da altre norme specifiche.

 

          Art. 2.

     Ai pesi di decisione di cui all'articolo precedente, ove sottoposti al controllo CEE, si estende la disciplina stabilita dal decreto che attua la direttiva del Consiglio delle Comunità europee 71/316 per quanto applicabile.

     Il controllo CEE dei pesi di precisione comprende la sola verificazione prima CEE ed è attuato secondo le modalità e alle condizioni fissate dal decreto citato nel comma precedente, integrate dalle prescrizioni stabilite nell'allegato al presente decreto.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Allegato

(Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 46, fatto salvo quanto ivi previsto, a decorrere dal 1° dicembre 2015.

[2] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 18 febbraio 1983, n. 48.