§ 75.1.39 - D.P.R. 12 agosto 1982, n. 800.
Attuazione della direttiva (CEE) n. 71/317 relativa ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 kilogrammi ed ai pesi cilindrici di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:75. Pesi e misure
Capitolo:75.1 pesi e misure
Data:12/08/1982
Numero:800


Sommario
Art. 1.      Il presente decreto si applica ai pesi di precisione media aventi i seguenti valori nominali
Art. 2.      Ai pesi di cui al precedente articolo, descritti e raffigurati negli allegati al presente decreto, ove muniti del marchio di verificazione prima CEE, si estende la disciplina stabilita dal [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 75.1.39 - D.P.R. 12 agosto 1982, n. 800. [1]

Attuazione della direttiva (CEE) n. 71/317 relativa ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 kilogrammi ed ai pesi cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi [2].

(G.U. 3 novembre 1982, n. 302, S.O.).

 

     Art. 1.

     Il presente decreto si applica ai pesi di precisione media aventi i seguenti valori nominali:

     pesi parallelepipedi: 5, 10, 20 e 50 kg;

     pesi cilindrici: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500 g; 1, 2, 5 e 10 kg.

 

          Art. 2.

     Ai pesi di cui al precedente articolo, descritti e raffigurati negli allegati al presente decreto, ove muniti del marchio di verificazione prima CEE, si estende la disciplina stabilita dal decreto che attua la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 71/316, in quanto applicabile.

     Il controllo CEE dei pesi di cui all'art. 1 si limita alla verificazione prima CEE ed è attuato secondo le modalità e alle condizioni fissate dal decreto citato nel comma precedente, integrate dalle prescrizioni stabilite negli allegati al presente decreto.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 46, fatto salvo quanto ivi previsto, a decorrere dal 1° dicembre 2015.

[2] Titolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 18 febbraio 1983, n. 48.