Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 75. Pesi e misure |
Capitolo: | 75.1 pesi e misure |
Data: | 31/01/1967 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. Sono ammesse alla verificazione prima e periodica, ed alle rispettive legalizzazioni, misure metalliche della capacità di cinque, dieci, venti, venticinque, cinquanta e [...] |
Art. 2. Le caratteristiche delle misure e le modalità per la loro verificazione e legalizzazione sono stabilite, caso per caso, sentito il parere del Comitato centrale metrico, [...] |
Art. 3. Nelle verificazioni prima e periodica delle misure destinate all'impiego nei rapporti con terzi sono ammesse le seguenti tolleranze massime di esattezza, tanto in più [...] |
Art. 4. Per la verificazione prima sono dovuti i seguenti diritti |
Art. 5. Per la durata di un anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere ammessi alla verificazione prima, con decreto del Ministro [...] |
§ 75.1.18 - L. 31 gennaio 1967, n. 33.
Ammissione alla verificazione metrica delle misure per oli minerali in genere e altri liquidi della capacità di cinque, dieci, venti, venticinque, cinquanta e cento chilolitri.
(G.U. 25 febbraio 1967, n. 50).
Sono ammesse alla verificazione prima e periodica, ed alle rispettive legalizzazioni, misure metalliche della capacità di cinque, dieci, venti, venticinque, cinquanta e cento chilolitri inserite su installazioni fisse, destinate alla misurazione, nei rapporti con terzi, di carburanti ed altri liquidi o riservate al controllo dei misuratori di carburanti ed altri liquidi, ad erogazione continua, di grande portata [1].
Le caratteristiche delle misure e le modalità per la loro verificazione e legalizzazione sono stabilite, caso per caso, sentito il parere del Comitato centrale metrico, con le norme di cui all'art. 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con
Nelle verificazioni prima e periodica delle misure destinate all'impiego nei rapporti con terzi sono ammesse le seguenti tolleranze massime di esattezza, tanto in più quanto in meno:
Nome delle misure |
Tolleranza |
|
cinque chilolitri |
15 |
litri |
dieci chilolitri |
25 |
litri |
venti chilolitri |
50 |
litri |
venticinque chilolitri |
50 |
litri |
cinquanta chilolitri |
100 |
litri |
cento chilolitri |
200 |
litri |
Nella verificazione prima e periodica delle misure riservate al controllo dei misuratori di carburanti ed altri liquidi, di grande portata, sono ammesse le seguenti tolleranze massime di esattezza, tanto in più quanto in meno:
Nome delle misure |
Tolleranza |
|
cinque chilolitri |
2 |
litri |
dieci chilolitri |
4 |
litri |
venti chilolitri |
8 |
litri |
venticinque chilolitri |
10 |
litri |
cinquanta chilolitri |
20 |
litri |
cento chilolitri |
40 |
litri |
La capacità delle misure si intende determinata alla temperatura di 15°C ed è segnalata da una linea di fiducia. La linea di fiducia deve essere integrata con una scala graduata con suddivisioni in più e in meno, tale da indicare complessivamente volumi di liquido non inferiori a un centesimo della capacità totale.
Ciascun intervallo della graduazione deve corrispondere a un volume uguale o inferiore a quello della tolleranza ammessa, ferma restando l'osservanza della norma di cui all'art. 4, primo comma, del testo unico sui pesi e sulle misure, approvato con
La distanza minima tra due tratti contigui della graduazione sarà stabilita con decreti del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato da emanare, caso per caso, ai sensi dell'art. 2, in relazione all'uso cui ciascun tipo di misura è destinata e alla capacità di essa; detta distanza, tuttavia, dovrà essere tale che a un dislivello di un millimetro corrispondano volumi non superiori a un litro per le misure fino a 50 chilolitri o di due litri per le misure di 100 chilolitri.
Per la verificazione prima sono dovuti i seguenti diritti:
per la capacità di cinque chilolitri |
L. |
10.000 |
per la capacità di dieci chilolitri |
L. |
20.000 |
per la capacità di venti chilolitri |
L. |
40.000 |
per la capacità di venticinque chilolitri |
L. |
45.000 |
per la capacità di cinquanta chilolitri |
L. |
90.000 |
per la capacità di cento chilolitri |
L. |
180.000 |
per le misure di cui all'art. 5, per ogni chilolitro di capacità |
L. |
2.000 |
Per la durata di un anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere ammessi alla verificazione prima, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, serbatoi di misura aventi capacità diverse da quelle indicate dalla presente legge, a condizione che risultino installati in opera o in corso di installazione da epoca anteriore alla data stessa e che le caratteristiche di essi siano riconosciute tali da soddisfare alle prescrizioni di cui all'art. 3.
Detti serbatoi di misura saranno ammessi alla verificazione periodica per cinque bienni, oltre quello in cui è avvenuta la verificazione prima. Trascorso tale periodo non potranno essere usati come misure.
[1] Articolo così modificato dall'art. 6 del