| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 75. Pesi e misure | 
| Capitolo: | 75.1 pesi e misure | 
| Data: | 24/12/1966 | 
| Numero: | 1144 | 
| Sommario | 
| Art. 1. A decorrere dal 1967, nel periodo indicato nel successivo comma l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti | 
| Art. 2. Il Governo è autorizzato ad emanare le norme di attuazione della presente legge | 
§ 75.1.16 - Legge 24 dicembre 1966, n. 1144. [1]
Disciplina dell'ora legale.
(G.U. 30 dicembre 1966, n. 328)
A decorrere dal 1967, nel periodo indicato nel successivo comma l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti.
La data di inizio dell'ora legale, compresa nel periodo 15 marzo-10 giugno, e quella di cessazione, compresa nel periodo 20 settembre-31 ottobre, sono annualmente fissate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo [2] .
Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello cui il periodo si riferisce.
     E' abrogata la 
Il Governo è autorizzato ad emanare le norme di attuazione della presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 22 della 
[2] Comma già sostituito dall'art. 1 del