Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 74. Persona e famiglia |
Capitolo: | 74.2 famiglia |
Data: | 10/12/1957 |
Numero: | 1248 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. E' abrogata la legge 10 giugno 1940, n. 836 |
Art. 3. All'onere di spesa derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1957-58 si farà fronte con le somme stanziate nei capitoli 98 e 99 dello stato di previsione [...] |
§ 74.2.8 – L. 10 dicembre 1957, n. 1248. [1]
Norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi.
(G.U. 4 gennaio 1958, n. 3).
Il sussidio a titolo di soccorso giornaliero, previsto dalla
a) per il militare |
L. |
2.500 |
b) per la moglie |
" |
2.000 |
c) per il figlio |
" |
1.500 |
d) per il genitore |
" |
800 |
e) per il fratello o la sorella |
" |
600 |
f) per l'avo o l'ava |
" |
600 |
E' abrogata la
Alla moglie e ai figli dei militari in servizio obbligatorio di leva alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere corrisposti i soccorsi giornalieri previsti dalle disposizioni vigenti alla predetta data.
All'onere di spesa derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1957-58 si farà fronte con le somme stanziate nei capitoli 98 e 99 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio anzidetto.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del
[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della